Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 31/05/2017, n. 13804

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In materia di procedimento disciplinare a carico degli autoferrotranvieri, l'art. 53 dell’allegato A al r.d. n. 148 del 1931 prevede una procedura articolata in più fasi, inderogabile e volta alla tutela del lavoratore dipendente, quale contraente debole; l’omissione di una delle suddette fasi determina la nullità della sanzione disciplinare che, in relazione al tipo di violazione, rientra nella categoria delle nullità di protezione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 31/05/2017, n. 13804
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13804
Data del deposito : 31 maggio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

T IT R D E T 31 MAG 2017 N E S E - L L L O B AULA 'A' E T 138 04 . 17 N E S E - E N O I Z A Oggetto R REPUBBLICA ITALIANA T IS G E R E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T N E S LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 24774/2014 SEZIONE LAVORO Cron. 13804 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Ud. 30/01/2017 - Consigliere PU Dott. ANTONIO MANNA Consigliere - Dott. FABRIZIA GARRI - Dott. GUGLIELMO CINQUE Rel. Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 24774-2014 proposto da: AT IA C. F. SCCGLC72S02E20901, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO dell'avvocatoCESARE 14 A-4, presso lo studio GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta e difende giusta GIUSEPPE ACQUARONE, unitamente all'avvocato delega in atti;
2017 ricorrente 336

contro

RIVIERA TRASPORTI S.P.A. P. I. 00142950088, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 32 presso lo studio dell'avvocato MASSIMO MALENA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;B controricorrente - avversO la sentenza n. 90/2014 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 17/04/2014 R.G.N. 789/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2017 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per l'inammissibilità e in subordine rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato PAFUNDI GABRIELE;
udito l'Avvocato MALENA MASSIMO. RG 24774/2014 Fatti di causa 1. Con la sentenza n. 90 del 17.4.2014 la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia n. 43/2013 del Tribunale di Imperia con cui era stata respinta la domanda, proposta da TO UC, volta all'accertamento della nullità, inefficacia, illegittimità del provvedimento di destituzione adottato dalla Riviera Trasporti spa il 20.12.2010. 2. La Corte territoriale, a fondamento della decisione, ha rilevato in sintesi che: a) la condotta contestata del 25.8.2010 riguardava i giorni 15 e 16 luglio e atteneva, oltre al mancato rispetto di una richiesta di una fermata avanzata da alcuni passeggeri, alla assunzione di un comportamento non consono alle mansioni affidate e pregiudizievole della fiducia perché, contrariamente a quanto previsto dalle norme sia contrattuali che legali, aveva consegnato un solo biglietto a più persone paganti strappando a metà il titolo di viaggio e rivendendo le due parti dello stesso a più utenti, come evidenziato da numerose testimonianze;
b) il tempo intercorso tra le condotte e la contestazione era giustificato dal fatto che gli episodi furono appresi da una lettera del 17.7.2010 del Sindaco di Cipressa che, a sua volta,li aveva conosciuti de relato, allegando a sostegno frazioni di titoli di viaggio in relazione ai quali fu necessario svolgere indagini per la identificazione dell'autore del fatto;
c) non era stato. violato nell'ambito del procedimento disciplinare- il diritto di difesa, sia perché tale eccezione era stata sollevata per la prima volta solo in appello, sia perché non era stato indicato quali attività fossero state precluse;
d) la contestazione era specifica e completa;
d) l'assenza della relazione scritta di cui all'art. 53 comma terzo RD n. 148/1931 non incideva sulla regolarità della procedura disciplinare;
e) non era fondata l'eccezione di ultrapetizione fondata sul fatto che era stata ritenuta legittima la sanzione della destituzione in ragione di plurime vendite illecite mentre, invece, la contestazione faceva riferimento 1 RG 24774/2014 alla vendita di "un solo biglietto";
f) non poteva dubitarsi che UC TO fosse stato l'autore delle plurime vendite e che vi era stata l'appropriazione del denaro percepito in misura maggiore rispetto a quello dovuto;
g) la fattispecie era riconducibile alla ipotesi p di cui all'art. 45 RD n. 148/1931 sanzionabile con la destituzione e, comunque, si trattava di violazioni gravi che minavano irreparabilmente il rapporto fiduciario ex art. 2119 cc.

3. Per la cassazione propone ricorso UC TO affidato a cinque motivi.

4. Resiste con controricorso Riviera Trasporti spa.

5. Sono state depositate memorie ex art. 378 cpc. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente si duole del difetto di motivazione con riguardo ad un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 cpc) per non avere la Corte territoriale tenuto conto che egli aveva sempre negato di avere tenuto le condotte ascrittegli, sia nel procedimento disciplinare che in quello giudiziario, facendo riferimento alla assenza di "palline" segnalanti la presenza di una fermata solo in via di mera ipotesi.

2. Con il secondo motivo, in relazione alla tempestività della contestazione, si censura la violazione dell'art. 7 legge n. 300/1970 (in relazione all'art. 360 n. 3 cpc), in quanto ritenuta erroneamente inapplicabile anche al rapporto degli autoferrotranvieri dai giudici di seconde cure che avevano sottovalutato anche la mancata consegna dei documenti che provavano gli illeciti disciplinari e la mancata predisposizione della relazione prescritta dall'art. 53 RD n. 148/1931. Si duole il ricorrente della violazione del principio di buona fede, perché la contestazione dei fatti avrebbe dovuto avvenire prima dei 40 giorni dalla

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