Cass. civ., sez. I, sentenza 20/06/2018, n. 16291
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L'art. 2467 c.c, avente ad oggetto il principio di postergazione del rimborso del finanziamento dei soci per le società a responsabilità limitata, può essere applicato anche alle società azionarie, in quanto la sua ratio consiste nel contrastare fenomeni di sottocapitalizzazione nominale in società "chiuse", determinati dalla convenienza dei soci a ridurre l'esposizione al rischio d'impresa, ponendo i capitali a disposizione dell'ente collettivo nella forma del finanziamento anziché in quella del conferimento.
Massima redatta a cura del CERDEF
E' estensibile ad altri tipi di società di capitali il disposto di cui all'art. 2467 c.c. che, nelle s.r.l., prevede la postergazione del rimborso del finanziamento del socio concesso in situazioni che renderebbero necessario un conferimento, perché la "ratio" della norma consiste nel contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale delle società "chiuse". Tale disciplina deve trovare pertanto trovare applicazione anche al finanziamento del socio di una s.p.a., qualora le condizioni della società siano a quest'ultimo note, per lo specifico assetto dell'ente o per la posizione da lui concretamente rivestita, quando essa sia sostanzialmente equivalente a quella del socio di una s.r.l. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto applicabile la previsione di cui all'art. 2467 c.c. nel caso in cui il socio, azionista di maggioranza di una s.p.a. ed anche presidente del consiglio d'amministrazione, aveva sottoscritto un prestito obbligazionario non convertibile, garantito da ipoteca, in favore della società).
Sul provvedimento
Testo completo
C.I. o 1 6 2 9 1 /1 8 iv t a g e n . t o N . g o F REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Opposizione al ANTONIO DIDONE Presidente passivo- finanziamenti soci - Consigliere CARLO DE CHIARA postergazione - s.p.a. prelazione Consigliere Rel. FRANCESCO TERRUSI ipotecaria Consigliere ALBERTO PAZZI Ud. 10/04/2018 PU Consigliere Cron. 16291 GIUSEPPE FICHERA R.G.N. 9031/2014 SENTENZA sul ricorso 9031/2014 proposto da: Curatela del Fallimento Precast S.p.a., in persona del curatore dott.ssa V M, elettivamente domiciliata in Roma, Via Toscana n.10, presso lo studio dell'avvocato R A, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M A, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente - contro 90 8 1 0 2 M P, elettivamente domiciliato in Roma, Via De' SS. Quattro n.56, presso lo studio dell'avvocato L R, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di UDINE, depositato il 03/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/2018 dal cons. FRANCESCO TERRUSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso (o alle SS.UU. se ci fosse contrasto);
udito, per la ricorrente, l'Avvocato A R che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, l'Avvocato Raffaele Losardo che ha chiesto il rigetto.
Fatti di causa
Nell'anno 2010 Paolo Marchi, azionista di maggioranza e presidente del c.d.a. della Precast s.p.a., sottoscrisse interamente un prestito obbligazionario non convertibile, garantito da ipoteca, deliberato dalla società per l'importo di euro 200.000,00. Dichiarato, nel marzo 2012, il fallimento della Precast, Marchi propose domanda di insinuazione per il credito suddetto, maggiorato di interessi, con prelazione ipotecaria. La domanda venne accolta dal giudice delegato, ma con collocazione postergata all'integrale pagamento degli altri creditori ai sensi dell'art. 2467 2 cod. civ., attesa la ristretta base sociale della fallita, e in chirografo per il palese conflitto di interessi del sottoscrittore. Tale provvedimento è stato riformato dal tribunale di Udine, il quale, accogliendone l'opposizione, ha ammesso Marchi al passivo del fallimento per l'importo e col rango richiesto. La curatela fallimentare ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi. L'intimato ha replicato con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1. - Col primo mezzo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2467 cod. civ., la ricorrente si duole dell' avere il tribunale ritenuto inapplicabile la norma alle società per azioni. Col secondo mezzo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1394 cod. civ., censura il provvedimento per aver ritenuto infondata la contestazione mossa alla garanzia ipotecaria sottesa al credito, erroneamente il conflitto di interessi non essendo stato ravvisato richiamato dal giudice delegato. Infine col terzo mezzo la ricorrente, ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., mette in evidenza che i fatti posti a base della affermata situazione di conflitto di interessi (l'esser stata adottata la deliberazione societaria col voto determinante del Marchi dopo il già avvenuto versamento, da parte sua, dell'importo che avrebbe dovuto essere oggetto di sottoscrizione, oltre tutto in un contesto patrimoniale negativo, infine 3 certificato tale dal collegio sindacale due mesi dopo la deliberazione) non erano stati oggetto di contestazione, sicché lamenta l'omesso esame di tali fatti da parte del tribunale ai fini dell'apprezzamento delle ricadute in termini di applicabilità dell'art. 1394 cod. civ.
2. Il primo motivo è fondato e assorbente nel senso che segue.- Sul tema che ne costituisce oggetto si