Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/12/1985, n. 6476

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Nel rapporto di Agenzia il patto cosiddetto dello Star del credere (per cui l'agente in relazione agli affari non andati a buon fine, non solo non percepisce alcuna provvigione, ma partecipa anche al rischio d'impresa sopportando in parte - a prescindere da qualsiasi colpa o dolo - le perdite, subite dall'imprenditore preponente, come conseguenza dell'inadempimento dei clienti da lui procurati) se da una parte non impedisce le normali azioni contrattuali per inadempimento (secondo i criteri generali previsti dall'art. 1218 cod. civ.) in relazione a specifici comportamenti illeciti (colposi o, a maggior ragione, dolosi) dello stesso agente (come la promozione di affari con imprese concorrenti in violazione delle istruzioni del preponente), non consente però d'altra parte di trasferire sullo agente il rischio dell'impresa oltre la misura massima del 20% prevista dall'art. 6 dell'accordo collettivo 20 giugno 1956 reso efficace erga omnes con DPR 16 gennaio 1961 n. 145 (misura ridotta ulteriormente al 15% dall'art. 7 del contratto collettivo 18 dicembre 1974). Pertanto è affetto da nullità parziale il patto con cui l'agente si impegna a tenere indenne il preponente delle perdite subite per l'inadempimento del terzo contraente in misura superiore a quella suddetta, qualunque sia il congegno negoziale utilizzato dalle parti ed anche quando la responsabilità per Star del credere sia collegata alla generica violazione degli obblighi stabiliti per l'agente dall'art. 174 cod. civ.. ( V 1448/73, mass n 364166; ( Conf 816/85, mass n 374191).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/12/1985, n. 6476
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6476
Data del deposito : 18 dicembre 1985

Testo completo

Nel rapporto di Agenzia il patto cosiddetto dello Star del credere (per cui l'agente in relazione agli affari non andati a buon fine, non solo non percepisce alcuna provvigione, ma partecipa anche al rischio d'impresa sopportando in parte - a prescindere da qualsiasi colpa o dolo - le perdite, subite dall'imprenditore preponente, come conseguenza dell'inadempimento dei clienti da lui procurati) se da una parte non impedisce le normali azioni contrattuali per
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