Cass. civ., sez. I, sentenza 25/03/2022, n. 09733

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 25/03/2022, n. 09733
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09733
Data del deposito : 25 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

o della convenzione, il lodo era sempre impugnabile per violazione di norme di diritto. Come osservato anche dal Procuratore generale, nel caso di specie la Corte di appello ha rilevato, compiutamente argomentando, che l'erroneo richiamo formale, nell'intestazione dei motivi, a disposizioni mutate a seguito della riforma di cui al d.lgs. n. 40/2006 non ha determinato alcuna nullità dell'impugnazione sotto il profilo dell'indeterminatezza o intellegibilità della stessa, da riferirsi alla precedente formulazione dell'art.829 cod.proc.civ. sulla scorta della chiara esposizione delle ragioni di impugnazione contenute nei singoli motivi, a prescindere dalla correttezza o meno del richiamo, R.G.N. 20496/2015 Cons. est. L T nell'intestazione, alle disposizioni applicabili al caso di specie a seguito delle modifiche introdotte con il digs. 40/2006, senza che sia ipotizzabile alcuna decisione al di fuori delle domane proposte. Invero, fermo il principio secondo il quale «Nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale trova applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi (prescritta per il ricorso per cassazione), in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di detta regola può consentire al giudice ed alla parte convenuta di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dall'art. 829 cod. proc. civ.» (Cass.n.6194/1996;
Cass. n. 11917/1998;
in tema, Cass.n.12165/2000), ciò non significa che sia assolutamente necessario che l'impugnazione contenga l'indicazione specifica delle disposizioni di legge in tesi violate (Cass. n. 5370/1997), ma è necessario che dal complesso del ricorso risulti quale sia stata la norma (o regola giuridica) violata dagli arbitri, anche se priva della sua (esatta) denominazione, ovvero il principio di diritto che si assume violato, il cui onere di identificazione compete a colui che impugna il lodo arbitrale (Cass. n. 5358/1999;
Cass. n. 3383/2004;
Cass. n. 6931/2004). Inoltre, la proposizione della critica alla decisione arbitrale deve seguire il principio della formalizzazione dei motivi specifici di impugnazione, contenuti nell'atto introduttivo, con la conseguenza che il giudice non può prendere in esame altro rispetto a quello che, correttamente, è stato contenuto dell'atto introduttivo dell'impugnazione (Cass. n. 12165/2000).R.G.N. 20496/2015 Cons. est. L T Infine, va ricordato che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 17931/2013, intervenendo per risolvere un contrasto di orientamenti, ha stabilito che l'errata indicazione di una norma nell'intestazione del motivo di ricorso per cassazione non è causa di inammissibilità dell'impugnazione, purché nel contesto della censura il vizio da denunciare emerga inequivocabilmente. Alla luce degli enunciati principi va ravvisata l'infondatezza della censura.

2.1.Con il secondo motivo, concernente l'accoglimento parziale del secondo motivo di impugnazione proposto da Terme, si denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al combinato disposto degli artt.1176, secondo comma, e 1655 cod.civ., nonché in relazione agli artt. 829 e 830 cod.proc.civ.;
la violazione e/o falsa applicazione degli agli artt. 115 e 166 cod.proc.civ. e 2967 cod.civ.;
l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art.360, primo comma, nn.3 e 5, cod. proc.civ.). In particolare, viene censurata sotto molteplici profili la sentenza laddove ha riconosciuto l'esclusiva responsabilità dell'appaltatore anche per le carenze progettuali ascrivibili alla committente.

2.2. Il motivo è infondato, laddove deduce violazioni di legge ed inammissibile per la parte in cui prospetta un vizio motivazionale.

2.3. Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che «L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità R.G.N. 20496/2015 Cons. est. L T soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori» (si veda Cass. n.8016/12;
Cass.23594/17, Cass. n. 777/2020;
Cass. n. 23665/2016). Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, «Nel cosiddetto appalto "a regia", il controllo esercitato dal committente sull'esecuzione dei lavori esula dai normali poteri di verifica ed è così penetrante da privare l'appaltatore di ogni margine di autonomia, riducendolo a strumento passivo dell'iniziativa del committente, sì da giustificarne l'esonero da responsabilità' per difetti dell'opera, una volta provato che abbia assunto il ruolo di "nudus minister" del committente.» (Cass. n.29864/2019;
Cass. n. 4364/2008;
Cass. n. 2752/2005;
Cass. n. 18371/2004;: ne consegue che l'appaltatore, anche laddove egli si attenga alle previsioni del progetto altrui, come nel caso in cui il committente predispone il progetto e fornisce indicazioni sulla relativa realizzazione, può comunque essere ritenuto responsabile per i vizi dell'opera se, nel fedelmente eseguire il progetto e le indicazioni ricevute, non segnala eventuali carenze ed errori, giacché la prestazione da lui dovuta implica anche il controllo e la correzione degli eventuali errori del progetto, mentre va esente da responsabilità laddove il committente, pur reso edotto delle carenze e degli errori, gli richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o R.G.N. 20496/2015 Cons. est. L T gli ribadisca le indicazioni, in tale ipotesi risultando l'appaltatore stesso ridotto a mero nudus minister, cioè passivo strumento nelle mani del primo, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico (Cass.n. 1981/2016;
Cass. n. 12995/2006;
Cass. n. 3462/2007;
Cass. n. 7515/2005) L'impugnata sentenza non incorre, quindi, nel vizio di violazione di legge denunciato nel secondo mezzo di impugnazione, in quanto il potere di ingerenza esercitato dalla società committente mediante la consegna di un progetto e la successiva e continua opera di integrazione, puntualizzazione e variazione dello stesso non è sufficiente per ritenere l'appaltatore sollevato dall'obbligazione di rilevare e segnalare l'inadeguatezza del progetto-tipo e, quindi, dalla responsabilità per i vizi dell'opera. La Corte d'appello ha correttamente applicato gli anzidetti principi al caso di specie, avendo considerato che gli arbitri, incontestata l'esistenza di vizi nell'esecuzione dell'opera prodottisi a causa di carenze dell'impostazione progettuale a carico della committente, avevano accertato che l'impresa appaltatrice aveva fatto propri i progetti accettandoli, senza manifestare il proprio dissenso rispetto al progetto-tipo ed alle successive variazioni, e più in generale, a fronte dell'insussistenza, nella specie, delle circostanze indicate nei menzionati precedenti della Corte quali necessario presupposto della qualificazione di nudus minister.
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