Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/09/2003, n. 13645

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/09/2003, n. 13645
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13645
Data del deposito : 16 settembre 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

Aula B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto E LATIORO1 36 Lavoro Composta dagli Ill is Dott. S P MATTONE R.G.N. 540/01 - Consigliere - Dott. G P Cron.27532 Dott. F A M - Consigliere Rep. Dott. C F Consigliere Ud. 10/03/03 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO- Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA f sul ricorso proposto da: ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO DI L'AQUILA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente contro SAVINA BARTOLOMEO; - intimato avverso la sentenza n. 118/99 del Pretore di AVEZZANO, 2003 depositata il 30/12/99 R.G.N. 832/96; 1441 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 10/03/03 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. O F che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. I -2- 1 540/01 Svolgimento del processo Con ricorso del 3.5.1996 al Pretore di Avezzano Bartolomeo Savina proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 30 del 3.4.1996 con la quale 1'Ispettorato Provinciale del Lavoro di L'Aquila gli aveva irrogato la sanzione amministrativa di lire 22.500.000 per aver assunto 18 lavoratori senza il nulla osta della competente sezione di collocamento in un arco di tempo compreso tra il 1.10.1988 ed il 1.10.1991. L'Ispettorato Provinciale del Lavoro si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione. Il Pretore, con sentenza resa all'udienza del 9.11.1999, Dhai rigettava l'opposizione ma riduceva la sanzione a lire 3.750.000 in applicazione del disposto dell'art. 8 della legge n. 689 del 1981. Per la cassazione di tale sentenza l'Ispettorato Provinciale del Lavoro di l'Aquila ha proposto ricorso con due motivi. L'intimato non si è costituito. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 8 della legge 24.11.1981 n. 689, il ricorrente sostiene che in ipotesi di pluralità di illeciti amministrativi in violazione della medesima norma non è applicabile la disciplina della continuazione, anche perché l'art. 26 della legge 28.2.1987 n. 56, che ha sostituito l'art. 27 della legge 29.4.1949 n. 264, prevede, per la violazione consistente nell'assunzione di più dipendenti senza il necessario tramite dell'Ufficio di collocamento, una sanzione amministrativa correlata al numero 2 dei lavoratori interessati, dando così luogo ad un precetto a struttura pluralistica. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. del d.l. n. 166 del 1996, l'Ufficio ricorrente sostiene che le domande di regolarizzazione contributiva non producono alcun effetto estintivo delle obbligazioni per sanzioni connesse con le violazioni delle norme sul collocamento. Il primo motivo di ricorso è fondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio per cui, nel caso di pluralità di violazioni della medesima norma di legge in materia di collocamento al lavoro (in particolare assunzione di lavoratori senza il preventivo nulla osta di lavoro) compiute in tempi diversi, non è dell'ufficio del Ocasi applicabile la disciplina della continuazione ai sensi dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689, atteso che questa si riferisce solo all'ipotesi di violazione di diverse disposizioni della stessa disposizione compiute con una sola azione od omissione, e non anche alla diversa fattispecie di più violazioni attraverso una pluralità di azioni od omissioni, pur se esecutive di un unico disegno, tanto più che l'art. 26 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 (che ha sostituito l'art. 27 comma secondo della legge 29 aprile 1949 264) ► prevede per tale violazione una sanzione n. amministrativa pecuniaria correlata al numero dei lavoratori interessati, dando così luogo ad un precetto а struttura pluralistica (vedi Cass. N. 3343 del 1999, Cass. n. 11134 del 1996) mentre è inapplicabile alle violazioni amministrative commesse in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 507 del 1999 la disciplina del successivo art. 8 bis, 3 introdotto dall'art. 94 del d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, che ha inteso regolare secondo i principi della continuazione reiterazione) anche la pluralità di violazioni della( c.d. stessa indole commesse in un quinquennio (Cass. N. 3756 del 2001). Ha errato quindi il Pretore di Avezzano laddove ha applicato la riduzione di pena prevista dall'art. 8 della legge n. 689 del 1981 alla fattispecie in esame, relativa all'assunzione in tempi diversi di diciotto lavoratori senza preventivo nulla osta della competente sezione di il collocamento. Il secondo motivo di ricorso è invece inammissibile. O Dalla sentenza impugnata, infatti, non risulta che il Pretore con riguardo alla fattispecie in esame abbia fatto 481 applicazione delle norme sul condono previdenziale disposto 166 del 1996, tanto è vero che ha confermato la con d.l. n. sanzione amministrativa, sia pure riducendone l'importo. Il ricorrente, pertanto, non aveva alcun interesse ad impugnare la sentenza sotto tale profilo. In definitiva, deve essere accolto il primo motivo di ricorso, mentre il secondo deve essere dichiarato inammissibile. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, decidendo nel merito a norma dell'art. 384 primo comma c.p.c., respinge l'opposizione proposta da S B all'ordinanza ingiunzione emessa dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro di L'Aquila in data 3 aprile 1996. 4 Quanto al regolamento delle spese, la Corte ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di primo grado. L'opponente deve essere invece condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dell'Amministrazione ricorrente, liquidate come in dispositivo.

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