Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 30/04/2019, n. 11418

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 30/04/2019, n. 11418
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11418
Data del deposito : 30 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27891/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, con domicilio eletto presso quest'ultima in Roma, via dei Portoghesi 12;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO B.S.I. BRAIN STORM INDUSTRY s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore fallimentare, dott. M T, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Francesco D'Ayala Valva e dall'Avv. P C, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Viale dei Parioli, n. 43.

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 102/13/13 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 4 ottobre 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2019 dal Consigliere Dott. M C. Rilevato che:

1.L' l'Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 102/13/13 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 4 ottobre 2013, che ha respinto il suo appello principale, ed accolto parzialmente l'appello incidentale del Fallimento B.S.I. Brain Storm Industry s.r.l. in liquidazione, contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara, che aveva parzialmente accolto il ricorso del medesimo Fallimento B.S.I. Brain Storm Industry s.r.l. in liquidazione avverso il diniego opposto dall'Ufficio alla domanda di rimborso del credito IVA per l'anno d'imposta 1999, proposta il 4 aprile 2000 dalla stessa B.S.I. Brain Storm Industry s.r.I., allora in bonis.

2. Espone l'Agenzia ricorrente che:

2.1. la B.S.I. Brain Storm Industry s.r.I., quando ancora era in bonis, per l'anno d'imposta 1999 aveva dichiarato un credito IVA di importo pari ad euro 1.530253,52, di cui una parte, pari ad euro 1.272.025,07, era stata oggetto della domanda di rimborso della contribuente, proposta il 4 aprile 2000. 2.2. prima ancora di proporre la domanda di rimborso, in data 16 marzo 2000, la predetta s.r.l. aveva ceduto il credito IVA per euro 852.153,00 alla Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a., e per euro 419.871,00 alla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.;

2.3. le cessioni erano state notificate all'Ufficio il 5 maggio 2000;

2.4. il 31 ottobre 2001 il Tribunale di Massa Carrara aveva dichiarato il fallimento della B.S.I. Brain Storm Industry s.r.l. in liquidazione. Nel corso di tale procedura concorsuale, la curatela proponeva al giudice ordinario domande di revocatoria fallimentare n.r.g. 27891/2014 2 avverso ambedue le cessioni del credito IVA, disposte dalla fallita quando ancora era in bonis;

2.5. l'Ufficio invitava (il 25 gennaio 2001 ed il 13 agosto 2003) la curatela fallimentare a produrre la documentazione necessaria a dimostrare il diritto al rimborso, concedendo anche una proroga sino al 20 ottobre 2003, richiesta dalla curatela fallimentare. Quindi, non avendo ricevuto i documenti richiesti, emetteva atto di diniego, notificato alla curatela il 29 giugno 2004;

2.6. il 4 luglio 2004 la curatela forniva i documenti richiesti, giustificando il ritardo con l'avvenuta adesione al condono tombale di cui all'art. 9 legge 27 dicembre 2002, n. 289 e l'Ufficio ritirava il precedente diniego;

2.7. il 17 ottobre 2008 il curatore comunicava all'Ufficio che era stata accolta la revocatoria fallimentare avverso la cessione del credito IVA alla Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a. per euro 852.153,00, ed il 14 novembre 2008 l'ufficio rimborsava tale importo alla curatela fallimentare;

2.8. il 28 ottobre 2008 l'Ufficio comunicava alla curatela che non avrebbe provveduto al rimborso né della residua quota del credito IVA, in attesa dell'esito del giudizio di revocatoria fallimentare proposto dalla curatela avverso la cessione di parte di esso, pari ad euro 419.871,00 , alla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.;
né degli interessi sull'intero credito, ritenendo che il tempo intercorso. tra la domanda di rimborso e la restituzione della somma (almeno in parte) rimborsata fosse giustificato dal ritardo della curatela nel consegnare la documentazione (fatture e registri IVA, garanzia fideiussoria, autorizzazione del giudice delegato) necessaria e più volte richiesta dall'Amministrazione. Con la stessa comunicazione, inoltre, l'Ufficio «prospettava un provvedimento di compensazione/fermo amministrativo in relazione ai crediti erariali insinuati al passivo» della medesima procedura concorsuale;

2.9. la curatela ha impugnato tale diniego di rimborso ulteriore dinanzi la Commissione tributaria provinciale di Massa n.r.g. 27891/2014 3 Carrara, che lo ha accolto, disponendo il rimborso del capitale ulteriore di euro 419.871,00, con gli interessi al tasso legale sia su tale importo che sulla somma già rimborsata dall'Amministrazione alla curatela, pari ad euro 852.153,00;

2.10. avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto appello, dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Toscana, deducendo che la statuizione sugli interessi legali era stata resa in violazione dell'art. 38-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell'art. 183 della Direttiva U.E. 2006/112, come modificata dalla Direttiva U.E. 2006/138;
e che la decisione sul rimborso dell'ulteriore sorte capitale non teneva conto né della carenza di legittimazione della curatela alla riscossione del rimborso, né del credito erariale opposto in compensazione;

2.11. il Fallimento ha proposto appello incidentale, censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva riconosciuto altresì la spettanza degli interessi anatocistici sugli importi rimborsati e da rimborsare;

2.12. la CTR ha rigettato l'appello principale ed accolto quello incidentale, con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento anche degli interessi anatocistici sull'intero credito IVA da rimborsare, ritenendo: - gli interessi sul credito IVA da rimborsare sempre dovuti, «ancorché il ritardo non sia imputabile all'amministrazione finanziaria», in ritenuta conformità alla citata Corte giustizia, 12/51 2011, Enel Maritsa Iztok;
- l'anatocismo applicabile al rimborso del credito IVA, come confermato dalla citata Cass., 19/10/2012, n. 17993;
- irrilevante la mancanza di una pronuncia irrevocabile di accoglimento della revocatoria nei confronti della cessionaria del credito Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., «esclusa la pregiudiziale civile e tenuto conto che si tratta di credito senz'altro soggetto a revocatoria fallimentare». n.r.g. 27891/2014 4 3.Tutto ciò premesso, la ricorrente Agenzia delle Entrate propone, avverso la predetta sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, quattro motivi di ricorso:

3.1. con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972, per non avere il giudice a quo escluso la debenza degli interessi sul credito IVA da rimborsare per il periodo intercorrente la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, superiore a quindici;
e dell'art. 6, comma 4, legge 27 luglio 2000, per avere il giudice a quo erroneamente ritenuto acquisibile d'ufficio la documentazione richiesta dall'Agenzia delle Entrate alla curatela fallimentare, con riferimento alla contabilità dell'istante per il rimborso, che non costituisce documento già in possesso di altra amministrazione;

3.2. con il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., denuncia la violazione dell' art. 37, comma 50, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'art. 1283 cod. civ., per avere il giudice a quo ritenuto dovuti anche gli interessi anatocistici, esclusi sino al 4 luglio 2006 per l'insussistenza dei presupposti richiesti dallo stesso art.1238 cod. civ., e dopo tale data per effetto dell'entrata in vigore del predetto art. 37, comma 50, d.l. n. 223 del 2006, n. 223, convertito nella legge n. 248 del 2006, che ne ha espressamente negato la ricorrenza in materia;

3.3. con il terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., denuncia la violazione dell'art. 1264 cod. civ. e dell'art. 69 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, per avere il giudice a quo ritenuto la curatela legittimata a richiedere ed ottenere il rimborso della parte del credito i.v.a. già ceduta dalla fallita s.r.I., quando ancora in bonis, alla Banca Nazionale del lavoro, con atto di cessione notificato all'Agenzia delle Entrate;
n.r.g. 27891/2014 5 3.4. con il quarto motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., denuncia la violazione dell'art. 56 legge fall., per avere il giudice a quo «negato la rilevanza della compensazione con un credito fiscale».
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