Cass. pen., sez. I, sentenza 04/02/2020, n. 04689
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NAFRA MASSIMO nato a ALATRI il 18/09/1973 avverso l'ordinanza del 21/03/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;lette/ccntite le conclusioni del PG TR.A 12.434E2.1 t."—( Lot RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata da N M in relazione alla pena di otto mesi di reclusione da espiare (per reati tributari) in forza di sentenza emessa il 10.5.2013 dal Tribunale di Frosinone, accogliendo quella, subordinata, di detenzione domiciliare. A sostegno del rigetto della domanda tesa ad ottenere la misura più ampia, osservava il Tribunale che il condannato risultava tuttora socialmente pericoloso in base alle informazioni provenienti dai Carabinieri e che non venivano prospettate opportunità lavorative o risocializzanti esterne. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, denunciando contraddittorietà e illogicità della motivazione, in quanto fondata su un generico e indeterminato riferimento a precedenti di polizia e sul "paralogismo" di non avere il condannato posto in essere "attività esterna di valore sociale" quando la misura alternativa invocata è finalizzata proprio a mettere l'interessato in condizione di compiere l'attività medesima. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
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