Cass. civ., sez. II, sentenza 20/04/2020, n. 07945

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 20/04/2020, n. 07945
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07945
Data del deposito : 20 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 797/2016 R.G. proposto da CEMENTAL di Bianco Adriano & C. s.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. P L per procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'Avv. F D S al viale Cortina d'Ampezzo n. 269;

- ricorrente -

contro

AHLSTROM

Italy s.p.a. e

MUNKSJO

Italia s.p.a., rappresentate e difese dagli Avv.ti G V, G F, E R e M P per distinte procure in calce al controricorso, elettivamente domiciliate in Roma presso lo studio di quest'ultima alla via Ludovisi n. 35;

- controricorrenti -

teg-IL -1- e

contro

COIMPRE

Compagnia Imprese Prefabbricazione s.a.s. di G P B, rappresentata e difesa dall'Avv. S A per procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in Roma presso il suo studio alla via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 19;
- con troricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo, n. 27, depositata il 3 aprile 2015 e l'ordinanza della Corte d'appello di Torino depositata il 29 ottobre 2015. Udita la relazione svolta dal Consigliere E C nell'udienza pubblica del 14 gennaio 2020;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale C S, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi l'Avv. P L, l'Avv. E R e l'Avv. M P, nonché l'Avv. S A.

FATTI DI CAUSA

La controversia trae origine dal rapporto di appalto tra l'appaltante

AHLSTROM

Turin s.p.a. e l'appaltatrice COIMPRE s.a.s., sul quale si è innestato un rapporto di subappalto tra quest'ultima e la subappaltatrice CEMENTAL s.p.a., nell'àmbito dei lavori di realizzazione di uno stabilimento industriale in Mathi Canavese. Per quanto ancora d'interesse,

AHLSTROM

Turin s.p.a. (poi

MUNKSJO

Italia s.p.a.) opponeva il decreto ingiuntivo nei suoi riguardi ottenuto da CEMENTAL s.p.a. per l'importo totale di C 710.000,00 a saldo di due lotti. Intervenuta in giudizio

AHLSTROM

Italy s.p.a., cessionaria del ramo d'azienda dell'opponente, l'opposizione era accolta dal Tribunale di Cuneo, per la ritenuta assenza di un obbligo diretto dell'appaltante verso la subappaltatrice. Il est. - 2 - Il Tribunale qualificava la delegazione passiva da COIMPRE ad AHLSTROM di cui a lettera del 14 ottobre 2011 come mera delegazione di pagamento, inidonea a legittimare la delegataria CEMENTAL all'azione diretta verso la delegata AHLSTROM. A norma degli artt. 348-bis, 348-ter c.p.c., la Corte d'appello di Torino dichiarava inammissibile il gravame di CEMENTAL, in difetto di una ragionevole probabilità di accoglimento. Per la cassazione della sentenza di primo grado, ed eventualmente della stessa ordinanza di inammissibilità dell'appello, ricorre CEMENTAL, articolando tredici motivi di censura, illustrati da memoria.

AHLSTROM

Italy s.p.a. e

MUNKSJO

Italia s.p.a. resistono con controricorso, illustrato da memoria. Resiste con controricorso anche COIMPRE s.a.s.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. È opportuno richiamare in limine alcuni princìpi di legittimità sulla distinzione tra delegazione di debito ex art. 1268 c.c. e delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c., e sulla classificazione della fattispecie concreta nell'uno o nell'altro paradigma normativo, questi essendo gli aspetti centrali della lite.

1.1. La delegazione di debito ha funzione creditoria (delegatio promittendi), aggiungendo un nuovo debitore (delegato) con posizione di obbligato principale accanto al debitore originario (delegante) sì da rafforzare la posizione del creditore delegatario, mentre la delegazione di pagamento ha funzione solutoria (delegatio so/vendi), prevedendo che l'obbligazione sia adempiuta da un terzo (delegato) anziché dal debitore (delegante), senza per ciò solo aumentare gli obbligati verso il creditore delegatario (Cass. 12 marzo 1973, n. 676). - 3 - 1.2. L'assunzione dell'obbligo da parte del delegato, a norma dell'art. 1268 c.c., non esige speciali requisiti di forma e può avvenire anche per fatti concludenti e in via progressiva (Cass. 11 settembre 2007, n. 19090;
Cass. 19 febbraio 2019, n. 4852);
tuttavia, stabilire se trattasi in concreto di delegati° promittendi ex art. 1268 c.c., quindi se il delegato sia direttamente obbligato verso il delegatario e questi possa agire direttamente verso il delegato, o si tratti invece di mera delegatio so/vendi ex art. 1269 c.c., senza azione diretta del delegatario verso il delegato, è valutazione di fatto, rientrante nella discrezionalità del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, ove non risultino violati i criteri legali di ermeneutica negoziale (Cass. 9 dicembre 2003, n. 18735).

2. Il Tribunale di Cuneo ha escluso la sussistenza di una delegazione di debito in ragione dell'espressa testuale negazione dell'effetto cumulativo da parte della lettera di delegazione del 14 ottobre 2011 («non costituisce alcun diritto o pretesa della CEMENTAL s.p.a.»). Ha aggiunto il Tribunale che l'adesione alla delegazione della delegata AHLSTROM è un fatto neutro sul piano ermeneutico, interpretabile quale adesione interna al rapporto di delega, in coerenza con la testuale esclusione di ogni rilevanza esterna (scilicet, a favore di CEMENTAL).
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