Cass. pen., sez. V, sentenza 29/12/2020, n. 37650
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Testo completo
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: RI ON nato a [...] il [...] GA AM nato a [...] il [...] ON LA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/04/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI che ha concluso chiedendo udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1.TO AB, ME TT e IA IO sono stati riconosciuti colpevoli, all'esito del giudizio abbreviato, celebratosi dinanzi al Tribunale di Bologna, dei reati a loro rispettivamente ascritti - ovvero, di un furto ciascuno i primi due, commessi, in entrambi i casi, in concorso con IA Bonificio, ai danni di due gioiellerie, e la IO di entrambi i fatti, aggravati dalla destrezza e, quello di cui al capo A), anche dall'avere cagionato un danno di rilevante gravità, oltre che dalla recidiva, rispettivamente contestata. A tutti è stata riconosciuta la circostanza attenuante del risarcimento del danno, equivalente alle contestate aggravanti.
2.Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale.
3. Propongono ricorso i tre imputati, per il tramite dei rispettivi difensori.
4. Il difensore di AB denuncia vizio della motivazione , perchè contraddittoria e manifestamente illogica, con riguardo all'affermazione di responsabilità fondatasi sul riconoscimento fotografico effettuato dagli operanti di polizia giudiziaria che hanno svolto le indagini, i quali si sono basati sui fotogrammi provenienti dalle riprese delle videocamera installata presso resercizio commerciale di cui al capo A). Si invoca l'orientamento giurisprudenziale che richiede, ai fini del corretto espletamento della predetta informale attività, l'osservanza degli adempimenti preliminari di cui all'art. 231 cod. proc. pen., relativi alla ricognizione personale, al fine di consentire il sindacato giudiziale intorno ai fattori in grado di influenzare l'individuazione investigativa, finalizzato a un effettivo vaglio postumo intorno al grado di attendibilità del soggetto riconoscitore.
4.1. Analoghi vizi della motivazione vengono ravvisati con riguardo alla valutazione della circostanza aggravante della destrezza, rilevando che, nel caso sub A), l'impossessamento avvenne per un momento di distrazione del titolare della gioielleria.
5. Il difensore di TT e IO svolge due motivi.
5.1. Con il primo, denuncia la mancata assunzione di una prova decisiva, lamentando che il Giudice di primo grado, dopo avere ammesso il rito abbreviato condizionato all'assunzione della perizia antropometrica, aveva acquisto la relazione del consulente di parte, senza, tuttavia, esaminare il perito, la cui audizione appariva, invece, alla Difesa, assolutamente necessaria, al fine di chiarire le ragioni della ritenuta attendibilità di un riconoscimento effettuato, dalla polizia giudiziaria, sulla base di immagini ritenute, dal perito, inidonee alla comparazione.
5.2. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione, mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, lamentando che la affermazione di responsabilità si è fondata su elementi indiziari particolarmente deboli, provenienti dall'avvenuto risarcimento del danno e dalla pregressa condanna per fatto analogo commesso pochi mesi prima.
6.Con requisitoria scritta pervenuta il 30 ottobre 2020 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso di AB e la inammissibilità degli altri due ricorsi.