Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/12/2015, n. 25278
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
In tema d'IVA, il diritto comunitario osta all'applicazione dell'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, che, nel prevedere a beneficio delle persone colpite dal terremoto nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa una riduzione del 90 per cento dell'imposta sul valore aggiunto, normalmente dovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992, riconoscendo il diritto al rimborso, in tale proporzione, delle somme già corrisposte a tale titolo, non soddisfa il principio di neutralità fiscale e non consente la riscossione integrale di tale tributo nel territorio italiano, come chiarito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 15 luglio 2015, in C-82/2014.
Sul provvedimento
Testo completo
25278.15 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO *TRIBUTI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 19842/2012 Cron. 25278 SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Rel. Presidente Ud. 25/11/2015 Dott. MARIO CICALA Consigliere - PU Dott. CAMILLA DI IASI Consigliere - Dott. BIAGIO VIRGILIO Consigliere Dott. ANTONIO GRECO Consigliere - Dott. GUIDO FEDERICO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19842-2012 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO PORTOGHESI STATO, che lo rappresenta e difende;
ricorrente contro 2015 NUOVA INVINCIBILE SRL in persona del legale 3596 M rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASETTA MATTEI 239, presso 10 studio dell'avvocato SERGIO TROPEA, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO RECCA, GIOVANNA FONDACARO giusta delega a margine;
controricorrente n. 190/2012 della avverso la sentenza CATANIA, depositata COMM. TRIB.REG.SEZ. DIST. di 1 11/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/2015 dal Presidente e Relatore Dott. MARIO CICALA;
udito per il controricorrente l'Avvocato RECCA che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUIGI CUOMO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Oggetto: benefici per le province colpite dal sisma del 1990- applicazione Reg. Gen. 19842/2012 RICORRENTE: AGENZIA ENTRATE Resistente: Nuova invincibile srl della Commissione1. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza Tributaria Regionale della Sicilia - Catania 190/34/12 del 11 giugno 2012 che, ha rigettato l'appello dell'Ufficio ribadendo che la Nuova invincibile srl ha diritto al rimborso del 90% di quanto versato per ILOR IRES -IVA per gli anni 1990-1992. 2. La contribuente si è costituita in giudizio. E' stata depositata la seguente relazione: "3. Preliminarmente si deve sottolineare che, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 17 luglio 2008 in causa C-132/06 con la quale, in esito ad una procedura di