Cass. civ., sez. II, sentenza 21/10/2021, n. 29321

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 21/10/2021, n. 29321
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29321
Data del deposito : 21 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 35428-2019 proposto da: CAPARRA SALVATORE CARMINE ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LUIGI ARNALDO VASSALLO

26, presso lo studio dell'avvocato P B, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

CAPARRA SALVATORE GIUSEPPE MARIA, CAPARRA SUSANNA ELISABETTA MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA D'ARACOELI, 1, presso lo studio dell'avvocato L P, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato M C F;
- ricorrenti incidentali - nonchè CAPARRA ANTONIETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.

SECCHI

9, presso lo studio dell'avvocato V Z, che la rappresenta e difende;
AZIENDA AGRICOLA CAPARRA ELISABETTA & FIGLI SRL , CAPARRA ELISABETTA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A.

SECCHI

9, presso lo studio dell'avvocato V Z, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato P P;
- con troricorrenti - nonchè

contro

CAPARRA VINCENZO, CAPARRA SALVATORE CARMINE ANTONIO, CAPARRA ANNA PAOLA, CAPARRA GIUSEPPINA, CAPOZZA FRANCESCHINA, CAPARRA CATERINA, CAPARRA FORTUNATO ANTONIO, CAPARRA FRANCESCO NATALE, CAPARRA MARIA GRAZIA, PUGLIESE MARIA, CAPARRA FORTUNATO, CAPARRA MARIA GIUSEPPINA, CAPARRA CATALDO, CAPARRA VINCENZO, CAPARRA ANGELINA, CAPARRA GIORGIO, CAPARRA VINCENZO, CAPARRA ROSINA, CAPARRA LUCIA, FERRARO VITTORIA, CAPARRA CATALDO, CAPARRA FORTUNATO, CAPARRA TERESA, CAPARRA STEFANIA, CAPARRA MARIA ROSA, CAPARRA SALVATORE, CAPARRA GIOVANNINO, COLONNA ARIOSTO, CAPARRA FILOMENA, CAPARRA MARIA LORENZINA, FERRARO MARIA, SCARPINI FLORA ADA LAURA, TRIDICO CATALDO, CAPARRA FRANCESCO, CAPARRA RITA ANGELA, CAPARRA SIMONA, SEMINARA FRANCESCO, SEMINARA GIULIANA, SEMINARA FRANCESCA, SEMINARA GIUSEPPE, CAPARRA SERENA, COLONNA ALESSANDRO, COLONNA GIUSEPPE, COLONNA ANNARITA, CAPARRA RITA, CAPARRA CARMINE, CAPARRA MARIA;
Ric. 2019 n. 35428 sez. 52 - ud. 10-06-2021 -2-

- intimati -

avverso la sentenza n. 1523/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 17/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. LUISA DE RENZIS che ha concluso per raccoglimento del terzo motivo del ricorso principale ed incidentale, ed il rigetto degli altri motivi;
Lette le memorie depositate nell'interesse dei ricorrenti incidentali e della controricorrente C Antonietta;

MOTIVI IN FATTO DELLA DECISIONE

1. Con citazione dell'Il gennaio 1972, Romeo Domenico, Romeo Carmine Benedetto e Romeo Fortunato, nella qualità di figli naturali di C Salvatore (qualità che sarebbe stata loro riconosciuta con successiva sentenza della Corte d'appello di Messina del 9 luglio 1975, acquisendo il cognome C) convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Crotone i figli naturali riconosciuti del defunto, C G, Francesco, Giulio Umberto Romano, per sentir dichiarare aperta la successione del padre, deceduto il 15 Febbraio 1952 senza testamento, procedendo pertanto alla divisione dei beni ereditari. Analoga domanda era proposta in un separato giudizio introdotto in data 20 settembre 1973 da M A a sua volta riconosciuta figlia naturale del de cuius con successiva sentenza del 21 febbraio 1977 (acquisendo anche lei il cognome C). Si costituivano nella prima causa i convenuti che eccepivano la prescrizione del diritto degli attori e l'usucapione dei beni caduti in successione, ma entrambe le eccezioni erano rigettate dalla Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza del 5 Ric. 2019 n. 35428 sez. 52 - ud. 10-06-2021 -3- novembre 1984, pubblicata in data 15 gennaio 1985, poi confermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2326 del 1990. La Corte d'AppelloL Per-CI con la stessa sentenza rimetteva la causa al giudice di primo grado essendo necessario integrare il contraddittorio nei confronti di M A che aveva, come detto, proposto un separato giudizio. Riassunta la causa, decedevano gli originari attori, cui succedevano i loro eredi, così come pure decedevano i convenuti C G e C U R. Il Tribunale di Crotone con sentenza n. 34 del 1993 disponeva la divisione dei beni ereditari con la formazione di 7 quote, facendo proprie le conclusioni del consulente tecnico ufficio ed in particolare riteneva che la massa ereditaria fosse composta dai soli beni caduti in successione. Avverso tale sentenza proponevano appello C F, C G e gli eredi di C G, ma con sentenza del 12 luglio 1994, la Corte d'Appello di Catanzaro dichiarava la nullità della decisione del tribunale, attesa la necessità di dover integrare il contraddittorio nei confronti del curatore dell'eredita di C U R. Riassunto il giudizio e riunito allo stesso il processo separatamente introdotto da M A, poi divenuta C, il Tribunale di Crotone, con la sentenza n. 207 del 18 marzo 2005, dichiarava aperta la successione del de cuius assumendo che l'eredità si era devoluta in favore di tutti gli otto figli naturali, ed ove deceduti, dei loro eredi;
stabiliva che le eccezioni di prescrizione e di usucapione sollevate dei convenuti erano inammissibili in quanto già rigettate con sentenza passata in giudicato;
dichiarava che il compendio ereditario era costituito oltre che dai beni relitti, anche da Rtc. 2019 n. 35428 sez. 52 - ud. 10-06-2021-4- quelli donati con atti dell'8 dicembre 1949 in favore dei convenuti;
dichiarava l'inefficacia degli atti traslativi trascritti in data successiva alla trascrizione della domanda giudiziale;
rigettava le domande riconvenzionali di riconoscimento di un compenso ovvero di un rimborso per il lavoro manageriale, per i miglioramenti, le spese per contributi agricoli unificati, nonché per le spese di successione proposte da parte dei convenuti;
approvava il progetto di divisione predisposto dal consulente tecnico d'ufficio, condannando i convenuti e gli intervenuti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio in favore degli attori.

2. Avverso tale sentenza proponevano appello C Elisabetta, Salvatore, Ricci Adelina, C G, in proprio e quale procuratore di C Salvatore Carmine Antonio e di C F Beniamino Pasquale, nonché Tridico Giovanni, in qualità di procuratore speciale di Surace Fra nceschi na . Si costituivano Capozza Francesca, C Vincenzo, C Domenico, C Anna Paola, C Giuseppina (eredi di Salvatore C fu Domenico) e C Antonietta i quali concludevano per il rigetto dell'appello. Si costituivano altresì C F Natale, C Caterina, Ferraro Vittoria, quale amministratore di sostegno di C Natalino, che a loro volta contestavano la fondatezza dell'impugnazione. Nel corso del giudizio gli appellati chiedevano disporsi il sequestro giudiziario degli immobili loro attribuiti per effetto della sentenza di primo grado, ma durante il procedimento cautelare veniva dichiarata la morte di S F ed il giudizio cautelare era pertanto interrotto. Ric. 2019 n. 35428 sez. 52 - ud. 10-06-2021-5- Riassunta la causa la Corte d'appello disponeva il sequestro giudiziario dei beni nominando come custode il dottor L, che aveva già svolto le funzioni di consulente tecnico d'ufficio nel corso del giudizio di primo grado. Nel prosieguo del giudizio di merito, dichiarata a sua volta l'interruzione per il decesso di S F, procedutosi alla riassunzione del giudizio, la Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza n. 699 del 30 agosto 2010, non definitivamente pronunciando, ordinava la cancellazione delle frasi offensive contenute nella comparsa conclusionale di C Antonietta;
rigettava l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio;
dichiarava inammissibile la querela di falso proposta da C Elisabetta in merito alla procura rilasciata da C Maria Rosa in primo grado;
rigettava il primo motivo di appello concernente l'inesistenza ovvero la nullità della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado ed accoglieva solo il secondo motivo di appello, dichiarando assorbiti i motivi da tre a sei, affermando che il compendio ereditario era costituito solo dai beni relitti con esclusione di quelli donati con gli atti dell'8 dicembre 1949. Rimetteva pertanto la causa sul ruolo per il rinnovo delle operazioni divisionali. Per quanto ancora rileva in questa sede, la sentenza osservava che i giudici di primo grado avevano ritenuto che operasse in maniera retroattiva la nuova disciplina della collazione così come introdotta dalla riforma del diritto di famiglia del 1975. Viceversa, bisognava fare applicazione della normativa previgente, posto che la successione si era aperta in epoca anteriore, mancando una previsione espressa nella legge n. 151 del 1975 che deponesse per la retroattività delle relative Ric. 2019 n. 35428 sez. 52 - ud. 10-06-2021 -6- norme anche ai fini successori. Per l'effetto, tenuto conto della norma preesistente, doveva escludersi che, in caso di successione di soli figli naturali, potesse essere invocato l'istituto della collazione.

3. Formulata riserva di ricorso per Cassazione avverso la sentenza non definitiva, il processo era interrotto a seguito della morte di Ricci Adelina ed era riassunto con ricorso del 14 novembre 2014 a cura degli appellati. Era nuovamente interrotto il giudizio all'udienza del 6 dicembre 2016, essendo stata dichiarata la morte di C G ed il processo era in questo caso riassunto a cura di C Antonietta. A seguito della riassunzione, si costituiva C Salvatore Carmine Antonio che in via preliminare eccepiva la nullità dell'atto di riassunzione e l'estinzione del giudizio di appello. Disattese tali eccezioni, la Corte d'appello di Catanzaro, con la sentenza n. 1523 del 17 luglio 2019, definitivamente pronunciando confermava la sentenza impugnata, compensando integralmente le spese del giudizio di appello e del procedimento cautelare, previa revoca del sequestro giudiziario disposto in corso di causa, con la restituzione dei beni ai condividenti in conformità del progetto di divisione approvato. In primo luogo, riteneva ammissibili gli interventi in appello degli eredi di C U R e della Azienda agricola C Elisabetta e figli S.r.l. Ancora, rigettava le eccezioni di estinzione del giudizio di appello fondate sulla irritualità degli atti di riassunzione assumendo che gli atti in questione erano stati
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