Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/11/2012, n. 20219
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In tema di illecito disciplinare per omesso invio alla Cassa nazionale forense delle comunicazioni relative all'ammontare dei redditi professionali e dei volumi di affari realizzati, previsto dall'art. 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, il termine di prescrizione dell'azione inizia a decorrere solo dalla data in cui l'avvocato inoltra le comunicazioni prescritte, poiché la fattispecie ha natura di illecito permanente, essendo la "ratio" finale del precisato obbligo di comunicazione quella di consentire alla Cassa di riscuotere i contributi obbligatori, con la conseguenza che coloro i quali sono tenuti a tale adempimento possono provvedervi sempre.
Costituisce illecito disciplinare, a norma dell'art. 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, la condotta dell'avvocato iscritto all'albo che ometta di inviare alla Cassa nazionale forense le comunicazioni relative all'ammontare dei redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF e dei volumi di affari dichiarati ai fini IVA, anche se il professionista non sia iscritto alla Cassa, né abbia l'obbligo di domandare l'iscrizione ad essa a fini previdenziali - avvenendo d'ufficio l'iscrizione a fini assistenziali per tutti gli iscritti agli albi - e di versare conseguentemente il contributo soggettivo, poiché il sistema normativo riferisce il dovere di comunicazione del reddito e del volume di affari indistintamente a tutti gli avvocati, a differenza dei praticanti, per i quali l'obbligo è espressamente previsto solo se gli stessi siano iscritti alla Cassa.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Primo Presidente f.f. -
Dott. ADAMO Mario - Presidente Sez. -
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - rel. Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22142/2011 proposto da:
CH EN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 17, presso lo studio dell'avvocato ALBANESE CLAUDIO, rappresentato e difeso dall'avvocato DI GIOVANNI FEDERICO per procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESCARA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la decisione n. 59/2011 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 21/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2012 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;
udito l'Avvocato Claudio ALBANESE per delega dell'avvocato Federico DI GIOVANNI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il C.N.F. con decisione del 21 aprile 2011 ha respinto il ricorso dell'avv. Beni Cavicchia avverso la sanzione disciplinare di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio professionale deliberata dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pescara il 13 maggio 2010 premettendo: 1) con nota del 15 dicembre 2009 la Cassa di Previdenza Forense aveva segnalato al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pescara l'omesso invio da parte del suddetto avvocato del modello 5 relativo agli anni 2003 e 2004 attestante il reddito professionale netto ed il volume di affari degli anni 2002 e 2003 e che l'omissione non era stata sanata neppure dopo la diffida intimatagli;
2) conseguentemente la Cassa aveva chiesto all'Ordine di sospenderlo a tempo indeterminato dall'esercizio professionale ai sensi della L. n. 576 del 1980, art. 17, come modificato dalla L. n.141 del 1992, che, perdurando oltre il 60^ giorno dalla diffida
L'omissione della comunicazione obbligatoria, prescrive la sospensione dell'iscritto dall'esercizio professionale;
3) L'avv. Cavicchia aveva ammesso di non aver provveduto neppure dopo la lettera di convocazione del 9 aprile 2010 ritenendo di non esser obbligato all'invio richiesto in quanto non iscritto alla Cassa, ma all'INPS;
4) ritenute inidonee tali giustificazioni il Consiglio il 13 maggio 2010 lo aveva sospeso a tempo indeterminato. Pertanto il C.N.F. ha ritenuto: A) l'azione disciplinare non si era prescritta poiché il termine decorreva dalla data di cessazione della condotta illecita, tuttora persistente, e la diffida ad adempiere, pur mancando agli atti del procedimento disciplinare, anteriore alla precitata nota del dicembre 2009 poiché in essa espressamente richiamata, era stata ricevuta dall'intimato in quanto inviata con lettera raccomandata a.r. che egli non aveva mai contestato;
B) L'obbligo dell'avvocato di inviare alla Cassa il modello 5 prescinde dall'esser iscritto all'ente e dalla produzione di reddito professionale poiché per legge è a carico degli iscritti all'albo degli avvocati con esclusivo riferimento allo status professionale, indipendentemente dalla percezione dei proventi o dall'iscrizione in altre istituzioni di previdenza;
C) L'estratto - conto dei versamenti all'INPS per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002 e 2004 - e quindi per L'anno 2003 nessun versamento era stato effettuato - relativi ad un'attività parasubordinata dell'avv. Cavicchia, era irrilevante non avendo questi neppure provato di esser iscritto ad un altro albo professionale, ne' di aver esercitato L'opzione per L'iscrizione in altra Cassa Previdenziale alla data di iscrizione all'Albo Forense.
Avverso questa decisione ricorre. L'avv. Beni Cavicchia. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- L'avv. Beni Cavicchia con il primo motivo deduce: "Violazione della L. n. 576 del 1980, art. 17, comma 5, come modificato dalla L. n. 141 del 1992, art. 9" per aver il Consiglio iniziato il
procedimento disciplinare pur in mancanza di diffida, non essendo prova sufficiente dell'invio il richiamo di essa nella nota del dicembre 2009 inoltrata dalla Cassa al Consiglio, ovvero la mancata contestazione dell'avv. Cavicchia di averla ricevuta, trattandosi di un vizio di legittimità dell'azione rilevabile in ogni stato e grado del processo. Quindi, in mancanza del decorso del termine di giorni 60 dalla diffida, egli non aveva potuto neppure verificare se l'azione disciplinare era iniziata entro il termine di prescrizione di cui al R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 51. Il motivo è infondato.
Le disposizioni normative di riferimento sono le seguenti. 1.- La L. 3 agosto 1949, n. 536, concernente tra l'altro "le sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382" all'art. 2 sancisce: "I contributi previsti dal D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, a favore dei consigli degli ordini e dei collegi, anche se trattisi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai consigli medesimi" (comma 1). "Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare" (comma 2). "La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute". (comma 3).
La L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 17, al comma 1, dispone:
"Tutti gli iscritti agli albi degli avvocati e dei procuratori nonché i praticanti procuratori iscritti alla Cassa devono comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 10 dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'art. 11, dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA, nonché quelle relative allo stato di famiglia".
Il medesimo art. 17, comma 4, come sostituito dalla L. 11 febbraio 1992, n. 141, art. 9, comma 1, prosegue: "Chi non ottempera
all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettua una