Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/11/2022, n. 33976

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/11/2022, n. 33976
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33976
Data del deposito : 17 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 11322-2021 proposto da: IMPARATO MARIA ROSARIA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Costantino 4, presso lo studio dell'avvocato G E I, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA già M.I.U.R. Ministero Università e Oggetto Lavoro pubblico R.G.N. 11322/2021 Cron. Rep. Ud. 21/09/2022 PU Ricerca in persona del Ministro pro tempore, MIUR -UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA in persona del Dirigente pro tempore, I.I.S. "ENZO FERRARI" in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

- controricorrenti -

nonché

contro

MIUR - MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DE LLA RICERCA AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI;

- intimato -

avverso la sentenza n. 3025/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/10/2020 R.G.N. 124/2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2022 dal Consigliere Dott. I T;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R M visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 3025 del 2020, ha rigettato l’appello proposto da Imparato Maria Rosarianei confronti del MIUR (ritenendo il difetto di legittimazione passiva dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania, dell’Ambito territoriale di Napoli, dell’IIS Enzo Ferrari), avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale Napoli. Il Tribunale aveva rigettato ladomanda che era stat a azionat a dalla ricorrente sul presuppostodella invalidità del recesso in quanto intimato verbalmente il 28 settembre 2018, in considerazione della intervenuta comunicazione con raccomandata,inviata il 28 settembre 2018 e ricevuta il 9 ottobre 2018, del decreto di revoca della nomina a tempo indeterminato. Il giudice di primo grado aveva, inoltre,disatteso la domanda per quanto basata su asseriti giudicati amministrativi in odine al possesso di titoli di insegnamento idonei ai fini rilevanti nel giudizio. Il Tribunale accoglieva la domanda limitatamente all’accertamento della debenza in favore della ricorrente degli importi, oltre accessori di legge, relativi al periodo di effettiva vigenza del rapporto di lavoro.

2. La Corte d’Appello ha rilevato che con riguardo alla tardiva costituzione in giudizio dell’Amministrazione dinanzi al Tribunale, come eccepita dalla lavoratrice in primo gradoe ribadita in appello, il Tribunale aveva implicitamente rigettato l’eccez ione, e dunque non vi era stata omissione di pronuncia. Ha osservato che le deduzioni formulate in primo grado dall’Amministrazione in ordine all’emanazione del decreto 27 settembre 2018, che aveva confermato il depennamento della docente dalla graduatoria di concorso disposto con decreto dell’USR Campania n. 8804 del 18 aprile 2018, non costituivano un’eccezione in senso stretto, bensì si configuravano come una contestazione in fatto (a fronte dell’avversa deduzione in ordine al licenziamento orale) non soggetta, in quanto tale, ad alcun termine di decadenza e rilevabile anche d’ufficio. Il giudice di secondo grado ha esposto che nel ricorsoin appello la lavoratrice aveva eccepito la decadenza dell’Amministrazione dal produrre documentazione e dall’articolare mezzi di prova e, in particolare, l’inammissibilità della produzione documentale relativa alla “notifica in data 8/9 ottobre 2019 del decreto di depennamento di ratifica del licenziamento orale del 28 settembre 2019” (recte: 2018, atteso che a giugno 2019 era già incardinato il giudizio di impugnazione del recesso). In ordine all’eccezione, di decadenza,ex art. 416, cod. proc. civ., dell’Amministrazione convenuta dal produrre documenti e dall’articolare mezzi di prova, in considerazione della tardività della costituzione in primo grado, avvenuta solo il 13 giugno 2019, la Corte d’Appello rilevava che in primo grado la lavoratrice all’udienza del 19 giugno 2019 si era limitata a contestare genericamente la tardività della costituzione in giudizio della convenuta, senza alcuna specifica eccezione o contestazione in odine alla documentazione prodotta dalla controparte. A sostegno della deduzione formulata in primo grado in ordine alla “emanazione del decreto 27 settembre 2018, che aveva configurato, altresì il depennamento della docente dalla graduatoria di concorso disposto con decreto dell’USR Campania n. 8804 del 18 aprile 2018”, l’Amministrazione convenuta aveva prodotto sia il decreto9592 del 27 settembre 2018, sia la missiva del 28 settembre 2018 di notifica alla professoressa Imparato del decreto 9529 del 27 settembre 2018, sia la cartolina dell’avviso di ricevimento della raccomandata che ne documentavano la consegna alla destinataria. Quindi,osserva la Corte d’Appello, che l’appellante si doleva del tardivo deposito della produzione di controparte ma, i documenti prodotti dal MIUR erano già noti e in possesso della ricorrente ancor prima del deposito del suo ricorso e, in ogni caso, la difesa in punto di fatto formulata in primo grado dall’Amministrazione convenuta, aveva trovato riscontro, oltre che nella documentazione allegata alla memoria di costituzione, nelle stesse deduzioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, laddove la lavoratrice, dopo aver lamentato il licenziamento orale intimato il 28 settembre 2018,aveva dedotto, al punto 23, che solo successivamente, in data 8 ottobre 2018, l’Ufficio scolastico regionale le comunicava che la revoca della nomina a tempo indeterminato sarebbe stata determinata dal depennamento della graduatoria per la classe di concorso B022 di cui al decreto prot. 8804/2018 (cfr. DM 39/1998 e dPR 19/16 all. 12 e 13). Dunque, l’avvenuta notifica della revoca della nomina a tempo indeterminato era un dato, ormai pacifico tra le parti, dal momento che la stessa appellante chiedeva il pagamentodelle retribuzioni maturate e non corrispostetra l’altro “quantomeno fino alla data del 9 ottobre 2018 (data in cui la ricorrente riceveva formalmente la comunicazione di revoca della nomina)”. Tanto statuito sulle eccezioni preliminari, nel merito la Corte d’Appello rigettava l’impugnazione atteso che l’appellante, nel dolersi del depennamento dalla graduatoria e della revoca della nomina a tempo indeterminato, non aveva dedotto e provato che al momento incui era stato bandito il concorso nel 2016, ella fosse in possesso dei titoli di studio per l’insegnamento previsti dalla tabella B allegata al dPR n. 19 del 2016 [Titoli di accesso D.M. 39/1998 (Vecchio ordinamento) e titoli di accessonon previsti dal DM 39/98 e Diplomi di istruzione secondaria superiore ex dd. PP.RR. 15 marzo 2010 n. 87e 88], né poteva rilevare il conseguimento in epoca successivaalla scadenza del bando. La sentenza del TAR passata in giudicato tra le parti non aveva affrontato la questione del possesso o meno da parte dei singoli ricorrenti del titolo di studio richiesto. Le ragioni della revoca erano legittime alla luce degli insegnamenti della giurisprudenza dilegittimità. La revoca del contratto di lavoro a tempo indeterminato conseguiva adun atto ricognitivo dell’inefficacia del contratto per nullità ab origine, quale effetto diretto del mancato possesso da parte della ricorrente, del titolo di studio previsto dal dPR 19/2016 per l’inserimento nella graduatoria c lasse di concorso B022. Quanto al legittimo affidamento, la Corte d’Appello ha affermato che nel caso in esamenon poteva ravvisarsi legittimo affidamento, sia pure nei limiti segnati dalla giurisprudenza di legittimità, se si considerava che l’appellante quando era stata convocata per la nomina a tempo indeterminato (agosto 2018) era già consapevole del suo depennamento dalla graduatoria concorsuale, depennamentoche era stato disposto con motivato decreto n. 8804 del 2018, impugnato, dalla ricorrente, stando alle deduzioni di cui al punto 31 del ricorso in appello dinanzi al Presidente della Repubblica, e mai revocato o annullato. Né la nomina a tempo indeterminato poteva intendersi come annullamento del suddetto depennamento, atteso che non vi era alcun riferimento allo stesso. Peraltro, l’Amministrazione aveva agito con correttezza e buona fede avendo posto in essere i necessari accertamenti sul possesso dei titoli per accedere all’insegnamento. Circa l’accertamento del diritto al pagamento delle retribuzioni maturate e non corrisposte anche per il periodo successivo al 28 settembre 2019, e quantomeno fino al 9 ottobre 2019, si trattava di domanda nuova e pertanto inammissibile.
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