Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2023, n. 08775

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2023, n. 08775
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08775
Data del deposito : 1 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA GRECA FRANCESCO SAVERIO nato a PRAIA A MARE il 18/04/1975 avverso l'ordinanza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO A M;
lette/sepÚte le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. L T, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di F S L G, l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali costui risultava condannato in forza di due sentenze divenute irrevocabili. In particolare, l'istanza riguardava: a) il reato di associazione di tipo mafioso, di cui all'art. 416-bis cod. pen., commesso in Scalea fino al giorno 11 settembre 2013, giudicato con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 31 marzo 2015;
b) il reato di tentativo di estorsione, con l'aggravante di cui l'art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, aggravante ora contemplata dall'art. 416-bis.

1. cod. pen., reato commesso in Scalea dal maggio 2012 al novembre 2013, giudicato con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 22 febbraio 2019. 2. Il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza con provvedimento del 14 ottobre 2021. 3. I difensori dell'istante hanno proposto ricorso per cassazione, con due atti distinti e articolati in vari motivi nei quali deducono, richiamando gli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazioni degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Negli atti di ricorso si sostiene che il giudice dell'esecuzione non abbia applicato in modo corretto la disciplina della continuazione e, in violazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, abbia omesso di valutare gli elementi indicativi della sussistenza di un medesimo disegno criminoso fra i reati indicati nell'istanza.
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