Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/02/2013, n. 4850

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

Nel caso di controversia relativa a rapporto di pubblico impiego non soggetto, per ragioni soggettive o temporali, alla privatizzazione, la soluzione della questione del riparto della giurisdizione, rispetto ad una domanda di risarcimento danni per la lesione della propria integrità psico-fisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell'Amministrazione, è strettamente subordinata all'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto, se è fatta valere la responsabilità contrattuale dell'ente datore di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre, se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. L'accertamento del tipo di responsabilità azionato prescinde dalle qualificazioni operate dall'attore, anche attraverso il richiamo strumentale a singole norme di legge, quali l'art. 2087 o l'art. 2043 cod. civ., mentre assume rilievo decisivo la verifica dei tratti propri dell'elemento materiale dell'illecito, e quindi l'accertamento se il fatto denunciato violi il generale divieto di "neminem laedere" e riguardi, quindi, condotte dell'amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi indifferentemente nei confronti della generalità dei cittadini come nei confronti dei propri dipendenti, costituendo in tal caso il rapporto di lavoro mera occasione dell'evento dannoso, ovvero consegua alla violazione di obblighi specifici che trovino al ragion d'essere nel rapporto di lavoro, nel qual caso la natura contrattuale della responsabilità non può essere revocata in dubbio.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/02/2013, n. 4850
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4850
Data del deposito : 27 febbraio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P R - Primo Presidente f.f. -
Dott. T R M - Presidente di Sezione -
Dott. R R - Presidente di Sezione -
Dott. P L - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. D P S - Consigliere -
Dott. B E - Consigliere -
Dott. I A - rel. Consigliere -
Dott. N G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 17740-2011 proposto da:
S I, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 237, presso lo studio dell'avvocato S G, rappresentato e difeso dall'avvocato P N, per delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro
M DLL'I, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 186/2010 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 13/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2013 dal Consigliere Dott. A I;

uditi gli avvocati N P, M V LETTI dell'Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza qui impugnata della Corte d'appello di Reggio Calabria ha declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, relativamente alla domanda proposta il 23 marzo 2000 da S Ignazio - dipendente del Ministero dell'interno, in servizio presso la polizia di Stato in Catanzaro - per ottenere la condanna del Ministero a risarcirgli i danni biologico, all'immagine e alla reputazione, che gli sarebbero stati cagionati dalla sospensione cautelare dal servizio disposta dal 17 giugno 1992 all'8 aprile 1995 in relazione alla pendenza di due processi penali a suo carico - successivamente conclusi con l'assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2 -, nonostante che, già in data 15 maggio 1992, il
GIP avesse revocato la misura della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio da lui ricoperto.
Col ricorso consegnato il 24 giugno 2011 all'ufficiale giudiziario per la notifica a mezzo del servizio postale e ricevuto il 9 luglio successivo, Ignazio S chiede con due motivi, relativi rispettivamente alla violazione della L. n. 2248 del 1865, art. 2 e alla violazione dell'art. 2043 cod. civ., la cassazione di tale sentenza.
Il Ministero dell'interno resiste alle domande con rituale controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - Con i due motivi, che conviene esaminare congiuntamente, il ricorrente sostiene che le controversie nella materia sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, sia in ragione della natura di diritto fondamentale del diritto alla salute leso dall'Amministrazione, sia perché l'azione promossa avrebbe titolo nella responsabilità extracontrattuale di questa.

2 - Nel resistere, il Ministero rileva anzitutto l'erronea indicazione in rubrica di vizi che

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi