Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2023, n. 03921

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2023, n. 03921
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03921
Data del deposito : 30 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FORCINITI GILDA nato a CARIATI il 10/10/1981 avverso la sentenza del 03/11/2021 del TRIBUNALE di CASTROVILLARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere G D G;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO DALL'OLIO, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato G F colpevole del reato contravvenzionale di cui all'art. 20, commi 1 e 2, I. 18 aprile 1975, n. 110, condannandola alla pena di euro 400,00 di ammenda.

2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, G F.

2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce vizio di motivazione risultante dal testo del provvedimento con riguardo alla deposizione del teste appuntato A. Rileva che da detta deposizione emerge che le armi erano conservate sull'armadio della camera da letto e che per vederle bisognava prendere una scala. Osserva che, invece, il Giudice in motivazione, pur dando atto di quanto dichiarato dal teste, ha concluso nel senso che la condotta dell'imputata è consistita nell'avere lasciato le armi in bella vista in assenza di ulteriori accorgimenti e precauzioni, mentre, invece, i fucili erano ben nascosti sopra l'armadio, non visibili e non accessibili ad altri soggetti.

2.2. Col secondo motivo di ricorso viene lamentato vizio di motivazione risultante dal testo del provvedimento con riguardo all'omessa valutazione della deposizione del teste P. Osserva la difesa che tale deposizione era in linea con quella del teste della Procura A (avendo riferito P che i fucili erano "coricati" sull'armadio, ad un'altezza di m. 2.65-2.80 e in una stanza sempre chiusa).
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi