Cass. civ., sez. II, sentenza 16/12/1987, n. 9354
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiMassime • 2
Affinché si verifichi l'ipotesi di costruzione in aderenza è necessario che la nuova opera e quella preesistente - pur essendo autonome dal punto di vista strutturale, nel senso che il perimetro o la demolizione dell'una non possa incidere sull'integrità della altra - combacino perfettamente da uno dei lati, in modo che non rimanga tra i due muri, nemmeno per un breve tratto o ad intervalli, uno spazio vuoto, ancorché totalmente chiuso, che lasci scoperte, sia pure in parte, le relative facciate. ( V 2904/74, mass n 371343; ( V 2904/74, mass n 371344).*
Qualora l'aderenza tra due costruzioni non sia stata perfettamente realizzata il giudice, ove non rilevi, per il particolare modo in cui la prima costruzione è stata fatta, l'impossibilità di costruire in aderenza alla costruzione già elevata, non può ordinare l'arretramento della nuova costruzione solo perché l'aderenza tra le due costruzioni non è stata eseguita in modo perfetto, se prima non accerta (e ciò ad evitare inutili demolizioni stante la possibilità del secondo costruttore di ricostruire in aderenza) che le intercapedini esistenti tra le due costruzioni non possano essere colmate mediante opportuni accorgimenti tecnici; dovendo il giudice diversamente disporre che le stesse siano eliminate, completando e perfezionando l'aderenza, nell'ambito e nel rispetto della scelta compiuta dal costruttore. ( V 4773/77, mass n 388375; ( V 2904/74, mass n 371343; ( V 2904/74, mass n 371344; ( V 2727/73, mass n 366235).*