Cass. civ., SS.UU., ordinanza 11/10/2022, n. 29592

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 11/10/2022, n. 29592
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29592
Data del deposito : 11 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15318-2021 proposto da: REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente pro tempore della Regione, elettivamente domiciliatosi in ROMA,

VIA SABOTINO

12, presso lo studio dell'avvocato G P, rappresentato e difeso dall'avvocato D G;

- ricorrente -

contro

ENEL PRODUZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA,

VIALE LIEGI

28, presso lo studio dell'avvocato A G, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 28/2021 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 04/02/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 dal Consigliere ANGELINA-MARIA PERRINO. Rilevato che: - emerge dalla sentenza impugnata che la s.p.a. Enel Produzione ha convenuto in giudizio la Regione Calabria per ottenerne la restituzione dell'importo corrisposto a titolo di addizionale regionale sul canone concessorio, poiché il fondamento normativo della debenza del canone, ossia l'art. 18, comma 4, della I. n. 36/94, in base al quale era stata emanata la legge regionale n. 16/95, era stato abrogato dall'art. 175 del d.lgs. n. 152/06;
- in primo grado il TRAP presso la Corte d'appello di Napoli ha declinato la propria giurisdizione in favore di quella tributaria;
- di contro, il giudice d'appello ha affermato la propria giurisdizione, facendo leva sul collegamento funzionale dell'addizionale al corrispettivo concessorio e rilevando che l'esigibilità dell'addizionale postula l'utilizzazione effettiva, o almeno potenziale, della risorsa idrica;
- nel merito, il TSAP ha riconosciuto che l'addizionale non è dovuta per l'intervenuta abrogazione della norma che la contemplava e che fungeva da base della norma regionale;
- contro questa sentenza propone ricorso la Regione Calabria per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi, cui Enel Produzione risponde con controricorso. Ric. 2021 n. 15318 sez. SU - ud. 13-09-2022 -2- Considerato che: - il primo motivo di ricorso, col quale si lamenta la violazione degli artt. 2 e 19, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 546/92, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 140 del r.d. n. 1775/33, là dove il giudice d'appello non ha affermato la sussistenza della giurisdizione tributaria, è infondato;
- va chiarito che nel caso in questione si discorre di addizionale regionale al canone concessorio e non già di addizionale al sovracanone;
- la distinzione è rilevante, benché in ricorso ci si riferisca indifferentemente all'uno e all'altro, in quanto, come ha stabilito la Corte costituzionale (con sentenza n. 155/20), il sovracanone è prestazione patrimoniale diversa da quella concernente il canone demaniale, ed è prevista e regolata da norme apposite (art. 1, comma 8, della legge 27 dicembre 1953, n. 959, recante «Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici», e art. 53 del r.d. n. 1775 del 1933);
- in particolare, il sovracanone si differenzia dal canone demaniale, anzitutto per il destinatario, che non è il concedente, ma il consorzio di Comuni, o degli enti locali comunque incisi dalle opere destinate a compensare l'alterazione del corso naturale delle acque per effetto della loro regimazione artificiale (art. 1, comma 14, dela legge n. 959 del 1953), o ancora i «Comuni rivieraschi [e le] rispettive Province» (art. 53, primo comma, del r.d. n. 1775 del 1933);
si distingue, inoltre, per la finalizzazione (il progresso economico e sociale delle popolazioni sulle quali impatta la grande derivazione, nonché la realizzazione di opere di sistemazione montana non di competenza statale);
- diversa è, dunque, la natura giuridica„ in quanto, a differenza del canone, il sovracanone non è posto in relazione sinallagmatica con il rilascio della concessione, presentandosi invece quale «prestazione Ric. 2021 n. 15318 sez. SU - ud. 13-09-2022 -3- patrimoniale imposta a fini solidaristici» (Corte cost. n. 533/02), non correlata alla utilizzazione dell'acqua pubblica (come emerge dal già citato comma 14 dell'art. 1 della legge n. 959 del 1953);
- coerentemente, giustappunto facendo leva sulla corrispettività tra canone e addizionale e utilizzazione della risorsa idrica„ queste sezioni unite hanno stabilito che il pagamento del canone, o dell'addizionale e dei relativi accessori, non è esigibile ove sia marcata l'effettiva fruizione della risorsa idrica da parte del concessionario, per l'impossibilità di funzionamento dell'impianto ascrivibile ad eventi non imputabili al concessionario medesimo, ivi compreso l'impedimento alla derivazione conseguente alla condotta ostativa od ostruzionistica di altra P.A. (Cass., sez. un., nn. 4222, 4223 e 4224/17);
- il motivo è respinto;
- fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso, col quale la Regione ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 191 del r.d. n. 1775/73 e dell'art. 353 c.p.c., perché il giudice d'appello, dopo aver affermato la giurisdizione del giudice ordinario specializzato negata dal quello di primo grado, ha deci:so nel merito il giudizio;
- queste sezioni unite hanno difatti già stabilito che, qualora il giudice di primo grado dichiari il difetto di giurisdizione sulla domanda, ritenendo che essa solleciti una pronuncia del giudice amministrativo, il giudice di secondo grado, che affermi la giurisdizione negata dalla prima sentenza, deve fare applicazione dell'art. 353 c.p.c., indipendentemente dal fatto che le parti abbiano formulato conclusioni di merito, e rimettere la causa al primo giudice, con la conseguenza che, ove a ciò non provveda, statuendo nel merito, la cassazione della relativa decisione deve essere disposta direttamente con rinvio al primo giudice: e ciò perché si verte in tema di violazione del principio di ordine pubblico del doppio grado di giurisdizione, senza che si possa ravvisare una lesione della ragionevole durata del processo (Cass., sez. un., n. 13722/17;
c:onf., n. 9318/19);
Ric. 2021 n. 15318 sez. SU - ud. 13-09-2022 4 CL) - il motivo va quindi accolto e l'accoglimento comporta l'assorbimento del terzo motivo, che concerne la statuizione di abrogazione dell'addizionale regionale;
- in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza va cassata, con rinvio, anche per le spese, al TRAP presso la Corte d'appello di Napoli.
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