Cass. civ., sez. II, sentenza 09/06/1987, n. 5044
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
L'art. 1023 cod. civ., nel determinare l'ambito della famiglia in relazione ai diritti di uso e di abitazione contemplati nei due articoli precedenti, si riferisce al nucleo familiare del "titolare del diritto", cioè del diritto di uso o di abitazione, e non al nucleo familiare del suo dante causa per atto tra vivi o "mortis causa". (nella specie i giudici del merito, con riguardo al diritto di abitazione spettante al coniuge superstite sulla casa coniugale ex art. 540, secondo comma, cod. civ., avevano riconosciuto ad una collaboratrice convivente, quale facente parte del nucleo familiare, l'uso di una stanza e di un gabinetto, sebbene la sua collaborazione fosse cessata dopo la morte del "de cuius". La suprema Corte ha annullato la decisione, enunciando il principio di cui in massima).*