Cass. pen., sez. V, sentenza 28/12/2020, n. 37521

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 28/12/2020, n. 37521
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37521
Data del deposito : 28 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: C A nato a BRINDISI il 01/10/1991 CORSANO ANTONIA nato a BRINDISI il 22/03/1974 avverso la sentenza del 03/04/2019 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA S;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore L O che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3 aprile 2019 la Corte di Appello di Lecce ha confermato la pronuncia del Tribunale di Brindisi che aveva dichiarato C A e C A colpevoli dei reati di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625 nn. 4, 5 e 7 cod. pen. ( condannandole alla pena di anni uno di reclusione ed euro 500,00 di multa).

2. Avverso la predetta sentenza ricorrono per cassazione le imputate, tramite i rispettivi difensori di fiducia, per i seguenti motivi.

3. Nell'interesse di C A si articolano due motivi di ricorso.

3.1.Con il primo si deduce la nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione in ordine alla circostanza aggravante della esposizione dei beni alla pubblica fede di cui all'art. 625 co. 1 n.7 cod. pen.. Come noto, la ratio della contestata aggravante è quella di voler assicurare una maggiore tutela alle cose mobili lasciate prive di una custodia continua e diretta da parte del proprietario. La giurisprudenza di legittimità ha discusso dell'applicazione dell'art. 625 n. 7 cod. pen. soprattutto nell'ipotesi di furto di merce esposta sui banchi di vendita di un supermercato, e ha statuito che ai fini dell'esclusione dell'aggravante in questione è necessaria la presenza dì una custodia continua e diretta sul bene, non essendo sufficiente la vigilanza praticata dagli addetti, i quali svolgono un'attività solo generica e occasionale. Orbene, nel caso di specie la custodia dei beni era garantita in misura maggiore rispetto alla sola osservazione da parte del personale o alla videosorveglianza (stante, in particolare, la presenza di dispositivi anti-taccheggio sulla merce), di modo tale che possa dirsi indiscutibilmente esistente quel continuo controllo del percorso della merce dal luogo di esposizione alla cassa, con conseguente esclusione dell'aggravante di cui trattasi. Dunque, essendo stato integrato, nel caso di specie, quel controllo diretto e costante, idoneo ad impedire la ablatio della merce, si ritiene che sia da escludere la contestata aggravante dell'esposizione dei beni alla pubblica fede.

3.2.Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine al trattamento sanzionatorio ed in particolare in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.. L'impugnata sentenza appare viziata in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Invero, il giudice, pur in presenza di uno specifico motivo di doglianza concernente la rideterminazione del quantum di pena da irrogare alla ricorrente, non ha motivato alcunché al riguardo. È del tutto evidente come tale scelta
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