Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/2021, n. 7051
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L'iniziativa del procedimento disciplinare a carico dei notai, regolata dall'art. 153 della l. n. 89 del 1913, è sottoposta a termini che, in mancanza di una espressa qualificazione di perentorietà, sono ordinatori; cionondimeno, pur non essendo prevista dall'art. 146 della l. notarile la decadenza o l'estinzione dell'azione intempestiva ed essendo il sistema presidiato dalla prescrizione, l'espressione "senza indugio", utilizzata dal cit. art. 153, comma 2, ai fini del promovimento del procedimento, impone al giudice l'obbligo di accertare se il tempo impiegato all'uopo possa considerarsi adeguato in relazione all'esigenza di celerità richiesta, giacché la pendenza della fase delle indagini produce un inevitabile pregiudizio indiretto sulla vita e sull'esercizio della vita del notaio assoggettato, oltre a rendere progressivamente più difficile, per quest'ultimo, approntare un'adeguata difesa.
L'art. 93-ter, comma 1-bis, della l. n. 89 del 1913, introdotto dalla l. n. 205 del 2017, che richiama l'art. 8, comma 2, della l. n. 287 del 1990, pur disponendo per l'avvenire, è norma ricognitiva di un principio costituente diritto vivente, secondo cui ai Consigli notarili distrettuali che assumano l'iniziativa del procedimento disciplinare non si applicano le previsioni in tema di tutela della concorrenza e del mercato, atteso che, limitatamente all'esercizio della vigilanza, essi non regolano i servizi offerti dai notai sul mercato, ma adempiono una funzione sociale, affidatagli dalla legge e fondata su un principio di solidarietà, esercitando prerogative tipiche dei pubblici poteri. Ne consegue che l'attività - doverosa per legge - di promovimento dell'azione disciplinare e degli atti istruttori ad esso propedeutici non va previamente o successivamente sottoposta al controllo dell'Autorità antitrust che, al contrario, è limitato a verificare se, attraverso "screening" di massa, il consiglio notarile ponga in essere, per la natura delle informazioni richieste (coinvolgenti dati economici sensibili), una condotta diretta ad incidere sulla libera concorrenza.
In tema di procedimento disciplinare a carico dei notai, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 148, 150-bis e 151 della l. n. 89 del 1913, relativamente alla composizione della commissione regionale di disciplina (Co.re.di.), per contrasto con l'art. 111, comma 2, e l'art. 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, § 1, della CEDU, considerando, da un lato, che la legge, nel rispetto dell'esigenza ineludibile, connaturata ad ogni valutazione giustiziale deontologica, di attingere alla categoria professionale di appartenenza, per comporre il collegio giudicante, assicura adeguate condizioni di indipendenza ed imparzialità alla commissione medesima - la quale rappresenta pur sempre un organo amministrativo, cui sono devolute funzioni giustiziali - e, dall'altro, che la garanzia giurisdizionale è assicurata, in primo luogo, dal giudizio successivo che si svolge innanzi alla corte di appello e, quindi, dall'accesso al giudizio di legittimità.
In tema di impugnazione dei provvedimenti disciplinari e cautelari a carico dei notai, il reclamo dinanzi alla Corte d'appello avverso la decisione della Commissione amministrativa regionale è soggetto, agli artt. 702-bis e ss. c.p.c. con espressa esclusione dei commi 2 e 3 dell'art. 702-ter; in assenza di una previsione specifica sulla pubblicità delle udienze, opera, dunque, il regime generale della pubblicità della sola udienza di discussione, pienamente compatibile con l'art. 6 CEDU, in virtù del quale non tutta l'attività processuale deve svolgersi pubblicamente, a condizione che sia assicurato un momento di trattazione della causa in un'udienza pubblica.
Sul provvedimento
Testo completo
7051 -21 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO DISCIPLINARE PROFESSIONISTI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 17150/201 SECONDA SEZIONE CIVILE Cron.7051 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. PASQUALE D'ASCOLA Presidente Ud. 18/11/2020 - Rel. Consigliere GIUSEPPE GRASSO CC · Consigliere GIUSEPPE TEDESCO ANTONIO SCARPA Consigliere Consigliere GIUSEPPE FORTUNATO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 17150-2018 proposto da: DE MA OL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LISBONA 91 presso lo studio dell'avvocato ANDREA SACCUCCI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FABIO FERRARO, BERNARDO GIORGIO MATTARELLA, FRANCESCO SCIAUDONE, MARCO SAVERIO SPOLIDORO, giusta delega in atti;
2020 - ricorrenti 2733
contro
CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in 42, ROMA, V. SISTINA presso 10 studio dell'avvocato che lo rappresenta e difende GIORGIANNI, FRANCESCO MATTEO GOZZI, REMO DANOVI,unitamente agli avvocati giusta delega in atti;
- controricorrente nonchè
contro
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO;
- intimati avversO l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 06/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2020 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;
Sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ALESANDRO PEPE, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati ANDREA SACCUCCI, FRANCESCO SCIAUDONE, FABIO FERRARO, BERNARDO GIORGIO MATTARELLA, difensori del ricorrente, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso e, in via subordinata, il rinvio alla Corte di Giustizia Europea;
udito l'avvocato MATTEO GOZZI, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso, FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'appello di Milano, con ordinanza depositata il 5/4/2018, rigettò il reclamo proposto dal notaio Paolo De IN, così confermando la decisione della Commissione amministrativa regionale di disciplina notarile per la Lombardia, resa pubblica il 26/1/2017, con la quale era stata inflitta al reclamante la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di un mese.
2. La vicenda può riassumersi, in sintesi, per come segue. Nel giudizio d'impugnazione svoltosi innanzi alla medesima Corte locale a riguardo di altra condanna disciplinare il professionista aveva prodotto una serie di dichiarazioni firmate da numerosi clienti, che davanti al predetto notaio avevano, in precedenza, stipulato atti pubblici, tutte esattamente uguali e aventi il medesimo contenuto, riportato dall'ordinanza della Corte di Milano nei seguenti termini: a) una dichiarazione del sottoscrittore di essere stato informato “dal notaio rogante sulla necessità di procedere ad una trascrizione nel più breve tempo possibile, anche per una tutela maggiore dell'avente causa, per la protezione di un interesse disponibile delle parti";
b) l'assenso a che l'espletamento delle formalità prescritte dalla legge avvenisse "entro 30 giorni da oggi", anziché "nel più breve tempo possibile”, come disposto dall'art. 2671 c.c.;
c) la seguente dichiarazione, resa con le forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: "Dichiara consapevole delle sanzioni in cui potrebbe incorrere, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 76 del T.U. sulla documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000), che in merito al predetto atto di compravendita è stato contattato precedentemente alla stipula dal dott. De IN ed in tale occasione il medesimo si è accertato in ordine alla mia volontà circa l'atto ed agli scopi che intendevo raggiungere col medesimo e mi ha fornito informazioni 3 e chiarimenti. Dichiara inoltre che in occasione della stipula, durante la lettura dell'atto, il notaio De IN si è soffermato sulle clausole più importanti per fornire ai presenti chiarimenti ed avere conferma dei nostri intendimenti">>. Il Consiglio notarile di Milano chiedeva l'apertura di un procedimento disciplinare alla Commissione regionale di disciplina per la Lombardia a carico del notaio formulando le seguenti incolpazioni: 1) l'articolo 147 lettera a) L.N. avendo il notaio compromesso la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile e ciò: 1) per avere pattuito coi propri clienti convenzioni circa un'inesistente disponibilità della tempistica di trascrizione degli atti immobiliari;
1b) per avere ottenuto dai propri clienti, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la conseguente assunzione di responsabilità penali, dichiarazioni inerenti l'obbligatorio svolgimento dell'ordinaria funzione notarile;
2) l'art. 147 lettera b) L.N. in relazione al paragrafo 1 che impone al notaio di conformare la propria condotta professionale ai principi dell'indipendenza e dell'imparzialità e al paragrafo 14 che censura la ricorrente utilizzazione di clausole di dispensa limitatrici dell'incarico professionale ai fini della limitazione della responsabilità>>. sussistente laLa Commissione di disciplina, ritenuta violazione dell'art. 147, lett. a) della legge notarile, in relazione ai capi d'incolpazione 1) e 1b), applicò la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per il periodo di un mese. La Corte d'appello, investita dall'impugnazione del notaio, con l'ordinanza di cui in epigrafe, rigettò il ricorso, confermando, pertanto, la decisione della Commissione. 4 In estrema sintesi questi i passaggi salienti della decisione della Corte d'appello. L'interesse reputato meritevole di tutela, individuato nella salvaguardia della dignità e reputazione del notaio e del decoro del prestigio della classe notarile>>, al quale corrispondeva la non tipizzabilità delle condotte, in uno alla pubblica funzione del notaio, faceva escludere che l'esercizio dell'azione disciplinare si ponesse in contrasto con la libera concorrenza del mercato e, quindi, con la legge antitrust (I. n. 287/1990), secondo le consolidate interpretazioni giurisprudenziali richiamate dalla Corte distrettuale, dovendosi reputare, pertanto, che la novella di cui all'art. 1, co. 495, I. 205/2017, attraverso la quale era stato introdotto il comma 1 bis all'art. 93 ter nella 1. notarile, non avesse fatto altro che confermare una tale interpretazione. Rigettata l'eccezione d'intempestività dell'esercizio dell'azione disciplinare, la Corte d'appello confermava in pieno il giudizio della Commissione, giudicando inappropriato il comportamento del professionista, che aveva convocato presso il proprio studio numerosi clienti, a distanza di tempo dalla stipulazione degli atti, al fine di far loro firmare moduli predisposti a stampo e privi di ogni riferimento all'attività rogatoria in concreto effettuata in favore di ciascuno di loro, che contenevano, peraltro nella forma dell'atto sostitutivo di notorietà, a pena di responsabilità penale, manifestazioni di esonero dal rispetto, non negoziabile, dei tempi di trascrizione e l'anomala "certificazione" della irreprensibile condotta del notaio. Infine, la decisione, esclusa l'applicabilità della continuazione, stigmatizzava la mancanza di resipiscenza del ricorrente al fine di negare l'applicazione delle attenuanti generiche.
3. Avverso la predetta statuizione l'interessato propone ricorso per cassazione, corredato da nove motivi di censura, successivamente depositando memoria e atto costitutivo di nuovi 5 difensori con allegata la decisione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato seguita all'adunanza del 24/7/2019. Il Consiglio Notarile del Distretto lombardo ha depositato controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con le prime quattro censure il ricorrente, oltre a denunziare violazione e falsa applicazione di legge, solleva eccezione d'incostituzionalità. Andando al primo motivo, viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 117, commi 1 e 2, lett. e), Costituzione, 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 8 legge 10/10/1990, n. 287, in relazione alla illegittimità, ai sensi di tali norme, degli artt. 93 bis (introdotto con l'art. 1, comma 495, I. 27 Dicembre 2017, n. 205) e 147 I. 16 Febbraio 1913, n. 89. Violazione della L. costituzionale n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della L. n. 87 del 1953. Violazione dell'art. 702 quater c.p.c. ->>, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Questi, in sintesi, gli argomenti esposti. a) Lamenta il ricorrente (correggendosi qui l'erroneo riferimento all'art. 93 bis di cui alla rubrica del motivo, dovuto a una evidente svista) che il comma 1 bis, aggiunto all'art. 93-ter della I. n. 89, 16/2/1913 (legge notarile), con il quale si è disposto che Agli atti funzionali al promovimento del procedimento disciplinare si applica l'art. 8 comma 2 della legge 10.10.1990 n. 287>>, il quale, a sua volta, prescrive che: < Le disposizioni di cui ai precedenti articoli [cioè di quelle regolanti il divieto di intese anticoncorrenziali, che vietano l'abuso di posizione dominante, che prevedono il controllo delle concentrazioni] non si applicano alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, per tutto quanto strettamente connesso 6 all'adempimento degli specifici compiti loro affidati>>, contrasti con i principi eurounitari e, di conseguenza, con l'art. 117, co. 1 e co. 2, lett. e) della Costituzione. Il ricorrente aveva chiesto alla Corte d'appello di rinviare la causa in attesa che l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato completasse l'istruttoria avviata, a seguito di esposti di alcuni notai (fra i quali il ricorrente), nella convinzione che la novella non fosse risolutiva per una pluralità di ragioni (essa concerneva solo gli atti di promovimento del procedimento disciplinare e non il profilo sanzionatorio, andava interpretata nel senso di riferirsi all'attività strettamente connessa ai compiti affidati al Consiglio notarile nel rispetto dell'art. 106 del TFUE, nel rispetto dell'art. 1, co. 4, legge antitrust, introduceva una modifica di diritto sostanziale valevole solo per l'avvenire). Sebbene il Garante, avesse completata la sua istruttoria, condividendo le prime tre osservazioni di cui sopra, da cui aveva derivato il contrasto con l'art. 106 TFUE e con l'art. 117, comma 1 e comma 2, lett. e), la