Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/2014, n. 4065

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In tema di vizi del consenso, vige il principio "fraus omnia corrumpit", in virtù del quale il dolo decettivo conduce all'annullamento del contratto (come pure del negozio unilaterale) qualunque sia l'elemento sul quale il "deceptus" sia stato ingannato e, dunque, in relazione a qualunque errore in cui sia stato indotto, ivi compreso quello sul valore o sulle qualità del bene oggetto del negozio.

Il contratto di acquisto di un bene, pur se stipulato in vista di una successiva concessione in locazione finanziaria ad un terzo, può essere annullato per vizio del consenso che abbia inciso sulla formazione della volontà dell'acquirente, che è legittimato a chiederne l'annullamento anche quando, come concedente, agisca nella veste di mandatario dell'utilizzatore, atteso che, da un lato viene in rilievo, in ogni caso, un mandato "in rem propriam" e senza rappresentanza, mentre, dall'altro, presupposto del contratto di leasing è costituito dalla proprietà o dalla legittima disponibilità giuridica, in capo al concedente, del bene concesso in locazione, e, in tali operazioni, sussiste un collegamento funzionale tra vendita e locazione finanziaria tale da determinare una "diffusione", dall'uno all'altro dei contratti, delle cause di nullità, annullamento e risoluzione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/2014, n. 4065
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4065
Data del deposito : 20 febbraio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. F M - Presidente -
Dott. A A - Consigliere -
Dott. A A - Consigliere -
Dott. S D - Consigliere -
Dott. R M - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 11098/2008 proposto da:


KOMATEX SRL

01551671207, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante sig. M R, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PASUBIO

15, presso lo studio dell'avvocato P D, rappresentata e difesa dagli avvocati M L, M M giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
MERCANTILE LEASING SPA, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione R C, elettivamente domiciliata in ROMA, piazza dei

CAPRETTARI

70, presso lo studio dell'avvocato G B, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato C R giusta delega in atti;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 1277/2007 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/09/2007 R.G.N. 1126/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/2013 dal Consigliere Dott. M R;

udito l'Avvocato B G;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA

Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1. Nel 2000 la società Mercantile Leasing s.p.a. (che successivamente mutò ragione sociale in Banca Italease s.p.a.) convenne dinanzi al Tribunale di Firenze la società Komatex s.r.l., esponendo:
(-) di avere acquistato dalla convenuta una "macchina fresatrice a banco fisso", al fine di concederla in leasing ad un terzo;

(-) che il veicolo era stato venduto come "nuovo di fabbrica";

(-) che invece era emerso, dopo l'acquisto, essere un macchinario obsoleto di dieci anni.
Chiedeva pertanto l'annullamento del contratto di vendita e la condanna della convenuta alla restituzione del prezzo.

2. Il Tribunale di Firenze, con sentenza 14.8.2002 n. 2623, rigettò la domanda.
La sentenza venne riformata dalla Corte d'appello di Firenze, la quale con sentenza 24.9.2007 n. 1277 dichiarò l'annullamento del contratto per dolo del venditore, e condannò la Komatex a restituire alla Mercantile Leasing il prezzo di Euro 203.1258,30, con gli interessi dalla domanda.


3. Tale sentenza viene ora impugnata per cassazione dalla Komatex, sulla base di quattro motivi.
La Mercantile Leasing ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE


4.1. Col primo motivo di ricorso la Komatex lamenta che la sentenza impugnata sarebbe incorsa sia in una violazione di legge (con riferimento all'art. 1362 c.c. e ss., e art. 1439 c.c.);
sia in un difetto di motivazione.


4.1.1. Espone che la Corte d'appello avrebbe errato, sotto un primo profilo, nel ritenere che il contratto di vendita, là dove prevedeva che il macchinario oggetto della vendita dovesse essere "nuovo di fabbrica", intendesse fare riferimento ad un apparato di recente fabbricazione. Sostiene che nella prassi commerciale "nuovo di fabbrica" sarebbe sinonimo di "mai usato prima", a prescindere dalla data di fabbricazione. Pertanto l'interpretazione adottata dalla Corte doveva ritenersi lesiva del disposto dell'art. 1362 c.c., perché contrastante col significato letterale del testo contrattuale.


4.1.2. Sotto un secondo profilo, soggiunge la Komatex che la Corte d'appello avrebbe non adeguatamente motivato la propria interpretazione del contratto.


4.2. Il motivo è infondato in entrambe i suoi profili. La lamentata violazione di legge non sussiste perché la Corte d'appello non ha affatto negato che il contratto possa essere interpretato dando alle parole degli accordi negoziali un significato diverso da quello letterale (solo in questo caso, infatti, si sarebbe potuta invocare la violazione dell'art. 1362 c.c.), ma ha ritenuto che proprio l'interpretazione letterale del contratto dovesse indurre a concludere che pattuendo la vendita di un macchinario "nuovo di fabbrica" le parti avessero inteso designarne uno "di recente fabbricazione", e comunque giammai vecchio di dieci anni. La ricorrente dunque, sotto l'usbergo della violazione dell'art. 1362 c.c., nella sostanza richiede una diversa interpretazione del
contratto rispetto a quella adottata dal giudice di merito: esito ovviamente inammissibile in sede di legittimità, come ripetutamente affermato da questa Corte (ex permultis, in tal senso, Sez. L, Sentenza n. 23569 del 13/11/2007, Rv. 600273; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 2, Sentenza n. 3075 del 13/02/2006, Rv. 586462; Sez. L, Sentenza n. 8296 del 21/04/2005, Rv. 580600).

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