Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/2006, n. 8103

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La comune responsabilità dell'appaltatore, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 cod. civ., non è esclusa dalle speciali disposizioni contenute negli artt. 1667 e 1668 cod. civ., e non è da queste ultime disciplinata, perché esse integrano (senza escluderla) l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale, che rimangono perciò applicabili nei casi in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o quando l'appaltatore ha realizzato l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla. Pertanto, alla stregua di tale principio, diventa applicabile, per il diritto al risarcimento dei danni fondato sulla generale responsabilità dell'appaltatore per inadempimento, il termine di prescrizione in generale previsto per l'esercizio di questo diritto, piuttosto che il termine di due anni risultante dall'art. 1667 cod. civ. .

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/2006, n. 8103
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8103
Data del deposito : 6 aprile 2006
Fonte ufficiale :

Testo completo

+8 1 0 3 /0 6REPUBBLICA ITALIAN IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ORIGINALE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE pegamento arcspete five formtva ind SEZIONE TERZA CIVILE triale e domande] riconvenzionale di подошель оноший реж Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: recotegumento R.G.N. 28884/02 Dott. LE VARRONE Presidente FANTACCHIOTTI Dott. Mario Rel. Consigliere Cron. 8103 Dott. Fabio MAZZA Consigliere Rep.1462 Ud. 14/03/06 - Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI contributo Dott. Bruno DURANTE Consigliere unificato ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IA EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 107, presso lo studio dell'avvocato OSVALDO VERRECCHIA, difeso dall'avvocato ELIO RAVIELE, con procura speciale del dott. Notaio Angelo Zinzi, in Arpino, del 16/04/02, Rep. 10546;
- ricorrente

contro

COMUNE DI CORENO AUSONIO (FR), in persona del Sindaco pro tempore rag. Antonio Gargano, elettivamente 2006 domiciliato in ROMA, PLE CLODIO 22 c/o AVV. FRANCO 477 MARCONI, difeso dall'avvocato ANTONIO BUONGIOVANNI, 1 giusta delega in atti;
- controricorrente $ avverso la sentenza n. 3069/01 della Corte d'Appello di ROMA, prima sezione civile, emessa il 5/06/01, depositata il 01/10/01, R.G.4275/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/06 dal Consigliere Dott. Mario FANTACCHIOTTI;
udito l'Avvocato Antonio BUONGIOVANNI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto e svolgimento del processo In data 29 luglio 1985 LE CI ha chiesto ed ottenuto, dal Presidente del Tribunale di Cassino, de- creto ingiuntivo, nei confronti del Comune di Coreno Ausonio, per il pagamento della somma di lire 18.129.520, oltre interessi legali, pretesa a titolo di corrispettivo per la fornitura di materiale elettrico. Il Comune di Coreno Ausonio si è opposto a questo decreto negando il debito, che si riferirebbe ad un ap- palto per la costruzione di una rete elettrica irrego- 55 larmente adempiuto, e proponendo domanda riconvenziona- le di risarcimento dei danni conseguenti ai numerosi e gravi vizi dell'opera ed all'inadempimento, comunque, N dell'appaltatore che questa opera non ha mai ultimato. Costituendosi tardivamente nel giudizio di opposi- 1 zione, il CI ha eccepito la inammissibilità della opposizione in quanto proposta dal sindaco del Comune opponente senza la necessaria autorizzazione della Giunta, al tempo necessaria, e la prescrizione del di- ritto azionato con la domanda riconvenzionale. Il tribunale di Cassino, disattesa l'eccezione sul- la legittimazione processuale del Sindaco del Comune di Coreno Ausonio, ha respinto la domanda del CI e quella riconvenzionale del Comune di Coreno Ausonio per il risarcimento dei danni conseguenti ai dedotti vizi dell'opera, ha accolto, invece, la domanda (ri- convenzionale) relativa ai danni conseguenti all'inadempimento per l'omesso completamento della pre- detta opera, ha, conseguentemente, revocato il decreto ingiuntivo opposto rimettendo, con separata ordinanza, la causa sul ruolo per l'accertamento dei danni subiti dal Comune di Coreno Ausonio. L'appello proposto da LE CI contro questa sentenza è stato respinto dalla Corte di appello di Ro- ma con sentenza del 5 giugno- 1 ottobre 2001. La Corte territoriale ha, in particolare, rilevato in merito alla censura che riproponeva la questione re- lativa alla legittimazione processuale del Sindaco, CO- 3 me l'autorizzazione della Giunta dovesse ritenersi pro- vata, avendo la parte interessata prodotto copia del provvedimento n. 145 del 27 luglio 1982 che, appunto, dava mandato al sindaco di tutelare i diritti del Comu- ne lesi dall'inadempimento del CI, ed, in merito alla censura relativa alla eccepita prescrizione, che il giudice di primo grado, avendo disatteso la domanda risarcitoria fondata sulla dedotta presenza di vizi dell'opera, ha correttamente negato la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni conseguenti all'omesso completamento dell'opera, per i quali il termine di prescrizione non può considerarsi decorso. Questa sentenza stata impugnata dal CI con ricorso per cassazione. Il Comune di Coreno Ausonio ha tardivamente noti- ficato e depositato controricorso successivamente illu- strato da memoria. E' stata depositata memoria nell'interesse del Co- mune di Coreno Ausonio.

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