Cass. civ., sez. II, sentenza 22/04/1986, n. 2817

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La domanda del nudo proprietario nei confronti dell'usufruttuario, per ottenere l'adempimento di quest'ultimo agli obblighi della effettuazione dell'inventario e della prestazione di idonea garanzia (artt. 1002 e 1003 cod. civ.), ha natura meramente personale, in quanto non investe l'esistenza ed il contenuto del diritto di usufrutto. Pertanto, in ipotesi di comunione ereditaria, la suddetta Azione deve ritenersi esperibile anche dal singolo coerede, senza che insorga necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi.*

L'inottemperanza, da parte dell'usufruttuario, agli obblighi della effettuazione dell'inventario delle cose oggetto del diritto e della prestazione di idonea garanzia, secondo la previsione degli artt. 1002 e 1003 cod. civ., costituisce ragione ostativa al conseguimento del possesso dei beni, ovvero, ove tale possesso sia stato già ottenuto, comporta il diritto del nudo proprietario di avere in restituzione i beni medesimi, sempre che non vi sia stata una sua rinuncia ai suddetti adempimenti (rinuncia di per sè non ravvisabile nella pregressa trasmissione del possesso all'usufruttuario). ( V 3568/59).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 22/04/1986, n. 2817
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2817
Data del deposito : 22 aprile 1986

Testo completo

L'inottemperanza, da parte dell'usufruttuario, agli obblighi della effettuazione dell'inventario delle cose oggetto del diritto e della prestazione di idonea garanzia, secondo la
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