Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/05/2021, n. 19576

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/05/2021, n. 19576
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19576
Data del deposito : 18 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SCADUTO SALVATORE nato a CALTANISSETTA il 19/02/1951 SCIRE GIUSEPPE ANTONIO avverso la sentenza del 27/05/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta confermava l'affermazione di responsabilità nei confronti di S S pronunciata con la sentenza del Gup del Tribunale di Caltanissetta e, concesse attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, riduceva la pena inflitta dal primo Giudice ad un anno e mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 589 commi 2 e 4 cod. pen., commesso in Resuttano il 29.05.2015;
confermava le statuizioni civili.

2. All'imputato si rimprovera, per colpa generica e specifica, di avere cagionato la morte di S F e S V, perché, in qualità di conducente del furgonato marca Nissan tg CF695LN, mentre percorreva l'autostrada A19 CT-PA con direzione di marcia Palerm9 effettuava una fermata lungo la corsia di emergenza, fuori dei casi consentiti dalla legge ed arrestando il veicolo in modo da invadere la corsia di scorrimento di 13 cm, ostruendo la traiettoria di avanzamento dell' autocarro Iveco tg CW812Y1D, che collideva con il veicolo fermo e conseguentemente sbandava verso destra, sino a sormontare la barriera laterale e precipitare verso il basso dal viadotto Irosa, cosi cagionando la morte, per schiacciamento dei due occupanti. i 3. La ricostruzione della dinamica del sinistroi da parte dei Giudici di merito, avveniva sulla base dei rilievi fotografici e planimetrici e della consulenza tecnica effettuata dal Pubblico ministero;
si era accertato che la causa del sinistro era da addebitarsi alla collisione della parte anteriore destra e laterale dell'autocarro Iveco condotto da S F, con a bordo il padre Vincenzy la fiancata posteriore sinistra del furgone Nissan il cui conducente aveva effettuato una sosta nella corsia di emergenza dell'autostrada. A seguito dell'urto' l'autocarro procedeva dapprima verso sinistra, rimanendo nella propria corsia di percorrenza, poi convergeva a destra urtando contro il guardrail posto sul margine destro della carreggiava, lo introfletteva per 30 metri e quindi precipitava dall'altezza di 18 metri nel viadotto sottostantei dove, a cagione dell'impatto con il suolo, gli occupanti perdevano la vita. L' addebito di colpa generica e specifica è stato ritenuto, quindi, in relazione alla violazione delle norme del codice della strada che prescrivono ai conducenti l'obbligo di non sostare a lungo sulle corsie di emergenza fuori dei casi consentiti e comunque ingombrando di 15-20 cm la corsia destinata al transito dei mezzi.

4. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo del difensore/ lamentando (in sintesi( giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.

4.1. Con il primo motivo( lamenta # vizio di motivazione in quanto:-il comportamento era inesigibile poiché la corsia di emergenza era di larghezza inferiore a quanto imposto dalla legge, era cioè di 1.94 metri a fronte di 2.50 metri prescritti;
-il mezzo guidato dall'imputato aveva una larghezza di 1,90 metri che con gli specchietti laterali arrivava a 2,20-2,30 metri. La vittima avendo piena visibilità dell'ingombro avrebbe dovuto spostare la traiettoria di percorrenza sul lato sinistro della carreggiata proprio al fine di evitare l'urto con l'auto in sosta.

4.2. vizio di motivazione per manifesta illogicità: la parte del veicolo coinvolta dall'incidente è la parte posteriore del furgone Nissan mentre la Corte territoriale fa riferimento allo specchietto retrovisore sinistro e alla ruota anteriore sinistra. Vi è stato un palese errore nella determinazione del punto d'urto.

4.3. violazione di legge per la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta rinnovazione probatoria dell'istruttoria dibattimentale necessaria a superare i contrasti tra le conclusioni dei consulenti tecnici delle parti.

4.4 violazione di legge in relazione all'art. 69 cod.pen in quanto pur dopo aver ritenuto il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche ha aumentato la pena per la seconda aggravante relativa all'omicidio plurimo.

5. Il Procuratore generale in sede con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso.
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