Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/11/1989, n. 5228
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Legittimata a proporre il regolamento preventivo di giurisdizione è anche la parte che ha adito il giudice della cui giurisdizione abbia motivo di dubitare, indipendentemente dalla sussistenza o meno di contestazioni della controparte, atteso che l'interesse ad ottenere la richiesta pronuncia delle S.U. Sulla questione di giurisdizione non viene meno per il fatto che la controparte non abbia insistito nell'iniziale contestazione della giurisdizione, data la possibilità del giudice adito di esaminare la questione o d'ufficio, ai sensi dell'art. 37 cod. proc. civ., o in base alla eccezione della controparte non formalmente rinunciata. ( V 5466/77, mass n 389118; ( Conf 1698/71, mass n 352153, nella prima parte).*
Nei confronti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'attività ospedaliera, quale l'ordine ospedaliero S. Giovanni di Dio (detto Fatebenefratelli), deve escludersi, nella disciplina della legge 12 febbraio 1968 n. 132, non modificata in materia dalla legge 23 dicembre 1978 n. 833, la qualifica di enti ospedalieri, cioè di enti pubblici non economici, in Mancanza di un'espressa qualificazione in tal senso resa con decreto del Presidente della Repubblica, mentre resta a questo fine irrilevante la circostanza che l'ente ecclesiastico abbia ottenuto la classificazione del proprio ospedale fra quelli soggetti alla programmazione ospedaliera (art. 1, sesto comma, in relazione agli artt. 20 e segg. della legge n. 132 del 1968). Ne consegue che le controversie relative al rapporto di lavoro dei dipendenti dei suddetti enti ecclesiastici esulano dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e spettano alla cognizione del giudice ordinario (pretore in funzione di giudice del lavoro). ( V 4573/84, mass n 436479; ( Conf 2167/88, mass n 458009).*