Cass. civ., sez. II, sentenza 14/02/1989, n. 903

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

In tema di rovina e difetti di cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, l'art. 1699 cod. civ. prescrive, oltre al termine decennale attinente al rapporto sostanziale di responsabilità dell'appaltatore (ricollegabile anche alla posizione del venditore-costruttore), due ulteriori termini, uno di decadenza, per la denuncia del pericolo di rovina o dei gravi difetti, di un anno dalla "scoperta" dei vizi o dei difetti, e lo altro di prescrizione per l'Esercizio dell'Azione di responsabilità, di un anno dalla denuncia, senza alcun rilievo per eventuali aggravamenti che costituiscano la naturale evoluzione di una grave situazione già precedentemente manifestatasi e denunciata. I detti termini sono interdipendenti, nel senso che, ove soltanto uno di essi non sia rispettato, la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, non può più essere fatta valere. ( V 1114/86, mass n 444615; ( V 4398/85, mass n 441863).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 14/02/1989, n. 903
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 903
Data del deposito : 14 febbraio 1989

Testo completo

In tema di rovina e difetti di cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, l'art. 1699 cod. civ. prescrive, oltre al termine decennale attinente al rapporto sostanziale di responsabilità dell'appaltatore (ricollegabile anche alla posizione del venditore-costruttore), due
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi