Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/11/2013, n. 26033
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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, nella parte in cui non prevede che i componenti elettivi del Consiglio della Magistratura Militare siano in numero tale da costituire la maggioranza di tale organo, questione sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in ragione della asserita violazione della raccomandazione emessa il 17 novembre 2010 dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, con cui si è prescritto che negli organi di autogoverno delle magistrature "almeno la metà dei membri" siano "giudici scelti da parte dei loro colleghi di tutti i livelli del sistema giudiziario e nel rispetto del pluralismo all'interno del sistema giudiziario", in quanto, essendo l'atto da ultimo richiamato privo di carattere normativo vincolante, la sua inosservanza non può costituire ragione di illegittimità costituzionale derivata, per il mancato rispetto del principio di adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi internazionali, sancito dall'art. 117, primo comma, Cost.
E manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 104 e 108 Cost. - dell'art. 60 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, nella parte in cui non prevede che i componenti elettivi del Consiglio della Magistratura Militare siano in numero tale da costituire la maggioranza di tale organo, posto che la Costituzione non impone che le garanzie di indipendenza da assicurare ai giudici delle giurisdizioni speciali siano identiche o corrispondenti a quelle stabilite per i magistrati ordinari, quanto alla composizione dei rispettivi organi di garanzia e, in particolare, relativamente al rapporto tra il numero dei membri togati elettivi e quello degli altri componenti, onde la composizione del Consiglio della magistratura militare, stabilita in cinque membri, dei quali due togati elettivi, non comporti lesione dell'indipendenza dei magistrati militari, poiché dei restanti componenti di tale organo uno soltanto è di provenienza politica e due sono, invece, magistrati, anche se chiamati a farvi parte di diritto.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R L A - Primo Presidente f.f. -
Dott. T R M - Presidente Sez. -
Dott. R R - Presidente Sez. -
Dott. M M - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. A A - Consigliere -
Dott. D P S - Consigliere -
Dott. B E - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2392/2013 proposto da:
D.L.M. , elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sè medesimo unitamente all'avvocato A A, per delega in atti;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, MINISTERO DELLA DIFESA;
- intimati -
sul ricorso 4546/2013 proposto da:
D.L.M. , elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato A A, per delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, PROCURATORE GENERALE MILITARE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1/2012 del CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE, depositata l'11/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2013 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;
udito l'Avvocato Angelo ARMANO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe il Consiglio della magistratura militare ha inflitto la sanzione disciplinare della censura al Dott. M..D.L. , presidente del Tribunale militare di Napoli, dichiarandolo responsabile di "comportamento gravemente scorretto nei confronti di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario (D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. d)) perché il giorno 29 settembre 2011, all'interno della camera di consiglio del Tribunale Militare di Napoli, durante la sospensione di un'udienza dibattimentale, con atteggiamento aggressivo e minaccioso - o, comunque, ragionevolmente percepito come tale dalla destinataria anche alla luce del ruolo di capoufficio rivestito dal Dott. D.L. - (tono di voce particolarmente elevato, dito puntato, frasi del tipo ... Mi ricorderò di questo fatto... e mi ricorderò anche di te) inveiva contro la Dott.ssa F..F. , magistrato militare addetto all'Ufficio di Segreteria del Consiglio della Magistratura Militare (funzione che impone specifici doveri di riservatezza sui lavori delle Commissioni consiliari) e all'epoca anche giudice presso quel Tribunale Militare, manifestandole ingiustificato risentimento per non avergli ella comunicato per le vie brevi l'esito della riunione della Commissione Affari Generali del Consiglio della Magistratura Militare che il precedente giorno 27 aveva deliberato in merito alla richiesta di autorizzazione ad incarico extragiudiziario presentata dallo stesso Dott. D.L. ". A tale pronuncia il Consiglio è pervenuto ritenendo: - la conformità alla Costituzione delle disposizioni relative alla propria composizione;
la sussistenza dei fatti come addebitati all'incolpato;
- la loro qualificabilità come comportamento gravemente scorretto;
- la loro non scarsa rilevanza. Il Dott. M..D.L. e il suo difensore hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, ognuno in base a quattro motivi. Il Ministro della difesa non ha svolto attività difensive in questa sede. L'art. 67 del codice dell'ordinamento militare, adottato con il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, dispone che "il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati militari è regolato dalle norme in vigore per i magistrati ordinari".
Queste sono contenute nel D.Lgs. 23 marzo 2006, n. 109, il cui art. 24 stabilisce che il ricorso per cassazione contro le sentenze della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura si propone "nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale", anche se viene poi deciso dalle sezioni unite civili della
Corte. Sono quindi ammissibili - e vanno entrambi esaminati, previa loro riunione: v. Cass. s.u. 21 dicembre 2012 n. 23856 - sia l'atto di impugnazione presentato il 10 gennaio 2013 personalmente dal Dott. D.L. , sia quello presentato il giorno successivo dal difensore che a tal fine egli aveva nominato.
Con il primo viene preliminarmente eccepita "l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 104 Cost., e art. 108 Cost., comma 2, art. 117 Cost., comma 1, della disciplina sulla
composizione del Consiglio della Magistratura Militare come prevista dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, art. 60, (noto come Codice dell'ordinamento militare) nella parte in cui non prevede che i componenti elettivi del Consiglio della Magistratura Militare siano in numero tale da costituire la maggioranza rispetto al numero complessivo dei componenti di tale Organo di autogoverno". La disposizione di cui si tratta stabilisce che "il Consiglio della magistratura militare... è composto da: a) il primo presidente della Corte di Cassazione, che lo presiede;
b) il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione;
c) due componenti eletti dai magistrati militari;
d) un componente estraneo alla magistratura militare, scelto d'intesa tra i Presidenti delle due Camere, fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con