Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 26/06/2018, n. 16853

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La locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, con la conseguenza che la censura motivata anche in ordine ad uno solo di tali elementi riapre la cognizione sull'intera statuizione, perché, impedendo la formazione del giudicato interno, impone al giudice di verificare la norma applicabile e la sua corretta interpretazione. (Nella specie, la contestazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di operatività dell'art. 19 del d.P.R. n. 509 del 1979, individuata dal giudice di primo grado come regolatrice della pretesa di rimborso delle spese legali sostenute nel processo penale, è stata ritenuta sufficiente a censurare la relativa statuizione, sulla quale, pertanto, non si era verificato alcun giudicato interno).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 26/06/2018, n. 16853
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16853
Data del deposito : 26 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

T T I R I D E 26 GIU 2018 T N E E T S N E E - S L E L - AULA 'B' O E P N 168 53 . 18 O I Z A R T S I G E R LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto E T N E S E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R. G. N. 18149/2013 - Presidente Cronan 16853 Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO Rel. Consigliere Rep. Dott. AMELIA TORRICE Ud. 17/04/2018 Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO CC Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Consigliere - Dot . ALFONSINA DE FELICE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18149-2013 proposto da: FNTGGC43A07G5500, elettivamente NA GE C.F. domiciliato in ROMA, VIA AQUILEIA 12, presso lo che lo studio dell'avvocato ANDREA MORSILLO, rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO LASCIOLI, giusta delega in atti;
- ricorrente nonchè

contro

AUTOMOBILE CLUB BRESCIA P.IVA 00299060178;
2018 intimato 1670 Nonché da: AUTOMOBILE CLUB BRESCIA P.IVA 00299060178, in persona del Commissario pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE ONOFRI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale

contro

FNTGGC43A07G5500, elettivamente NA GE C.F. domiciliato in ROMA, VIA AQUILEIA 12, presso 10 studio dell'avvocato ANDREA MORSILLO, che lo all'avvocato rappresenta e difende unitamente MAURIZIO LASCIOLI, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 145/2013 della CORTE D'APPELLO depositata il 09/04/2013, R. G. N. di BRESCIA, 320/2012. N. R.G. 18149 2013 RILEVATO 1. che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda proposta da EN TA volta alla condanna dell'Automobile Club di Brescia al rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nel procedimento penale conclusosi con la sentenza del GUP di Brescia di non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato ed ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui era stato dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dall'Automobile Club di Brescia;

2. che la Corte territoriale ha ritenuto che: l'art. 19 del D.P.R. n. 509 del 1979 non trova applicazione, nemmeno in via di analogia, nei casi, quali quello dedotto in giudizio, in cui non vi è rapporto di pubblico impiego tra il soggetto coinvolto nel procedimento penale e l'Ente per il quale sono state svolte le attività istituzionali il cui assolvimento ha determinato l'apertura del procedimento penale;
l'art. 1720 c. 2 c.c. non era applicabile in quanto dalla sentenza del GUP di Brescia era emerso che il TA aveva approvato, insieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo, le delibere che avevano portato alla aggiudicazione illecita e molto svantaggiosa per l'Automobile Club di una gara, per tal via ponendosi in posizione contraria agli interessi di quest'ultimo e partecipando al conflitto di interessi tra alcuni dei componenti del Consiglio Direttivo e l'Ente;
la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'Automobile Club di Brescia in via riconvenzionale apparteneva alla giurisdizione della Corte dei Conti;

3. che avverso questa sentenza il TA ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria, al quale ha resistito con controricorso l'Automobile Club di Brescia il

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