Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2003, n. 10804

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2003, n. 10804
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10804
Data del deposito : 9 luglio 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

| Aula 'B' 03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 08 04 LA CORTE SUPREMA DI CASSATIONE ggetto

SEZIONE

Lavoro Composta dagli Ill.mi Si .ri gistrati: Dott. S - Presidente R.G.N. 23519/00 MATTONE Dott. G PO Consigliere Cron. 24289 Dott. F A M Consigliere- Rep. Dott. C F Consigliere- Ud. 10/03/03 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO- Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SE NT ENZA sul ricorso proposto da: | LAFACE CATERINA, SPINELLA SANTA, TRIPODI MARIA, elettivamente domiciliate in ROMAGIOVANNA, SPIZZICA | VIA

ARCHIMEDE

132, rappresentate e difese ANTONINO PELLICANO' giusta delega indall'avvocato atti; ricorrenti - contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro | tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA

FREZZA

17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2003 rappresentati e difesi dagli avvocati

UMBERTO LUIGI

1439 -1- PICCIOTTO, VINCENZO GORGA, PILERIO SPADAFORA, GIUSEPPE FABIANI, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso; resistente con mandato avverso la sentenza n. 681/00 del Tribunale di PALMI, depositata il 31/03/00 R.G.N. 556/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/03 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. O F che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
rigetto del secondo. -2- 1 23519/00 Svolgimento del processo Il Tribunale di Palmi, designato quale giudice di rinvio dalla sentenza n. 10154 del 16.10.1997 di questa Corte, con decisione resa il 16 marzo 2000 dichiarava che gli attuali ricorrenti avevano diritto alla rivalutazione dell'indennità ordinaria di disoccupazione, per gli anni dal 1982 al 1986; condannava l'INPS a corrispondere, sulle somme dovute ai singoli lavoratori, la rivalutazione dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al 31.12.1991, con esclusione del periodo successivo, attesa la previsione dell'art. 16 comma 6 della legge n. 412 del 1991;
condannava l'INPS al pagamento del dovuto con gli interessi legali dal 120° giorno dalla орят domanda amministrativa, о mancanza dalla domanda in giudiziale;
compensava integralmente tra le parti le spese dei gradi di giudizio celebrati dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria ed alla Corte di Cassazione in considerazione della complessità della materia e del contrasto di giurisprudenza derivatone, risolto dalle Sezioni Unite in epoca successiva alla decisione cassata, e condannava l'INPS al pagamento delle spese del giudizio di rinvio. Per la cassazione di tale sentenza i lavoratori in epigrafe hanno proposto ricorso con due motivi. L'INPS ha depositato procura. Motivi della decisione Con il primo motivo ricorrenti denunciano violazione carenza didell'art. 16 comma 6 della legge n. 412 del 1991 e motivazione e sostengono che la richiamata norma, che introduce il divieto di cumulo di interessi legali e rivalutazione, non ha efficacia retroattiva per cui il cumulo 2 continua ad applicarsi fino al saldo nei confronti dei crediti, come quelli in esame, maturati prima del 31.12.1991, data di entrata in vigore della legge. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 2909 c.C., degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 10 legge 11.8.1973 n. 533 e dell'art. 152 disp. Att.c.p.c., nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, i ricorrenti sostengono che nel processo del lavoro in caso di vittoria del lavoratore la compensazione delle spese può ritenersi di particolare giustificata solo in presenza di motivi ravvisarsi nellarilevanza e che tali motivi non possono composizione di un contrasto di giurisprudenza da parte delle Sezioni Unite di questa Corte. Il primo motivo di ricorso è fondato. Questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui l'art. 16 comma 6 della legge 30.12.1991 n. 412, che ha stabilito per i crediti previdenziali la non cumulabilità di la disciplinainteressi legali e rivalutazione innovando conseguente alla dichiarazione di legittimità costituzionale dell'art. 442 c.p.c. di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991 non è applicabile ai crediti resisi esigibili (per essere intervenuto il provvedimento di liquidazione 0 di rifiuto dell'ente debitore ○ per essere trascorso il termine per provvedere) prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, per i quali, quindi, il cumulo di rivalutazione ed interessi continua ad operare fino al pagamento del debito, ancorché questo avvenga successivamente al 31.12.1991 (cfr. tra le tante Cass. N. 9243 del 1995, Cass. N. 2280 del 1998, Cass. N. 11484 del 1997). 3 Nella specie, trattandosi di crediti maturati negli anni dal 1982 al 1986, il divieto di cumulo posto dal citato art. 16 legge 412/1991 non può trovare applicazione e su detti crediti dovuti, oltre agli interessi legali,sono anche la rivalutazione monetaria fino al soddisfo. A questi principi non si è attenuto il Tribunale di Palmi, avendo quel giudice negato il cumulo per il periodo successivo al 31.12.1991. Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto. Il secondo motivo di ricorso resta assorbito, atteso che il parziale annullamento della sentenza impugnata travolge Юрії anche la statuizione sulle spese. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, decidendo nel merito a norma dell'art. 384 primo comma c.p.c., condanna 1'INPS a corrispondere a ciascun assicurato, sulla somma capitale liquidata dal giudice di merito, oltre agli interessi legali, la rivalutazione monetaria anche per il periodo successivo al 31.12.1991. Quanto al regolamento delle spese dell'intero giudizio, la Corte ritiene di dover mantenere ferma la statuizione sulle spese emessa dal Pretore di Reggio Calabria e dal Tribunale di Palmi, mentre ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese del giudizio avanti al Tribunale di Reggio Calabria. Condanna 1'INPS al pagamento delle spese dei due giudizi di cassazione, liquidandole come in dispositivo, e distrae le spese tutte così liquidate in favore dell'avv. Antonino Pellicanò che si è dichiarato antistatario.

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