Cass. pen., sez. V trib., sentenza 27/04/2022, n. 16251

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 27/04/2022, n. 16251
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16251
Data del deposito : 27 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCHETTINI LUCIANO (GIA' CARRINO LUCIANO) nato a SALERNO il 24/01/1970 avverso l'ordinanza del 03/01/2022 del TRIBUNALE del RIESAME di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere E P;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. L O, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avvocato M S, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, riportandosi ai motivi di ricorso ed insistendo per l'accoglimento dello stesso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19 ottobre 2021 la Prima sezione Penale di questa Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Salerno del 13 maggio 2021, che aveva respinto l'appello avverso il provvedimento di rigetto del Giudice delle indagini preliminari del medesimo tribunale della richiesta di revoca del sequestro preventivo, adottato nei confronti del ricorrente S L (già C L), di un parapendio con motore C065-07 e vela in relazione al reato di cui agli artt. 432 cod. pen. e art. 1116 cod. nav, per avere lo S effettuato nel settembre 2020 un volo a distanza inferiore a 10 KM dalla zona aereoportuale di Salerno, interessata in quel giorno da 50 voli, pilotando un velivolo autonomamente assemblato, ponendo così in pericolo la sicurezza dei trasporti pubblici, anche per l'assenza di qualsivoglia apparato di comunicazione con la torre di controllo.

1.1. Nella pronuncia di annullamento con rinvio, la Prima sezione riteneva fondati il secondo e il terzo motivo di doglianza del ricorrente relativi alla mancanza di motivazione in relazione alla concretezza e attualità del pericolo di protrazione e aggravamento delle conseguenze dannose del reato ipotizzato. In particolare, dopo avere premesso che il sequestro era stato effettuato ai sensi dell'art. 321 comma 1 cod. proc. pen. e, dunque, sul duplice presupposto che il velivolo sottoposto a sequestro innpeditivo fosse cosa pertinente a reato e che la libera disponibilità dello stesso potesse aggravare o protrarre le conseguenze dannose del reato, la Corte ribadiva che anche il pericolo in questione, analogamente a quanto previsto per le misure cautelari personali in base all'art. 274 comma 1 lett. c) cod.proc.pen., dovesse presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità, dovendosi valutare non solo la situazione esistente al momento dell'adozione del vincolo, ma anche quella durante la sua vigenza. Alla luce di siffatte considerazioni la Corte riteneva che sul punto l'ordinanza impugnata esauriva la propria motivazione attraverso una apodittica affermazione dell'esistenza del pericolo così come richiamato dalla norma, senza che il pericolo fosse agganciato a specifici indicatori fattuali da valutare alla luce del caso concreto, ivi compreso il decorso del tempo tra il momento della violazione contestata e la richiesta di restituzione. L'apparenza di motivazione sullo specifico punto determinava l'annullamento con rinvio.
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