Cass. pen., sez. V, sentenza 27/04/2022, n. 16251
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ET CI (GIA' CA CI) nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/01/2022 del TRIBUNALE del RIESAME di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. LUCIA ODELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avvocato MONICA SALERNO, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, riportandosi ai motivi di ricorso ed insistendo per l'accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19 ottobre 2021 la Prima sezione Penale di questa Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Salerno del 13 maggio 2021, che aveva respinto l'appello avverso il provvedimento di rigetto del Giudice delle indagini preliminari del medesimo tribunale della richiesta di revoca del sequestro preventivo, adottato nei confronti del ricorrente HE LU (già IN LU), di un parapendio con motore C065-07 e vela in relazione al reato di cui agli artt. 432 cod. pen. e art. 1116 cod. nav, per avere lo HE effettuato nel settembre 2020 un volo a distanza inferiore a 10 KM dalla zona aereoportuale di Salerno, interessata in quel giorno da 50 voli, pilotando un velivolo autonomamente assemblato, ponendo così in pericolo la sicurezza dei trasporti pubblici, anche per l'assenza di qualsivoglia apparato di comunicazione con la torre di controllo.
1.1. Nella pronuncia di annullamento con rinvio, la Prima sezione riteneva fondati il secondo e il terzo motivo di doglianza del ricorrente relativi alla mancanza di motivazione in relazione alla concretezza e attualità del pericolo di protrazione e aggravamento delle conseguenze dannose del reato ipotizzato. In particolare, dopo avere premesso che il sequestro era stato effettuato ai sensi dell'art. 321 comma 1 cod. proc. pen. e, dunque, sul duplice presupposto che il velivolo sottoposto a sequestro innpeditivo fosse cosa pertinente a reato e che la libera disponibilità dello stesso potesse aggravare o protrarre le conseguenze dannose del reato, la Corte ribadiva che anche il pericolo in questione, analogamente a quanto previsto per le misure cautelari personali in base all'art. 274 comma 1 lett. c) cod.proc.pen., dovesse presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità, dovendosi valutare non solo la situazione esistente al