Cass. civ., sez. I, sentenza 03/01/2017, n. 32
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
In tema di protezione internazionale del diritto d’autore, l’art. 2, comma 1, della l. n. 218 del 1995 stabilisce espressamente che le sue disposizioni non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali, sicché, nel caso del rapporto tra Italia e Stati Uniti, viene in considerazione la Convenzione Universale sul diritto d'autore adottata a Ginevra nel 1952, per la quale: a) le opere pubblicate dai cittadini degli Stati contraenti godono, in ogni altro Stato contraente, della protezione che esso accorda alle opere di propri cittadini pubblicate per la prima volta nel suo territorio (art. 2); b) la durata della protezione dell'opera è regolata dalla legge dello Stato in cui la protezione è richiesta, in conformità della legge nazionale (art. 4). Pertanto, in forza di tale convenzione, le opere di cittadini statunitensi pubblicate in Italia godono della medesima protezione prevista dall’art. 25 della l. n. 633 del 1941, che attualmente la accorda per tutta la vita dell'autore e fino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha accolto il ricorso della società statunitense titolare del diritto di sfruttamento economico del personaggio di Zorro, creato nel 1919 dallo scrittore Mc Culley, deceduto nel 1958, le cui opere dunque sono protette sino al 2028).
Sul provvedimento
Testo completo
E } 32.17 " Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Protezione diritto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dautore statunitense PRIMA SEZIONE CIVILE in Italia. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3171/2013 Presidente Cron.32 Dott. VITTORIO RAGONESI Rel. Consigliere Rep. ст Dott. MDA CISTIANO Dott. GIACINTO BISOGNI Consigliere Ud. 07/10/2016 Consigliere PU Dott. M D MIO ConsigliereDott. M F ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 3171-2013 proposto da: ZORRO PRODUCTIONS INC., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FONTANELLA BORGHESE 23, presso l'avvocato S M B, rappresentata e difesa dagli avvocati ENRICO CANDIANI, SALVO DELL'ARTE, giusta procura speciale per Notaio SUSAN BERGER dello STATO 2016 DELLA CALIFORNIA, autenticata il 7.1.2013 ed 1599 apostillata dal Segretario di Stato della California N. 89885 del 10.1.2013;
- ricorrente
contro
CO.GE.DI INTERNATIONAL S.P.A.;
- intimata Nonché da: CO.GE.DI INTERNATIONAL S. P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CERESIO 85, presso l'avvocato AURELIO RICHICHI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
ZORRO PRODUCTIONS INC.;
- intimata - avverso la sentenza n. 5778/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2016 dal Consigliere Dott. MDA CISTIANO;
uditi, per la ricorrente, gli Avvocati SALVO DELL'ARTE e ENRICO CANDIANI che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto dell'incidentale;
udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, 1'Avvocato A R che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, l'accoglimento dell'incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore 2 Generale Dott. LUISA DE RENZIS che ha l'accoglimento del ricorso principale, de l'incidentale. concluso per assorbimento 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva del 26 gennaio 2010, accolse le domande di accertamento proposte dalla società di diritto statunitense Z Production (d'ora in poi ZP) inc. nei confronti di CO.GE.DI. International (COGEDI) s.p.a. ed, affermato che l'attrice ai sensi dell'art. 25 della I. n. 633/41 (L.A.), applicabile in forza delle convenzioni di Berna e Ginevra, sottoscritte da Italia e Stati Uniti, che dispongono la protezione delle opere di autori stranieri a condizioni di reciprocità è tuttora titolare del diritto di sfruttamento economico del personaggio di Z, creato nel 1919 dallo scrittore Johnston Mc Culley, nonché dei marchi ad esso riferibili, dichiarò che la convenuta, committente ed utilizzatrice di una campagna televisiva e radiofonica del 2007 in cui il personaggio in questione pubblicizzava l'acqua minerale Brio Blu, aveva violato i diritti di privativa della controparte. La sentenza, impugnata dalla soccombente, è stata integralmente riformata dalla Corte d'appello di Roma, che ha respinto tutte le domande di ZP in base al rilievo, ritenuto assorbente di ogni altra questione dibattuta fra le parti, della caduta in pubblico dominio del personaggio di Z. La corte del merito ha rilevato: che non era controverso fra le parti che la legge da applicare fosse quella statunitense;
che la legge in concreto applicabile era il Copyright act approvato negli Stati Uniti nel 1909, che prevedeva la protezione del diritto d'autore per 28 anni, decorrenti dalla prima pubblicazione, e, solo in caso di richiesta di rinnovo, per ulteriori 28 anni, e non il nuovo Copyright Act, entrato in vigore il 1°.1.'78, che non estendeva la protezione in via retroattiva alle opere la cui tutela era anteriormente scaduta;
che non v'era prova che ZP avesse domandato il rinnovo del diritto di protezione per tutti i racconti aventi protagonista Z, pubblicati dal 1919 al 1949;
che pertanto quei racconti erano caduti in pubblico dominio, ciascuno allo scadere del ventottesimo anno dalla sua pubblicazione e dunque, al più tardi, nel '77;
che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, non era invece applicabile la legge d'autore italiana, atteso che la Convenzione universale del diritto d'autore, stipulata a Parigi il