Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/06/2022, n. 19180

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/06/2022, n. 19180
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19180
Data del deposito : 14 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso 29675-2018 proposto da: P R, elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA

36, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE MARIO VAVALA', rappresentato e difeso dall'avvocato M C;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANIA UFFICIO CONTROLLI, in persona del legale rappresentante 2022 pro tempore, rappresentata e difesa ex lege 1061 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

- controricorrente -

F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : A M E N D O L A F A B R I Z I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 3 d d e e 6 a 5 e 4 7 4 a 4 0 e 9 e e c e e b 4 1 1 8 d 8 6 4 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 avverso la sentenza n. 2012/2018 della CORTE D'

APPELLO

Numero registro generale 29675/2018 di CATANIA, depositata il 26/09/2018 R.G.N. 397/2012;
Numero sezionale 1061/2022 Numero di raccolta generale 19180/2022 udita la relazione della causa svolta nella pubblica Data pubblicazione 14/06/2022 udienza del 06/04/2022 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Catania, con sentenza del 26 settembre 2018, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui era stata respinta l’opposizione proposta da Rosario P avverso “l’avviso di irrogazione di sanzione emesso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Catania, con cui gli veniva comminata la sanzione pecuniaria di euro 34.157,76, per aver impiegato due lavoratori dipendenti, che in seguito ad accertamento effettuato dalla Guardia di Finanza non risultavano dalle scritture obbligatorie”;

2. la Corte – in estrema sintesi e per quanto qui ancora rileva – ha respinto il mezzo di gravame con cui il P lamentava che il primo giudice non avesse applicato l’art. 28 della l. n. 689 del 1981 ma l’art. 20 del d. lgs. n. 472 del 1997, che individua un termine di decadenza per l’amministrazione entro il quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione;

3. nel merito la Corte territoriale ha ritenuto che, ”tenuto conto che l’appellante nel giudizio di prime cure non ha provato, come suo onere, un diversa decorrenza, più favorevole ad egli, dei rapporti di lavoro irregolari, la sanzione, per altro irrogata nel minimo, è corretta”;

4. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con 2 motivi, cui ha resistito l’Agenzia delle Entrate con controricorso;
F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : A M E N D O L A F A B R I Z I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 3 d d e e 6 a 5 e 4 7 4 a 4 0 e 9 e e c e e b 4 1 1 8 d 8 6 4 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 nell’adunanza camerale del 28 gennaio 2021 il Collegio Numero registro generale 29675/2018 ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per la Numero sezionale 1061/2022 Numero di raccolta generale 19180/2022 trattazione della causa in quella sede, rinviandola a Data pubblicazione 14/06/2022 nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza.

5. In prossimità dell’udienza pubblica del 6 aprile 2022 il P.G. ha comunicato, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, d.l. n. 137 del 2020, inserito nella l. di conv. n. 176 del 2020, le sue conclusioni di rigetto del ricorso. Il P ha comunicato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione di norma di diritto in relazione agli articoli 28 della l. n. 689 del 1981 e 20 del d. lgs. n. 472 del 1997;
si deduce che, rispetto alla violazione accertata in sede ispettiva dalla Guardia di Finanza in data 22 luglio 2005 e contestata con il verbale di accertamento n. 502 del 4 aprile 2006, dovesse trovare applicazione la prescrizione
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi