Cass. pen., sez. II, sentenza 20/01/2023, n. 35624
Sentenza
20 gennaio 2023
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20 gennaio 2023
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Massime • 1
La mancanza del verbale attestante il consenso al prelevamento di campioni biologici non dà luogo a inutilizzabilità "patologica" dell'atto di prelievo, posto che le disposizioni di cui agli artt. 224-bis e 359-bis cod. proc. pen. ne consentono l'effettuazione coattiva. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che fossero utilizzabili, in sede di giudizio abbreviato, gli esiti delle attività di prelievo coattivo di capelli e saliva, pur in assenza del verbale attestante il consenso della persona interessata).
Sul provvedimento
Testo completo
35624 23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: VA AL Sent. n. sez. - Presidente - GIOVANNA VERGA UP 20/01/2023- ANNA MARIA DE SANTIS R.G.N. 13014/2022 GIUSEPPE NICASTRO -- Relatore - EMANUELE CERSOSIMO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RA AM, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/01/2022 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26/01/2022, la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 25/02/2021 del G.u.p. del Tribunale di Pavia che, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato LE ST alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina impropria pluriaggravata (dall'essere stata la violenza o minaccia commesse con armi e da persona travisata) e di lesioni personali pluriaggravate (dal cosiddetto nesso teleologico e dall'avere commesso il fatto con armi e travisato), reati commessi ai danni di JU LI e di AI Lu.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione LE ST, per il tramite del proprio difensore, affidato a due motivi, i quali saranno qui enunciati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1 Con il primo motivo, il ricorrente deduce l'erronea applicazione delle norme processuali «relativamente al mancato rispetto delle garanzie difensive correlate al prelievo di materiale biologico». Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Milano abbia ritenuto che l'assenza del verbale attestante il proprio consenso al prelievo di materiale biologico (capelli e saliva) - al fine di compararlo con quello che era stato prelevato dal casco e dagli indumenti che erano stati indossati dal rapinatore - non comportasse una inutilizzabilità cosiddetta "patologica" rilevabile nell'ambito del giudizio abbreviato, e deduce, a tale proposito, come la predetta inosservanza della norma processuale comporta un vulnus di garanzie primarie», costituzionalmente tutelate, quali la libertà personale e il diritto di difesa, la cui violazione integrerebbe una nullità «di carattere assoluto», non sanabile in conseguenza della scelta del rito abbreviato. Il ricorrente lamenta altresì che la Corte d'appello di Milano abbia ritenuto che, ai sensi dell'art. 359-bis cod. proc. pen., nella fase delle indagini preliminari, anche qualora si fosse proceduto all'esecuzione coattiva del prelievo, l'assenza del difensore non avrebbe determinato una nullità di carattere assoluto.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la nullità della