Cass. civ., sez. III, sentenza 29/07/2004, n. 14469

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 29/07/2004, n. 14469
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14469
Data del deposito : 29 luglio 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. F G - Presidente -
Dott. L E - Consigliere -
Dott. D N L F - Consigliere -
Dott. M E - Consigliere -
Dott. T A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASSA CONGUAGLIO ZUCCHERO, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliata in

ROMA VIA DI PORTOGHESI

12, presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DLLO STATO, da cui è difesa per legge;



- ricorrente -


contro
CONSORZIO MAXI DI LAIVES, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA OSLAVIA

14, presso lo studio dell'avvocato G P, che lo difende anche disgiuntamente insieme agli avvocati F P e L F P, giusta delega in atti;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 56/01 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione 2^ Civile, emessa il 05/12/00 e depositata il 09/01/01 (R.G. 1745/98);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/04 dal Consigliere Dott. A T;

udito l'Avvocato R T;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S E che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DL PROCESSO
Nell'impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.
"Con atto in riassunzione 17 luglio 1990 la Cassa Conguaglio Zucchero, opponente - sull'asserito presupposto della non pignorabilità delle somme - all'esecuzione promossa dal Consorzio Maxi innanzi al Pretore di Roma mediante pignoramento, presso il terzo Monte dei Paschi di Siena, degli importi ad essa Cassa dovuti per complessive L. 23.555.342.410, citava il creditore procedente innanzi al Tribunale di Roma competente chiedendo dichiararsi l'impignorabilità delle somme.
Resistendo il Consorzio opposto, con provvedimento 4 dicembre 1991 il Tribunale dichiarava l'interruzione del processo a seguito della dichiarazione della Cassa di messa in liquidazione coatta amministrativa.
Riassunto il giudizio dalla Cassa Conguaglio Zucchero - Gestione Nazionale, che adduceva l'improseguibilità dell'esecuzione individuale ex artt. 201 e 51 L.F., il Consorzio contestava l'applicabilità della legge fallimentare;
negava la legittimazione attiva della Gestione Nazionale sotto il profilo del suo illegittimo scorporo dall'intera Cassa, in quanto effettuato con mero provvedimento amministrativo ed, altresì, per difetto di prova in ordine all'inerenza del proprio credito all'attività della Gestione nazionale, aggiungendo che l'esecuzione si era ormai conclusa con l'emissione dell'ordinanza di assegnazione delle somme a suo favore. Con sentenza 24 marzo 1997, non notificata, rilevato che, per il riconoscimento dei crediti nei confronti di enti pubblici in liquidazione, gli artt. 8 e 9 della legge 4 dicembre 1956 n. 1404 prevedono un procedimento analogo a quello della legge fallimentare, dichiarava tuttavia l'inapplicabilità della normativa essendo la procedura di messa in liquidazione intervenuta in epoca successiva alla domanda giudiziale.
Respingeva, pertanto, l'eccezione di improseguibità dell'esecuzione, sollevata della Cassa, nonché quella della controparte in tema inammissibilità dell'opposizione per essersi la procedura esecutiva già conclusa con il provvedimento di assegnazione ad esso Consorzio delle somme pignorate, sul rilievo dell'ammissibilità della prosecuzione dell'opposizione nel giudizio ordinario di cognizione piena nell'ambito della domanda di mero accertamento del diritto di esso creditore procedente. Respingeva anche l'eccezione di carenza di legittimazione della Gestione Nazionale della Cassa in liquidazione sul rilievo dell'intervenuta emissione del decreto interministeriale di soppressione e messa in liquidazione, conforme al disposto ex art. 11 del D.Lg 26.1.1948 a 98 ed, ai sensi del provvedimento CIP a 1195 del 1968, dell'appartenenza delle competenze in ordine al sovrapprezzo dello zucchero a quelle proprie della Gestione Nazionale. Accoglieva, tuttavia, nel merito l'opposizione sul presupposto dell'impignorabilità delle somme affluite presso il Monte dei Paschi di Siena, esercente le funzioni di tesoriere della Cassa, osservando che le stesse dovessero ritenersi utilizzabili per le specifiche destinazioni impresse dai provvedimenti del CIP, potendo essere destinate a finalità diverse solamente previa autorizzazione del medesimo CIP, e compensava tra le parti le spese del giudizio.
Proponeva appello il Consorzio con atto 5 maggio 1998, al quale resisteva la Cassa, che proponeva appello incidentale condizionato...".
Con sentenza 5.12.2000 - 9.1.2001 la Corte di appello di Roma provvedeva come segue:
"...- in accoglimento dell'appello proposto dal Consorzio Maxi di Laives, respinge l'opposizione all'esecuzione proposta dalla Cassa Conguaglio Zucchero - Gestione Nazionale -, che condanna al rimborso, a favore del Consorzio, delle spese del doppio grado, liquidate per il primo in L. 9.600.000, comprensive di L. 200.000 per esborsi e L.

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