Cass. civ., sez. I, sentenza 18/06/1999, n. 6117
Sentenza
18 giugno 1999
Sentenza
18 giugno 1999
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Massime • 1
Il principio della decorrenza della prescrizione quinquennale dal giorno della violazione, fissato in via generale dall'art. 28 primo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689 per i crediti inerenti a sanzioni pecuniarie amministrative, e puntualmente recepito in materia valutaria dall'art. 24 del d.P.R. 31 marzo 1988 n. 148, trova deroga, rispetto agli illeciti valutari originariamente configurati come reati e poi depenalizzati con la legge 21 ottobre 1988 n. 455, nell'art. 1 terzo comma della legge stessa, il quale identifica il relativo "dies a quo " nella data della propria entrata in vigore, in coerenza con la regola generale dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2935 cod. civ..
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Mario ADAMO - Rel. Consigliere -
Dott. Francesco Paolo FIORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
CL LU;
- intimato -
e sul 2° ricorso n° 09146/97 proposto da:
LU CL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 11, presso l'avvocato F. GALLO, rappresentata e difesa dagli avvocati NICOLETTA DOLFIN, GASPARE FALSITTA, giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MINISTERO DEL TESORO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 3576/96 della Pretura di ROMA, depositata il 31/05/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/99 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Dolfin, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale;
rigetto dell'incidentale.
Svolgimento del processo
In data 30.gennaio.1991 veniva notificato all'avv. LU ME decreto del Ministro del Tesoro n 104681, con cui gli si ingiungeva di pagare la somma di £ 17.543.407.471 per violazione della L. n 159/1976 e successive modificazioni, per avere costituito all'estero, in concorso con altri, disponibilità valutarie per importo pari alla sanzione amministrativa irrogata. Avverso tale decreto proponeva opposizione l'avv. LU ME al Pretore di Milano, eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, essendo decorso il termine quinquennale previsto dal combinato disposto degli artt. 24 D.P.R. 31.3.1988 n 148, 17 comma I L.
7.gennaio 1929 n 4 e 3 R.D.
5.12.1938 n 1928. In relazione al merito assumeva l'opponente che essendo venuta meno l'antigiuridicità del fatto contestatogli, era inapplicabile nei suoi confronti qualsiasi sanzione amministrativa ai sensi dell'art.1 II comma L. 24.11.1981 n 689.
L'opposto decreto inoltre doveva ritenersi illegittimo per insussistenza di qualsivoglia prova in ordine all'illecito ascritto ad esso opponente, illecito peraltro assolutamente inesistente. Rilevava infine l'opponente che il decreto era illegittimo anche sotto diverso profilo in quanto con lo stesso era stata irrogata cumulativamente la pena pecuniaria di £ 17.543.407.471, in difetto dei presupposti della solidarietà valutaria, previsti dal combinato disposto degli artt.3 R.D.
5.12.1938 n 1928 e 11 L.
7.1.1929 n 4. Si costituiva in giudizio l'Avvocatura distrettuale dello Stato che resisteva all'opposizione.
Con sentenza in data 19.10.1994 il Pretore di Milano, dichiarava la propria incompetenza per territorio, ai sensi dell'art. 32 VII comma D.P.R. 31.3.1988 n 148 Il giudizio veniva quindi riassunto avanti al
Pretore di Roma, dichiarato competente, con riproposizione delle medesime doglianze ed argomentazioni svolte avanti al Pretore di Milano.
Si costituiva anche in questa fase del giudizio l' Amministrazione del Tesoro, rappresentata e difesa dall' Avvocatura Generale dello Stato.
Il Pretore di Roma, con sentenza in data 28.5/31.5.1996 accoglieva l'opposizione ed annullava l'impugnato decreto, in base alle seguenti argomentazioni:
1) applicabilità ai fatti dedotti in giudizio della normativa più favorevole all'autore dell'illecito, prevista dal D.M. 27.4.1990 del Ministro del Commercio con l'Estero e del Ministro del Tesoro;
2) insufficiente motivazione dell'impugnato decreto;
3) difetto di prova certa in