Cass. civ., sez. I, sentenza 15/03/2013, n. 6649
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L'art. 18 legge fall., nel testo novellato dai d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, e 12 settembre 2007, n. 169, laddove impone la notifica del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento "al curatore e alle altre parti", si giustifica con la diversa configurazione oggi assunta da tale mezzo di impugnazione, costituente non più l'atto introduttivo di un giudizio di primo grado (come l'opposizione regolata dalla citata norma nella sua formulazione "ante" riforma), bensì un gravame introduttivo di un procedimento di secondo grado in cui "le parti" non possono essere altre che quelle che hanno partecipato al giudizio conclusosi con la menzionata sentenza, derivandone, quindi, che costituisce parte necessaria di tale gravame innanzitutto il creditore su impulso del quale detto giudizio si è svolto.
In tema di procedure concorsuali, il curatore fallimentare è legittimato ad impugnare la sentenza di revoca del fallimento del debitore anche se quest'ultimo, per effetto di tale pronuncia, sia stato ammesso all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (con conseguente sostituzione del commissario giudiziale al curatore per la tutela degli interessi dei creditori), atteso che oggetto di detta impugnazione è la legittimità della revoca, senza che l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, quale conseguenza dell'atto impugnato, costituisca un criterio per contestare la legittimazione "a posteriori", dal momento che il giudizio sui presupposti processuali dell'azione precede, logicamente, quello sul merito.
Sul provvedimento
Testo completo
6649 /13 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REVOCA FALLIMENTO. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 28353/2009 PRIMA SEZIONE CIVILE Cron. 6649 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: c. I.Rep. - Presidente Dott. UGO VITRONE Ud. 13/02/2013 - Rel. Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI PU Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 28353-2009 proposto da: FALLIMENTO N. 56/08 A.T.R. TOOLS S.P.A. (C. F. 01594380675), in persona del Curatore dott. MARIO MARINI, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA VESCOVIO 21, presso l'avvocato M T, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
2013
- ricorrente -
250
contro
P U (c. f. PRNMRT 48H29C901D), nella 1 qualità di amministratore unico di ATR TOOLS S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO MASCAGNI 7, presso l'avvocato FERRI FERDINANDO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
IN AMMINISTRAZIONE A.T.R. TOOLS S.P.A. persona del Commissario STRAORDINARIA, in pro tempore, elettivamente Straordinario domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI 73, presso l'avvocato I G, rappresentata e difesa dall'avvocato FIMMANO' FRANCESCO, giusta procura a а margine del controricorso;
-controricorrenti avverso la sentenza n. 170/2009 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 19/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella 13/02/2013 dal Consiglierepubblica udienza del Dott. ALDO CECCHERINI;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato TOMMASO delMANFEROCE che ha chiesto l'accoglimento ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Nel procedimento per la dichiarazione di falli- mento di A.T.R. Tools s.p.a., iniziato con ricorsi 9 a- gosto 2007 di Esistampi e Bi s.r.l., 7 novembre 2007 dei sigg. M M ed Emiliano Valenti- ni, e 18 gennaio 2008 dei sigg. M T, Giulio Strambi e Z M, il legale rappresentante della società debitrice, in occasione della sua convocazione davanti al Tribunale di Teramo, si dichiarò intenzionato a chiedere l'ammissione all'amministrazione straordina- ria.
2. In effetti, il "Gruppo ATR", così denominatosi, e s.r.l. e dalle società controlla- costituito dall'A.T.R. Composites s.p.a., A.T.R. Tools te al 100% A.T.R. s.p.a., A.T.R. Tools s.p.a., A. T.R Tools s.p.a., S.L.C. s.r.l., A.T.R. Servizi s.r.l., A.T.R. Engeneering s.r.l. A.T.R. RD s.r.l. depositò il 27 maggio 2008 un'istanza di dichiarazione dello stato d'insolvenza ex art. 3 d.lgs. n. 270 del 1999, sostenendo che le singole socie- tà appartenenti al gruppo non integrano entità imprendi- toriali autonome in senso verticale e orizzontale dell'azienda, con la capogruppo, bensì una struttura im- prenditoriale essenzialmente unitaria che, così intesa, soddisfaceva i requisiti dimensionali di cui all'art. 2 d.lgs. n. 270 del 1999. 3 3. Il tribunale, con decreti in data 12 giugno 2008, dichiarò chiuse le procedure di concordato preventivo che in precedenza erano state presentate da alcune so- cietà del gruppo, riservò la decisione sulle istanze di fallimento presentate, tra le quali quella concernente l'A.T.R. Tools s.p.a., convocò il legale rappresentante della società e il Ministero dell'Industria per gli a- dempimenti dell'art. 7 d.lgs. n. 270/1999. Il ministero trasmise un parere nel quale erano riportati i dati ac- quisiti in ordine al requisito occupazionale di cui all'art. 2 lett. B) del d.lgs. n. 270 del 1999. Basandosi su tali elementi, il tribunale, con decre- to 30 ottobre 2008 emesso ex art. 3 del d.lgs. n. 270 del 1999, rilevato che nessuna della società del gruppo occupava un numero di lavoratori subordinati non infe- riore a 200 da almeno un anno, e che non poteva tenersi conto della somma di tutte le società del gruppo, essen- do desumibile dagli art. 80 e 81 del decreto n. 270 del 1999 solo la possibilità di estendere la procedura di straordinaria alle altre imprese del amministrazione gruppo solo nel caso che almeno una di esse possedesse i requisiti di legge, dichiarò l'inammissibilità della do- manda di dichiarazione dello stato d'insolvenza. Con di- stinte sentenze in data 31 ottobre 2008, poi, il Tribu- nale di Teramo, decidendo sulle distanze di fallimento l'intervenuta dichiarazione presentate, e considerando Il cons, rel. est. 4 dr. A C d'inammissibilità della domanda di amministrazione stra- ordinaria, dichiarò il fallimento di cinque società del gruppo, tra le quali A.T.R Tools s.p.a.
4. Contro il decreto ex art. 3 d.lgs. n. 270 del 1999 tutte le società del gruppo proposero reclamo. Con decreto 20 gennaio 2009 la Corte d'appello dell'Aquila, accolse il reclamo, ritenendo che l'art. 2 del decreto n. 270 del 1999 debba essere interpretato estensivamen- te, in modo da ricomprendere tra le imprese che possono essere ammesse alla procedura anche quelle costituite da un gruppo d'imprese tale che il requisito occupazionale di legge sia soddisfatto con riguardo alla somma delle imprese componenti del gruppo, e rimise gli atti al tri- bunale per la prosecuzione della procedura. Contro que- sto provvedimento è stato proposto dal fallimento ricor- so per cassazione, deciso in data odierna con separata sentenza di accoglimento e di decisione nel merito, con il rigetto delle domande di dichiarazione dello stato d'insolvenza.
5. Contro la sentenza dichiarativa di fallimento 1'A.T.R. Tools s.p.a. propose reclamo, accolto dalla Corte d'appello di L'Aquila che, con la sentenza 19 mar- zo 2009 impugnata in questa sede, ritenne illegittima la dichiarazione di fallimento pronunciata in pendenza del termine per proporre reclamo avverso il decreto, privo 5 di efficacia esecutiva, di rigetto della domanda di di- chiarazione d'insolvenza.
6. Per la cassazione di questa sentenza, non notifi- cata ha proposto ricorso il curatore del fallimento A.T.R Tools s.p.a., notificato alla società e al commis- sario straordinario, per quattro motivi. La società A.T.R Tools s.p.a. resiste con controri- corso. Altro controricorso è stato depositato dal commissa- rio straordinario. MOTIVI DELLA DECISIONE 7. Va premesso che, a seguito della pubblicazione dell'impugnata sentenza, il Tribunale di Teramo, sulla premessa dell'efficacia esecutiva della revoca del fal- limento, con sentenza 27 marzo 2009 ha dichiarato lo stato d'insolvenza, a norma dell'art. 8 d.lgs. n. 270 del 1999, del gruppo ATR, costituito dalle nove società sopra indicate, e con decreto 23 giugno 2009 ha dichia- rato aperta la procedura di amministrazione straordina- ria del medesimo gruppo d'imprese, e ha nominato il giu- dice delegato e il