Cass. civ., sez. II, ordinanza 04/02/2021, n. 02635

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 04/02/2021, n. 02635
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02635
Data del deposito : 4 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 32542-2019 proposto da: P L, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ORAZIO

31, presso lo studio dell'avvocato C M, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

CONDOMINIO DI VIA EINAUDI N

40/50 CGLIARI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.P. DE'

CLBOLI

5, presso lo studio dell'avvocato E U, rappresentato e difeso dall'avvocato G P;
- con troricorrente - nonché

contro

MUSANTI MONTALI MIRIAM, MONTALI ALESSANDRA;
- intimate - avverso la sentenza n. 718/2019 della CORTE D'APPELLO di CGLIARI, depositata il 09/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCRPA.

FATTI DI CUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1.L P ha proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza n. 718/2019 della Corte d'appello di Cagliari, depositata il 9 settembre 2019. 2.Resistono con distinti controricorsi il Condominio via Einaudi n. 40/50 di Cagliari, nonché M M M e A M.

3.La Corte d'appello di Cagliari, pronunciando sul gravame formulato da L P contro la sentenza n. 1344/2012 del Tribunale di Cagliari, ha affermato che la domanda proposta dall'appellante con citazione del 20 maggio 2004 configurasse una richiesta di revisione delle tabelle millesimali del Condominio via Einaudi n. 40/50 (lamentando l'attrice che il valore proporzionale della sua proprietà fosse pari a 18,21 millesimi, anziché a 23,67 millesimi) ed ha perciò rinviato la causa al giudice di primo grado perché venisse integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i condomini. La sentenza di secondo grado ha invece confermato per il resto la decisione del Tribunale: sia quanto alla dichiarazione di inammissibilità delle impugnative di delibere assembleare non individuate, ove contrastanti con la delibera del 9 luglio 2003 che aveva attribuito alla condomina Pisano la quota di 18,21 millesimi;
sia quanto al rigetto della impugnazione della delibera assembleare del 14 aprile 2004, atteso il giudicato esterno costituito dalla sentenza del Tribunale di Cagliari n. Ric. 2019 n. 32542 sez. 52 - ud. 02-12-2020 -2- 3055/2007, la quale aveva negato che la delibera del 9 luglio 2003 avesse approvato nuove tabelle, restando piuttosto in uso le stesse da oltre trent'anni. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 38C) bis.1, c.p.c. La ricorrente ha depositato memoria e contestualmente allegato i testi per esteso o le massime di precedenti giurisprudenziali della Corte di cassazione e di altri giudici.

4.11 primo motivo del ricorso di L P deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 69 disp. att. c.c., come sostituito dalla legge n. 220 del 2012, dell'art. 1131, comma 2, c.c. e degli artt. 354 e 353 c.p.c., censurando l'erroneità della ritenuta necessità del contraddittorio di tutti i condomini.

4.1. Il primo motivo di ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. Non può trovare applicazione nel presente giudizio, che attiene a domanda di revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale proposta con citazione del 19 maggio 2004, l'art. 69, comma 2, disp. att. c.c. nella riformulazione conseguente alla legge 11 dicembre 2012, n. 220. Non di meno, la sostanziale fondatezza del primo motivo di ricorso e l'erroneità della decisione della relativa questione di diritto operata dalla Corte d'appello di Cagliari (nella parte in cui la sentenza impugnata ha fatto derivare dalla riqualificazione della domanda attorea come revisione delle tabelle la necessità del litisconsorzio) discendono alla stregua dell'interpretazione offerta da Cass. Sez. U, 09/08/2010, n. 18477. Tale sentenza chiarì come l'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non deve essere deliberato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza Ric. 2019 n. 32542 sez. 52 - ud. 02-12-2020 -3- qualificata di cui all'art. 1136, comma 2, c.c., purché tale approvazione sia meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge, e quindi dell'esattezza delle operazioni tecniche di calcolo della proporzione tra la spesa ed il valore della quota o la misura dell'uso. I criteri legali di ripartizione delle spese condominiali, stabiliti dall'art. 1123 c.c., possono essere derogati, come prevede la stessa norma, mediante convenzione, la quale può essere contenuta o nel regolamento condominiale (che perciò si definisce "di natura contrattuale"), o in una deliberazione dell'assemblea che venga approvata all'unanimità. Viene, quindi, imposta, a pena di radicale nullità l'approvazione di tutti i condomini per le sole delibere dell'assemblea di condominio con le quali siano stabiliti i criteri di ripartizione delle spese in deroga a quelli dettati dall'art.1123 c.c., oppure siano modificati i criteri fissati in precedenza in un regolamento "contrattuale" (Cass. Sez. 2, 19/03/2010, n. 6714;
Cass. Sez. 2, 27/07/2006, n. 17101;
Cass. Sez. 2, 08/01/2000, n. 126). Rivela dunque natura contrattuale soltanto la tabella da cui risulti espressamente che si sia inteso derogare al regime legale di ripartizione delle spese, ovvero approvare quella "diversa convenzione", di cui all'art. 1123, comma 1, c.c. Se, invece, sia stata approvata una tabella meramente ricognitiva dei criteri di ripartizione legali, e se essa risulti viziata da errori originari o da sopravvenute sproporzioni, a tali situazioni può rimediare la maggioranza del 1136, comma 2, c.c., per ripristinarne la correttezza aritmetica (Cass. Sez. 6 - 2, 25/01/2018, n. 1848;
Cass. Sez. 2, 25/10/2018, n. 27159). La giurisprudenza ha anche tratto le dovute conseguenze di ordine processuale dall'insegnamento di Cass. Sez. U, 09/08/2010, n. 18477. Ric. 2019 n. 32542 sez. 52 - ud. 02-12-2020 -4- Una volta affermato il fondamento assembleare, e non unanimistico, dell'approvazione delle tabelle, alcuna limitazione può sussistere in relazione alla legittimazione dal lato passivo dell'amministratore per qualsiasi azione, ai sensi dell'art. 1131, comma 2, c.c., volta alla determinazione giudiziale o alla revisione di una tabella millesinnale che consenta la distribuzione proporzionale delle spese in applicazione aritmetica dei criteri legali (tale risultando, nella specie, la domanda proposta da L P, la quale assume l'erroneità delle tabelle millesimali vigenti in relazione ai valori proporzionali della sua unità immobiliare e di quelle di M M M e di A M). Si tratta, infatti, di controversia rientrante tra le attribuzioni dell'amministratore stabilite dall'art. 1130 c.c. e nei correlati poteri rappresentativi processuali dello stesso, senza alcuna necessità del litisconsorzio di tutti i condomini. Riconosciuta, nella sostanza, la competenza gestoria dell'assemblea in ordine all'approvazione ed alla revisione delle tabelle millesimali, non vi può essere resistenza a ravvisare in materia altresì la rappresentanza giudiziale dell'amministratore (come del resto desumibile poi dal già richiamato comma 2 dell'art. 69, disp. att. c.c., nella riformulazione conseguente alla legge 11 dicembre 2012, n. 220, nella specie non applicabile ratione temporis) (Cass. Sez. 2, 04/08/2017, n. 19651;
Cass. Sez. 2, 10/03/2020, n. 6735).
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