Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/03/2023, n. 13275

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/03/2023, n. 13275
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13275
Data del deposito : 30 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BA LF nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ricorso;
E' presente l'avv CAVALLO ANDREA ALDO, quale sostituto processuale con delega depositata in aula dell'avvocato VIANELLO ACCORRETTI GIORGIO del foro di ROMA, in difesa di BA LF, il quale si riporta ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Napoli ha parzialmente riformato la pronuncia emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di BA RE, giudicato responsabile del reato di cui all'art. 74, comma 2 T.U. Stup., di cui al capo 1 della rubrica, e di alcuni dei reati previsti dall'art. 73, comma 1 T.U. Stup., di cui ai capi 2 e 3 della rubrica, e pertanto condannato alla pena ritenuta equa;
e mandato assolto per ulteriori reati pure rubricati ai capi 2 e 3. Pertanto, ad avviso dei giudici di merito il BA era stato partecipe dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti capeggiata da US De IS, da NO DO e da ulteriori soggetti, che qui non interessa citare, operante nel territorio di Mondragone tra il febbraio e il luglio 2014, nonché di alcuni reati fine dell'associazione. In tal modo i giudici di merito hanno disatteso la versione difensiva di una estraneità del BA a tale sodalizio, versione incentrata sulla prospettazione di un atteggiamento di sostanziale accondiscendenza del BA alla richiesta del De IS di svolgere il ruolo di intermediario linguistico con fornitori della sostanza stupefacente di lingua spagnola, al quale il BA si sarebbe sottratto grazie ad uno stratagemma costituito dall'invio di un SMS solo apparentemente proveniente da tali fornitori.

2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado l'imputato a mezzo del difensore, avv. Giorgio Vianello Accorretti.

2.1. Con un primo motivo ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'articolo 74, comma 2, T.U. Stup. e il vizio della motivazione. Il ricorrente lamenta l'apparenza della motivazione rispetto alle censure difensive e ciò perché è evidente la carenza di approfondimento in ordine all'effettiva esistenza di una consorteria dedicata al traffico di sostanze stupefacenti;
il sodalizio non può essere ritenuto sussistente perché pronunciata condanna nei confronti dei coimputati giudicati nelle forme del rito abbreviato. Infatti, la Corte di appello di Napoli avrebbe dovuto certificare, anche per la posizione processuale del BA, gli elementi di individuazione dei presupposti organizzativi e volitivi legittimanti il riconoscimento del sodalizio. Al contrario la sentenza non ha in alcun modo affrontato la verifica degli elementi che devono dimostrare l'effettiva esistenza della affectio societatis tra i presunti correi. Il ricorrente rileva che, in presenza di una presunta operatività dei correi limitata ad un periodo temporale molto circoscritto, sulla Corte di Appello incombeva l'onere di un maggior rigore motivazionale poiché l'elemento del tempo certamente influisce nella valutazione della stabilità dell'accordo e della programmazione di una serie indeterminata di delitti. In particolare, quanto alla posizione del BA, la partecipazione di questi sarebbe circoscritta al periodo tra il marzo ed il maggio 2014. Secondo quanto riferito dal collaboratore DO, in tale periodo il BA non era stato portato a conoscenza dell'esistenza dell'associazione e del proposito espansionistico del De IS e quindi del necessario coinvolgimento del BA medesimo nella operazione di reperimento della sostanza stupefacente nel territorio spagnolo. Il ricorrente ribadisce che dopo che il De IS gli aveva manifestato l'intento di ingrandire il proprio mercato illecito acquisendo sostanza stupefacente da canali spagnoli e dopo che il BA aveva consentito a partecipare all'operazione, questi si era tirato indietro fingendo con il proprio interlocutore che i fornitori non avevano voluto concludere l'accordo. La prova di ciò è che l'SMS era stato inoltrato dal telefono della moglie del BA. A fronte di ciò la Corte di appello non motiva in merito al momento in cui il BA sarebbe entrato a far parte del gruppo criminale;
quali compiti avesse;
quale contributo abbia offerto;
quale il momento di condivisione degli scopi consortili;
la ragione per cui si ritrasse dalla proposta del De IS. Osserva ancora l'esponente che nonostante il BA sia stato descritto come organizzatore del sodalizio, all'esito dell'SMS citato la trattativa con gli spagnoli non aveva avuto esito, sicchè l'unica condotta attribuita al BA dall'imputazione non si era realizzata. Nessun collaboratore, e in particolare il EN, ha reso dichiarazioni contro il BA e ciò avrebbe dovuto far escludere la sua partecipazione all'associazione illecita;
di questi parla solo il DO dicendo che il BA non era a conoscenza del programma delinquenziale del gruppo, così come non conosceva la reale ragione della latitanza del DO stesso;
erra la Corte di appello a ritenere che questi avesse una conoscenza solo parziale delle vicende del BA. L'arresto del collaboratore è avvenuto il 27 maggio 2014, pochi giorni prima della fine delle intercettazioni operate dagli inquirenti. In conclusione, non avendo il BA consapevolezza dell'esistenza del sodalizio non potè avere conoscenza e volontà di contribuire alla stabilità e alla permanenza della struttura organizzativa. La Corte di appello trae in modo congetturale dagli episodi delittuosi l'adesione al sodalizio;
l'esponente indica le circostanze positive e negative che a suo avviso depongono contro la esistenza dell'associazione.

2.2. Con un secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 418 cod. pen. perché la Corte

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