Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2023, n. 08110

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2023, n. 08110
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08110
Data del deposito : 23 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da B M, nato a Castel San Pietro Terme (BO), il 13/10/1957, M G, nato a Caste! Guelfo di Bologna (BO), il 08/02/1951, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, emessa in data 05/07/2021;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa R C;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ~mele K T, che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
letta la memoria dell'avv.to P F, difensore di fiducia degli imputati, che si è riportata ai motivi di ricorso, insistendo nell'accoglimento. ( ,

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna, in riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, emessa in data 08/10/2014, che aveva condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per quanto di rilevanza nella presente sede processuale, M B e G M per i reati di cui agli artt. 416, 81, comma secondo, 110, 479, 81, comma secondo, 110, 319, 321, 48, 81, comma secondo, 110, 480 cod. pen., in Bologna dal marzo 2012 al 21/11/2012, dichiarava non doversi procedere nei confronti dei predetti imputati, per essere i reati a loro ascritti ai capi b), c), d) estinti per prescrizione, rideterminando la pena.

2. In data 17/11/2021 M B e G M ricorrono, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to M F, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 416 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla carente motivazione della sentenza circa la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie associativa, con particolare riferimento alla stabilità e permanenza dell'accordo, a fronte del plausibile inquadramento della vicenda nello schema del reato continuato, anche alla luce delle argomentazioni adottate in sentenza, essenzialmente incentrate sulle condotte costituenti i reati fine, alla luce della giurisprudenza di legittimità;

2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 133 e 416 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla determinazione della pena ingiustificatamente elevata, anche considerate le modalità rudimentali dell'associazione e la sua breve durata, nonché valutata l'incensuratezza degli imputati e la loro condotta processuale;
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