Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2022, n. 15425
Sentenza
12 dicembre 2022
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12 dicembre 2022
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Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, nel testo successivo alle modifiche introdotte dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, ove il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi, pur essendo intraneo ad una consorteria mafiosa, operi "uti singulus", è necessaria la prova che l'accordo contempli l'attuazione, o la programmazione, di un'attività di procacciamento di voti con metodo mafioso.
Sul provvedimento
Testo completo
15425 23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da Pierluigi Di Stefano Presidente - Sent. n. sez.1767/2022 Gaetano De Amicis CC 12/12/2022 Maria Silvia Giorgi R.G.N. 34958/2022 Enrico Gallucci Maria Sabina Vigna Relatrice - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nel procedimento a carico di LO SC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/06/2022 del Tribunale del riesame di Palermo Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna;
sentita requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Raffael Generale Salvatore Gargiulo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito l'avvocato Giovanni Rizzuti che ha insistito per l'inammissibilità del ricorso;
Udito l'avvocato Pasquale Contorno, che si è riportato alla memoria in atti. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Palermo ha annullato l'ordinanza emessa nei confronti di SC LO dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo di Palermo il 10 giugno 2022, in relazione al reato di cui all'art. 416-ter cod. pen., non ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato suindicato e riqualificando la fattispecie in violazione dell'art. 86 d.P.R. 570/1960, disponendo l'immediata liberazione dell'indagato. Secondo la prospettazione accusatoria cristallizzata nel capo di incolpazione provvisoria, SC LO, candidato al Consiglio comunale di Palermo nella lista di Fratelli d'Italia, in vista delle allora imminenti elezioni comunali del 12 giugno 2022, si sarebbe rivolto a CE LL, quale esponente mafioso del mandamento di IO già condannato per delitto di partecipazione all'associazione mafiosa, affinché quest'ultimo gli procurasse dei voti in cambio della promessa di utilità, consistenti in favori personali per sé e per altri o, comunque, della disponibilità a soddisfare gli interessi e le esigenze della associazione mafiosa. Il compendio indiziario è costituito da una conversazione captata il 28 maggio 2022, intercorsa tra LL e LO, nel corso della quale LO chiedeva a LL se avesse "preso" qualche voto, ricevendo da quest'ultimo delle rassicurazioni ("Quelli nostri... tutti li prendi"). LO chiedeva se i voti fossero almeno una ventina e il LL si mostrava possibilista. LO precisava, allora, che, se fosse stato eletto quale membro della commissione urbanistica, avrebbe potuto con facilità risolvere i problemi dell'interlocutore, occupandosi anche del suolo pubblico, cosa alla quale LL era interessato. L'indagato, rivolgendosi a LL, infine, sosteneva che a lui interessava avere i voti "della famiglia", intesa dal G.i.p. come famiglia mafiosa. Il Tribunale ha accolto l'istanza di riesame, sottolineando che non sussistevano gli elementi del reato di cui all'art. 416-ter cod. pen., poiché, avendo agito LL uti singulus, e non in nome della consorteria, difettavano gli elementi da cui desumere che la promessa prevedesse l'utilizzo delle modalità mafiose per il procacciamento di voti, avendo la fattispecie in esame, pur a seguito della intervenuta novella del 2019, come elemento costitutivo l'intervenuto accordo tra politico e la associazione mafiosa.
2. Avverso la ordinanza, ricorre per cassazione il Pubblico ministero della Procura di Palermo, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge in 2 p relazione all'art. 416-ter cod. pen., per avere il Tribunale del riesame introdotto apoditticamente un ulteriore requisito ai fini dell'integrazione della fattispecie de qua. In realtà, dal contenuto letterale della norma, appare sufficiente, ai fini del perfezionamento del reato, che la promessa di procurare voti provenga da un soggetto appartenente alla associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., non essendo più necessario che la promessa abbia ad oggetto il procacciamento di voti mediante le modalità di cui al terzo comma del suindicato articolo, costituendo questa, solo una delle modalità alternative di integrazione del reato.
3. L'avvocato Pasquale Contorno e l'avvocato Giovanni Rizzuti hanno depositato memoria nella quale si evidenzia la correttezza della ricostruzione giuridica del Tribunale del riesame, e, comunque, l'inammissibilità per carenza di interesse ad impugnare da parte del Pubblico ministero. L'impugnante si limita, infatti, ad invocare, sulla base di