Cass. pen., sez. VII, ordinanza 04/05/2023, n. 18643

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 04/05/2023, n. 18643
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18643
Data del deposito : 4 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CLOPOTAR MENGI nato il 25/08/1963 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere MIA MUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 19 settembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Livorno, pronunciata in data 23 marzo 2021, nei confronti di M C, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata estorsione.

Ritenuto che

i primi due motivi di ricorso, con i quali si deducono vizi motivazionali in punto di prova della penale responsabilità, sono volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623;
Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente vagliato e disatteso le censure difensive dell'appello (si vedano pagg. 8 - 10 sull'attendibilità della persona offesa in ragione della conferma di quanto riferito nell'immediatezza dei fatti, della presenza di riscontri estrinseci e della mancanza di intenti calunniatori, nonché sull'assoluzione dagli altri reati non in virtù di un giudizio di inattendibilità della vittima);
considerato che le ulteriori doglianze, con le quali si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 56 cod. pen. ed i vizi motivazionali in punto di trattamento sanzionatorio, sono prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112);
rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
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