Cass. civ., sez. II, sentenza 31/05/2021, n. 15137

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 31/05/2021, n. 15137
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15137
Data del deposito : 31 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 9502-2016 proposto da: GARIGLIANI ELIO, BIGI ITALIA VITTORIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.B. VICO l, presso lo studio dell'avvocato R C, rappresentati e difesi dall'avvocato G B, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

FAILIMENTO TRATING IMMOBILIARE

1990 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA VESCOVI° 21, presso lo studio dell'avvocato T M, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 128/2015 della CORTE D'APPELLO di SASSARI, depositata il 20/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/2020 dal Presidente S G;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale L C, che ha concluso per la rimessione alle Sezioni Unite e, in subordine, per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato L P M comparso con delega scritta, difensore dei ricorrenti, che si riporta agli atti depositati e insiste per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato G S, comparso con delega scritta, difensore della resistente, che si riporta agli atti depositati;

Fatti di causa

E G ed Italia V B ebbero ad evocare in causa, avanti il Tribunale di Tempio Pausania sez. dist. di Olbia, il Fallimento Trating Immobiliare srl in liquidazione per sentir accertare il loro acquisto mediante usucapione del diritto di proprietà su immobile sito Comune amministrativo e censuario di Olbia catastalmente identificato dalla particella 361 foglio 16 partita 1824. Gli attori asserivano d'aver posseduto ad usucapionem l'immobile - villetta eretta dalla società fallita - dal 1981, dapprima quale casa delle vacanze e, quindi, quale loro residenza abituale. Si costituì il fallimento evocato, contestando la pretesa attorea ed il Tribunale gallurese, espletata la fase istruttoria, accolse la domanda proposta dagli attori. La curatela fallimentare propose gravame avanti la Corte d'Appello di Cagliari sede distaccata di Sassari e detto Giudice, resistendo i consorti Gliani-Bi, accolse l'impugnazione, osservando come il tempus prescritto ex art 1158 cod. civ. non era maturato prima della dichiarazione di fallimento della società proprietaria del bene oggetto di lite, sicché, come da insegnamento di questa Suprema Corte, con l'iscrizione sui Registri Immobiliari della sentenza di fallimento, i soggetti usucapendi furono privati del loro possesso ad usucapionem. l Inoltre, osservava ancora la Corte turritana, la domanda di restituzione del bene alla curatela fallimentare era implicita nell'opposizione svolta contro la domanda di acquisto promossa dagli appellati, stante la natura stessa della procedura concorsuale. I consorti Gliani-Bi hanno proposto ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa dalla Corte turritana, articolando tre motivi di censura. Resiste con controricorso la procedura del fallimento Treting Immobiliare srl in liquidazione, illustrato anche con note difensive. All'odierna udienza pubblica, cui la causa era stata rimessa dal Collegio ad esito dell'esame nell'adunanza in camera di consiglio, sentite le conclusioni del P.G. - rigetto - e dei difensori presenti, questa Corte ha deliberato soluzione siccome illustrato nella presente sentenza. Ragioni della decisione Il ricorso proposto da E G ed Italia V B ha pregio giuridico e va accolto. Con il primo mezzo d'impugnazione
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