Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2021, n. 01239

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2021, n. 01239
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01239
Data del deposito : 13 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIAQUINTO GIUSEPPE nato a TARANTO il 01/12/1989 avverso l'ordinanza del 29/05/2020 del TRIB. LIBERTA' di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO G S;
lette le conclusioni del PG F L che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di Taranto, costituito ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen., ha rigettato l'appello proposto da G G avverso l'ordinanza 12.03.2020 con cui la Corte d'assise d'appello di Taranto aveva rigettato l'istanza di sostituzione con gli arresti domiciliari, anche presidiati da mezzi elettronici di controllo, della misura cautelare della custodia in carcere applicata all'imputato per i delitti di cui agli artt. 110, 575, 61 n. 11, 577 n. 3 e 4 cod.pen., 110, 9, 10 e 12 legge n. 497 del 1974 e 61 n. 2 cod.pen., per i quali era stato condannato, all'esito del giudizio di primo e secondo grado, celebrato nelle forme del rito abbreviato, alla pena di anni dieci mesi due di reclusione. Il Tribunale, premesso che la gravità degli indizi di colpevolezza a carico del G avevano trovato conferma nella doppia conforme condanna pronunciata all'esito dei due gradi di merito, riteneva inconferenti le deduzioni difensive riguardanti il preteso ridimensionamento del ruolo dell'imputato nell'omicidio, essendo preclusa una rivalutazione in sede cautelare degli elementi a carico del G, già apprezzati dal giudice di merito;
rilevava che l'ordinanza appellata aveva valorizzato l'accettazione da parte dell'imputato, benché incensurato, del mandato omicidiario, concorrendo alla fornitura di armi micidiali e all'esecuzione del sopralluogo volto a individuare il posto appropriato in cui colpire la vittima, non partecipando materialmente all'esecuzione del delitto non già per motivi di resipiscenza, mai dimostrati, ma per far subentrare un sicario più esperto;
la natura premeditata dell'omicidio, la sua pervicace pianificazione, la determinazione con la quale era stato portato a compimento, la natura organizzata del crimine e l'abiezione dei motivi ispiratori costituiti dall'affermazione del potere di un gruppo criminale su un altro nel traffico degli stupefacenti, confermavano l'inserimento del G in un contesto criminale incompatibile con la misura gradata della custodia domiciliare e con un giudizio prognostico di rispetto delle relative prescrizioni, stante il pericolo tuttora concreto di recidiva e la proporzionalità della misura inframuraria alla gravità dei fatti e alla pena inflitta;
quanto al tempo trascorso dall'esecuzione della misura, esso costituiva un elemento neutro, che il Tribunale riteneva irrilevante nel giudizio confermativo della misura genetica.
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