Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/12/2009, n. 27348

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, questo va identificato, in base all'art. 6 della CEDU, sulla base delle situazioni soggettive controverse ed azionate su cui il giudice adito deve decidere, che, per effetto della suddetta norma sovranazionale, sono "diritti e obblighi", ai quali, avuto riguardo agli artt. 24, 111 e 113 Cost., devono aggiungersi gli interessi legittimi di cui sia chiesta tutela ai giudici amministrativi. Ne consegue che, in rapporto a tale criterio distintivo, il processo di cognizione e quello di esecuzione regolati dal codice di procedura civile e quello cognitivo del giudice amministrativo e il processo di ottemperanza teso a far conformare la P.A. a quanto deciso in sede cognitoria, devono considerarsi, sul piano funzionale (oltre che strutturale), tra loro autonomi, in relazione, appunto, alle situazioni soggettive differenti azionate in ciascuno di essi. Pertanto, in dipendenza di siffatta autonomia, le durate dei predetti giudizi non possono sommarsi per rilevarne una complessiva dei due processi (di cognizione, da un canto, e di esecuzione o di ottemperanza, dall'altro) e, perciò, solo dal momento delle decisioni definitive di ciascuno degli stessi, è possibile, per ognuno di tali giudizi, domandare, nel termine semestrale previsto dall'art. 4 della legge n. 89 del 2001, l'equa riparazione per violazione del citato art. 6 della CEDU, con conseguente inammissibilità delle relative istanze in caso di sua inosservanza.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/12/2009, n. 27348
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27348
Data del deposito : 24 dicembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

27348/09 الي العالم RE P U B B L I CA I TAL IANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: rilievo del processo SEZIONI UNITE CIVILI di esecuzione sul termine per composta dai Magistrati: l'azione d'equa riparazione dr. Vincenzo Carbone Primo presidente R.G. n. 407/07 dr. Paolo Vittoria Presidente di sezione dr. Enrico Papa Presidente di sezione dr. Antonino Elefante Presidente di sezione dr. Mario Finocchiaro Consigliere dr. Lucio Mazziotti di Celso Consigliere dr. Giuseppe Salmè Consigliere dr. Antonio Segreto Consigliere Cron. 27348 dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 01.12.2009 SE N T EN Z A sul ricorso iscritto al n. 407 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2007, proposto: DA UA ET, in proprio e nella qualità di tutrice di GU EL, elettivamente domiciliata in Roma presso la Corte di Cassazione con l'avv. Maria Teresa Marra, che la rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso. RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica ex 1333 lege domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso -1- ур 2009 L l'Avvocatura generale dello Stato e da questa rappresentato e difeso. CONTRORICORRENTE avverso il decreto della Corte d'appello di Roma, sez. equa -ripar., cron. n. 8882, del 26 settembre 28 novembre 2005. Udita, all'udienza dell'1 dicembre 2009, la relazione del Cons. Dr. Fabrizio Forte;
sentiti l'avv. Marra per la ricorrente e il P.G. dr. Domenico Iannelli, che chiede il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo La Corte d'appello di Roma, con il decreto di cui in epigrafe, ha dichiarato inammissibile la domanda di IS GU del 19 febbraio 2005 nei confronti del Ministero della Giustizia per ottenere l'equa riparazione da violazione del suo diritto di cui all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo alla ragionevole durata del processo, iniziato da lei con ricorso del 7 luglio 1994 al Pretore del lavoro di Torre Annunziata nei confronti dell'I.N.P.S., per il riconoscimento di interessi e rivalutazione dovuti dall'Istituto sulla pensione di assistenza e l'assegno di accompagnamento alla disabile EL GU della quale la istante era tutrice, per €. 1.402,21, parzialmente riconosciuti nel gennaio 1996 dal giudice adito con decisione impugnata al Tribunale di Napoli, che solo con sentenza del 13 marzo 2000 aveva accolto il suo appello. Poiché tale sentenza aveva concluso il processo presupposto divenendo esecutiva il 13 marzo 2001 (rectius il 26 aprile 2001) il ricorso per l'equa riparazione del febbraio 2005 doveva dichiararsi inammissibile, perché proposto oltre il termine di -2- decadenza di sei mesi dal momento in cui era divenuta definitiva ai sensi dell'art. 4 della legge 24 marzo 2001 n. 89 e comunque la durata complessiva di cinque anni e otto mesi del procedimento (tre anni per il primo grado e due anni per quello d'appello) doveva considerarsi adeguata, anche in rapporto alla complessità del concreto procedimento. Nessun rilievo la Corte adita aveva dato alla procedura di pignoramento presso il terzo intrapresa dalla GU e conclusa con ordinanza di assegnazione del 24 gennaio 2005 del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli, sezione V^ bis (proc. R.G. 20516/04) per il computo del termine di proponibilità n. della domanda di equa riparazione, ritenendo di non poter tenere conto "del tempo occorso per la soddisfazione in sede esecutiva" ma solo "di quello del giudizio ordinario" chiuso nel 2001, con conseguente inammissibilità della domanda. Per la cassazione di tale decreto del 28 novembre 2005, la GU ha proposto ricorso di quattro motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c., notificato il 18 dicembre 2006 e il Ministero della giustizia si è difeso con controricorso notificato il 19 gennaio 2007. Motivi della decisione 1.1. Il primo motivo di ricorso della GU deduce violazione del rapporto tra normativa nazionale e sovranazionale nella applicazione degli artt. 6 e 41 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con legge 4 agosto 1955 n. 848 (da ora C.E.D.U.), affermando che, secondo la giurisprudenza della -3- Corte di Strasburgo ai fini della determinazione della durata necessario accertare quando ilragionevole del processo, è diritto azionato ha trovato effettiva soddisfazione.

1.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'artt. 4 della legge n. 89 del 2001 e la disapplicazione dai giudici di merito dell'art. 35 della C.E.D.U., perché il decreto del concetto diimpugnato contrasta nell'interpretazione "decisione interna definitiva" elaborata dalla Corte internazionale, come evincibile dalle sentenze De PE

contro

Italia del 26 settembre 1996 e OL c. Italia del 28 settembre 1995, per le quali, in tale concetto, va compreso, con il giudizio di cognizione quello di esecuzione e non si può prescindere dalla effettiva realizzazione del diritto azionato, che nel caso non è stato soddisfatto se non nel gennaio 2005 con conseguente proponibilità del ricorso di equa riparazione del febbraio dello stesso anno.

1.3. Lamenta in secondo luogo la GU la contraddittorietà della motivazione del decreto che, pur avendo dichiarato inammissibile la domanda di equa riparazione, ne ha poi esaminato il merito ritenendola infondata, per essere congrua la durata del processo in contrasto con gli artt. 132 e 360 n. 5 c.p.c.

1.4. Il quarto motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 2 e 6 della legge n. 89 del 2001 dalla Corte d'appello di Roma, discostatasi anche dai principi elaborati in sede sovranazionale in materia di tempi ragionevoli dei processi previdenziali e assistenziali. -4- a Il Ministero della Giustizia con il controricorso ha chiesto il rigetto della impugnazione.

1.5. Su tale ricorso, la prima sezione civile di questa Corte, con ordinanza n. 13845 del 12 giugno 2009, ha rilevato "che il profilo della cumulabilità o meno ai fini dell'applicazione - della legge n. 89 del 2001 e della individuazione della di definitività della decisione> e del conseguente momento decorrenza del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 4 della fase del giudizio di esecuzione con quella del giudizio cognizione, già fatto oggetto di divergenti pronunce di rappresenta questione di particolare rilevanza, settoriali, la ricostruzione e l'inquadramento della stessa investendo nozione di procedimento> alla luce del fondamentale dovere dello Stato di assicurare la giusta durata del processo ed ha ricadute di più ampio e generale respiro" ed ha quindi disposto la rimessione al Primo presidente del ricorso, che è stato assegnato a queste Sezioni unite, ritenendo che lo stesso presenti una questione di massima di particolare importanza ai sensi dell'art. 374 c.p.c.

2.1. Il ricorso della GU si fonda, nei primi due motivi, censura della rilevata inammissibilità della domanda disulla equa riparazione in base alla considerazione autonoma del processo di cognizione ds quello d'esecuzione, denunciando la pretesa disapplicazione dai giudici del merito dei principi ermeneutici enunciati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, giudice naturale della C.E.D.U. cui devono uniformarsi i giudici nazionali nel dare applicazione al rimedio interno attuativo dell'accordo internazionale, come esattamente rilevato da queste -5- S.U. nelle sentenze 26 gennaio 2004 n. 1338, 1339 e 1340. Non è però condivisibile quanto afferma la ricorrente in ordine al fatto che questa Corte avrebbe già affermato la esigenza di di cognizione dei valutazione unitaria del processo e una procedimenti di esecuzione con la sentenza 22 ottobre 2002 n. 14885, che invece riconosce il diritto alla ragionevole durata del "procedimento di esecuzione forzata di un provvedimento di rilascio d'immobile adibito ad uso di abitazione", riconoscendo azionato che, nello stesso, la soddisfazione del diritto costituisce il momento conclusivo da cui far decorrere il termine per l'azione, dovendosi per esso riconoscere che "l'espressione decisione con quella di sentenza definitiva> non coincide indica il momento in cui il diritto passata in giudicato, ma azionato ha trovato effettiva realizzazione,che coincide nel caso con la consegna del bene all'avente diritto" (nel senso indicato 7978 e ord. 20 nel ricorso cfr. pure Cass. 18 aprile 2005 n. 25511, entrambe relative al solo processo di ottobre 2008 n. ottemperanza dopo il processo amministrativo di cognizione). Deve rilevarsi che, con la sentenza 30 novembre 2006 n. 25529, questa Corte ha enunciato il seguente principio di diritto, certamente in contrasto con quanto dedotto nel ricorso della GU: "In tema di violazione della ragionevole durata del 89 del 2001, il processo di processo ai sensi della legge n. cognizione e quello successivo di esecuzione forzata sono diversi e autonomi, per cui è in relazione a ciascuno di essi che va computato l'eventuale periodo di irragionevole protrazione, senza possibilità di sommatoria, a tal fine, dei tempi occorrenti per -6- y la definizione dell'uno e dell'altro. Ne deriva ulteriormente, che all'interno di ciascuno di essi devono essere individuati il momento di assunzione della l'atto conclusivo e, con esso, correlativa definitività, al quale l'art. 4 della citata legge collega il dies a quo di decorrenza del termine semestrale per la proposizione della domanda di equa riparazione. E' pertanto da escludere che il suddetto termine, pur dopo la definitività, per consolidazione del giudicato, della decisione che conclude il giudizio di cognizione della cui irragionevole durata ci si dolga, resti inoperante ed inizi a decorrere solo dal successivo primo atto satisfattivo adottato dal giudice dell'esecuzione". Tale principio nella giurisprudenza interna, sostanzialmente connesso a quanto sostenuto in tutte le precedenti pronunce di legittimità sul tema, non ha trovato deroga in quella successiva.

2.2. Non può ritenersi corretto neppure quanto

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi