Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 14/04/2022, n. 12142

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 14/04/2022, n. 12142
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12142
Data del deposito : 14 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6073 del ruolo generale dell'anno 2013 proposto da: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

- ricorrente -

contro

Edison Energia s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti M L e G M C per procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Giuseppe Mazzini, n. 134, presso lo studio di quest'ultimo difensore;

- controricorrente -

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria, n. 202/2/2012, depositata in data 23 ottobre 2012;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022 dal Consigliere G T;
rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva notificato a Edison Energia s.p.a. quattro avvisi di pagamento e tre atti di contestazione e irrogazione delle sanzioni con i quali, relativamente agli anni 2003, 2004, 2005 e 2006, aveva ad essa contestato, quale fornitore, la mancata applicazione dell'accisa e delle relative addizionali nelle fatture per i consumi di energia elettrica da essa ceduta alle società B P s.r.I., Moplefan s.p.a., Meraklon s.p.a. e Novamont s.p.a., insediate nello stabilimento petrolchimico di Terni;
l'ufficio doganale, in particolare, aveva disconosciuto l'unitarietà dei consumi e liquidato l'imposta erariale di consumo e la relativa addizionale sulla base dei consumi separati di ciascuna delle quattro società nei cui confronti era stata eseguita la fornitura, negando l'esenzione dall'imposta erariale ed applicando l'addizionale per i consumi di ciascuno dei quattro cessionari;
avverso gli atti impositivi la società aveva proposto separati ricorsi che, previa riunione, erano stati parzialmente accolti dalla Commissione tributaria provinciale di Terni;
l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva quindi proposto appello principale e la società appello incidentale;
la Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello principale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed accolto quello incidentale della società, in particolare ha ritenuto che: sussisteva nella fattispecie il legittimo affidamento e la buona fede di Edison Energia s.p.a. in ordine al fatto che la stessa non era soggetto passivo dell'obbligazione di pagamento dell'accisa, sia con riferimento alle sanzioni e interessi che alla stessa debenza del tributo;
doveva essere riconosciuta l'esenzione dell'imposta e l'applicazione una sola volta dell'imposta erariale e della addizione provinciale, in quanto il petrolchimico di Terni, che godeva dei benefici del bilancio fiscale unico, doveva essere considerato, secondo un criterio unitario, quale unico opificio industriale, nonostante vi operassero quattro società e nonostante l'esistenza di un ciclo integrato;
avverso la suddetta pronuncia ha quindi proposto ricorso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli affidato a cinque motivi di censura, cui ha resistito la contribuente depositando controricorso, illustrato con successiva memoria;
questa Corte, con ordinanza del 26 marzo 2021, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, invitando le parti a depositare memoria sulla questione della eventuale incompatibilità e conseguente disapplicazione della disciplina in materia di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6, d.l. n. 511/1988, per contrasto con la Direttiva n. 2008/118/Ce, anche relativamente ai periodi di imposta, quali quelli oggetto di causa, precedenti all'entrata in., vigore della suddetta direttiva;
e/ si op oir‘c. ontribuente h uindi depositato ulteriore memoria;

considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 10, legge n. 212/2000, nonché dell'art. 52, decreto legislativo n. 546/1992, in relazione all'art. 53, Cost., per avere ritenuto che sussisteva nella fattispecie il legittimo affidamento e la buona fede della Edison Energia s.p.a., con conseguente illegittimità della pretesa sia con riferimento alle sanzioni che al tributo;

1.1. il motivo è fondato;
va disattesa, in primo luogo, l'eccezione di inammissibilità del motivo in quanto comporterebbe valutazioni di merito, non sindacabili in questa sede, in ordine all'accertamento in fatto compiuto dal giudice del gravame;
invero, quel che prospetta parte ricorrente è la non corretta sussunzione della fattispecie nell'ambito del paradigma normativo di cui alle previsioni normative indicate in rubrica in materia di applicabilità del legittimo affidamento, in particolare la non riconducibilità dei fatti indicati nell'ambito dei presupposti di legge e la non estensibilità, inoltre, anche ai fini della non legittimità della pretesa relativa al pagamento del tributo;
va quindi osservato che il giudice del gravame ha ritenuto che dalla copia della corrispondenza intercorsa tra gli anni dal 2001 al 2007 l'ufficio doganale aveva avallato il regime fiscale posto di fatto in essere, avendo avuto rapporti direttamente con B P s.r.l. quale interlocutore principale, riconoscendo la sua soggettività passiva nel pagamento delle imposte erariali e addizioni, con conseguente insussistenza della responsabilità di Edison Energia s.p.a., ingenerando, in tal modo, il legittimo affidamento di non essere soggetto passivo dell'imposta relativamente alla fornitura di energia elettrica in favore delle società operanti nello stabilimento petrolchimico di Terni;
come visto, il giudice del gravame ha ritenuto sussistente il legittimo affidamento di Edison Energia s.p.a. facendo riferimento, in modo peraltro generico, alla circostanza che l'ufficio doganale era stato sempre a conoscenza del particolare assetto gestorio costituito ai fini dell'assolvimento dell'accisa e dell'addizionale, avallandolo di fatto in quanto aveva intrattenuto rapporti solo con B P s.p.a., in tal modo riconoscendo la soggettività passiva di quest'ultima e, quindi, determinando l'affidamento della controricorrente circa il fatto di non essere essa stessa il soggetto passivo;
va quindi precisato, in primo luogo, che la individuazione del soggetto passivo nel pagamento dell'accisa e dell'addizionale trova la sua fonte nelle specifiche previsioni normative, in particolare nell'art. 53, comma 1, lett. a), decreto legislativo n. 504/1995, secondo cui: «Obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica sono: a) i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali, di seguito indicati come venditori», nonché nell'art. 6, comma 3, decreto -legge n. 511/1988, secondo cui: «Le addizionali di cui al comma i sono dovute dai soggetti obbligati di cui all'articolo 53 del testo unico delle accise»;
l'imposta è quindi dovuta dai soggetti che forniscono direttamente il prodotto ai consumatori, di guisa che soggetto passivo dell'imposta è il fornitore del prodotto;
quanto al consumatore, l'onere corrispondente all'imposta è su di lui traslato in virtù e nell'ambito di un fenomeno meramente economico. Ne deriva che il rapporto tributario inerente al pagamento dell'imposta si svolge soltanto tra l'Amministrazione finanziaria ed i soggetti che forniscono direttamente i prodotti, essendo ad esso estraneo l'utente consumatore;
è quindi evidente che alla individuazione del soggetto passivo non può procedersi se non facendo unicamente riferimento alle suddette previsioni normative, non potendosi con atti amministrativi derogare alla disciplina normativa primaria;
in secondo luogo, con specifico riferimento alla questione dei presupposti per ritenere sussistente il legittimo affidamento e la sua estensibilità anche al pagamento dei tributi, oltre che delle sanzioni ed interessi, è vero che, giusta la valenza generale del principio del legittimo affidamento, è stato affermato da questa Corte che i casi di tutela espressamente enunciati dalla L. n. 212 del 2000, art. 10 comma 2, (attinenti all'area della irrogazione di sanzioni e della richiesta di interessi), vanno considerati quali situazioni meramente esemplificative e legate a ipotesi ritenute maggiormente frequenti, atteso che la regola è idonea a disciplinare una serie indeterminata di casi concreti (Cass. civ., 12 gennaio 2018, n. 620;
Cass. civ., 14 gennaio 2015, n. 537;
Cass. civ., 22 settembre 2003, n. 14000);
tuttavia, questa Corte ha ulteriormente chiarito (Cass. civ, 20 novembre 2013, n. 25299;
Cass. civ., 30 settembre 2020, n. 20820) che, affermare che l'art. 10, legge n. 212/2000, sia una norma aperta significa unicamente "che la induzione in errore incolpevole del contribuente può essere determinata anche da differenti circostanze di fatto ovvero anche da altre condotte, imputabili ad errore della Amministrazione finanziaria, dalla stessa norma non espressamente considerate": si tratta, pertanto, di condotte diverse da quelle tipizzate, vale a dire le errate "indicazioni contenute in atti" dell'Amministrazione ovvero i "fatti (...) conseguenti a ritardi, omissioni od errori" della stessa (L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2) o ancora le "obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma impositiva" (L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3), in presenza delle quali la tutela del legittimo affidamento può venire ad incidere sulla stessa debenza del tributo;
situazioni siffatte, in cui la tutela del legittimo affidamento viene ad incidere sulla stessa debenza del tributo, sono caratterizzate da circostanze concrete di natura eccezionale, dovendo escludersi che rientrino in tali ipotesi quelle in cui l'induzione in errore sia da ascriversi ad informazioni fornite dalla Amministrazione doganale con atti interpretativi di carattere generale o con erronee prassi applicative: dette ipotesi sono già espressamente contemplate dalla L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2, e sono, dunque, inidonee ad esonerare il contribuente dalla obbligazione tributaria (cfr. sempre Cass. n. 25299 del 2013, cit.);
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