Cass. civ., sez. VI, ordinanza 07/08/2018, n. 20567
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Testo completo
seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11695 - 2017 R.G. proposto da:
CONDOMINIO LOSANNA
74 di Ventimiglia, via Nervia - c.f. 90011650083 - in persona dell'amministratore pro tempore, SCOCOZZA ROBERTO - c.f. SCCRRT47H07F839F - rappresentati e difesi in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall'avvocato R V ed elettivamente domiciliati in Roma, al corso Vittorio Emanuele II, n. 18, presso lo studio Grez. RICORRENTI
contro
COMUNE di VENTIMIGLIA - p.i.v.a. 00247210081 - in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall'avvocato L P ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cassiodoro, n. 9, presso lo studio dell'avvocato M C. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 1154 dei 18.10/11.11.2016 della corte d'appello di Genova, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2018 dal consigliere dott. L A,
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto notificato in data 17.6.2009 il condominio "Losanna 74" di Ventimiglia, via Nervia, nonché i condomini Roberto S e T M citavano a comparire dinanzi al tribunale di Sanremo, sezione distaccata di Ventirniglia, il Comune di Ventimiglia. Esponevano che con scrittura autenticata il 20.12.2001 il Comune di Ventimiglia aveva acquistato a non domino dalla cooperativa edilizia "Losanna 74" le aree poste al piano pilotis degli edifici costituenti il complesso condominiale "Losanna 74". Chiedevano accertarsi e dichiararsi che le aree poste al piano pilotis degli edifici integranti il complesso condominiale "Losanna 74" erano di proprietà del condominio "Losanna 74" e dei singoli condomini, pur per acquisto a titolo originario ai sensi dell'art. 1159 cod. civ., e che il Comune di Ventimiglia non vantava alcun diritto sulle medesime superfici. Si costituiva il Comune di Ventimiglia. Instava per il rigetto dell'avversa domanda ed in via riconvenzionale perché fosse dichiarato proprietario delle aree in contestazione. Con sentenza n. 210/2011 l'adito tribunale rigettava le domande tutte degli attori, accoglieva la riconvenzionale e per l'effetto dichiarava il Comune di Ventimiglia proprietario delle aree contese. Proponevano appello il condominio "Losanna 74", Roberto S e T M. Resisteva il Comune di Ventimiglia. Con sentenza n. 1154 dei 18.10/11.11.2016 la corte d'appello di Genova rigettava il gravame e condannava gli appellanti alle spese del grado. Evidenziava, tra l'altro, la corte che era da condividere l'interpretazione letterale e logica dell'art. 14 del regolamento condominiale, alla cui stregua il primo giudice aveva opinato per la validità della scrittura in data 20.12.2001, con cui la cooperativa edilizia "Losanna 74" aveva ceduto al Comune di Ventimiglia le aree controverse. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso il condominio "Losanna 74" e Roberto S;
ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese. Il Comune di Ventimiglia ha depositato controricorso;
ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso
CONDOMINIO LOSANNA
74 di Ventimiglia, via Nervia - c.f. 90011650083 - in persona dell'amministratore pro tempore, SCOCOZZA ROBERTO - c.f. SCCRRT47H07F839F - rappresentati e difesi in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall'avvocato R V ed elettivamente domiciliati in Roma, al corso Vittorio Emanuele II, n. 18, presso lo studio Grez. RICORRENTI
contro
COMUNE di VENTIMIGLIA - p.i.v.a. 00247210081 - in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall'avvocato L P ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cassiodoro, n. 9, presso lo studio dell'avvocato M C. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 1154 dei 18.10/11.11.2016 della corte d'appello di Genova, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2018 dal consigliere dott. L A,
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto notificato in data 17.6.2009 il condominio "Losanna 74" di Ventimiglia, via Nervia, nonché i condomini Roberto S e T M citavano a comparire dinanzi al tribunale di Sanremo, sezione distaccata di Ventirniglia, il Comune di Ventimiglia. Esponevano che con scrittura autenticata il 20.12.2001 il Comune di Ventimiglia aveva acquistato a non domino dalla cooperativa edilizia "Losanna 74" le aree poste al piano pilotis degli edifici costituenti il complesso condominiale "Losanna 74". Chiedevano accertarsi e dichiararsi che le aree poste al piano pilotis degli edifici integranti il complesso condominiale "Losanna 74" erano di proprietà del condominio "Losanna 74" e dei singoli condomini, pur per acquisto a titolo originario ai sensi dell'art. 1159 cod. civ., e che il Comune di Ventimiglia non vantava alcun diritto sulle medesime superfici. Si costituiva il Comune di Ventimiglia. Instava per il rigetto dell'avversa domanda ed in via riconvenzionale perché fosse dichiarato proprietario delle aree in contestazione. Con sentenza n. 210/2011 l'adito tribunale rigettava le domande tutte degli attori, accoglieva la riconvenzionale e per l'effetto dichiarava il Comune di Ventimiglia proprietario delle aree contese. Proponevano appello il condominio "Losanna 74", Roberto S e T M. Resisteva il Comune di Ventimiglia. Con sentenza n. 1154 dei 18.10/11.11.2016 la corte d'appello di Genova rigettava il gravame e condannava gli appellanti alle spese del grado. Evidenziava, tra l'altro, la corte che era da condividere l'interpretazione letterale e logica dell'art. 14 del regolamento condominiale, alla cui stregua il primo giudice aveva opinato per la validità della scrittura in data 20.12.2001, con cui la cooperativa edilizia "Losanna 74" aveva ceduto al Comune di Ventimiglia le aree controverse. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso il condominio "Losanna 74" e Roberto S;
ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese. Il Comune di Ventimiglia ha depositato controricorso;
ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso
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