Cass. civ., sez. VI, ordinanza 07/08/2018, n. 20567

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 07/08/2018, n. 20567
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20567
Data del deposito : 7 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11695 - 2017 R.G. proposto da:

CONDOMINIO LOSANNA

74 di Ventimiglia, via Nervia - c.f. 90011650083 - in persona dell'amministratore pro tempore, SCOCOZZA ROBERTO - c.f. SCCRRT47H07F839F - rappresentati e difesi in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall'avvocato R V ed elettivamente domiciliati in Roma, al corso Vittorio Emanuele II, n. 18, presso lo studio Grez. RICORRENTI

contro

COMUNE di VENTIMIGLIA - p.i.v.a. 00247210081 - in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall'avvocato L P ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cassiodoro, n. 9, presso lo studio dell'avvocato M C. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 1154 dei 18.10/11.11.2016 della corte d'appello di Genova, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2018 dal consigliere dott. L A,

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto notificato in data 17.6.2009 il condominio "Losanna 74" di Ventimiglia, via Nervia, nonché i condomini Roberto S e T M citavano a comparire dinanzi al tribunale di Sanremo, sezione distaccata di Ventirniglia, il Comune di Ventimiglia. Esponevano che con scrittura autenticata il 20.12.2001 il Comune di Ventimiglia aveva acquistato a non domino dalla cooperativa edilizia "Losanna 74" le aree poste al piano pilotis degli edifici costituenti il complesso condominiale "Losanna 74". Chiedevano accertarsi e dichiararsi che le aree poste al piano pilotis degli edifici integranti il complesso condominiale "Losanna 74" erano di proprietà del condominio "Losanna 74" e dei singoli condomini, pur per acquisto a titolo originario ai sensi dell'art. 1159 cod. civ., e che il Comune di Ventimiglia non vantava alcun diritto sulle medesime superfici. Si costituiva il Comune di Ventimiglia. Instava per il rigetto dell'avversa domanda ed in via riconvenzionale perché fosse dichiarato proprietario delle aree in contestazione. Con sentenza n. 210/2011 l'adito tribunale rigettava le domande tutte degli attori, accoglieva la riconvenzionale e per l'effetto dichiarava il Comune di Ventimiglia proprietario delle aree contese. Proponevano appello il condominio "Losanna 74", Roberto S e T M. Resisteva il Comune di Ventimiglia. Con sentenza n. 1154 dei 18.10/11.11.2016 la corte d'appello di Genova rigettava il gravame e condannava gli appellanti alle spese del grado. Evidenziava, tra l'altro, la corte che era da condividere l'interpretazione letterale e logica dell'art. 14 del regolamento condominiale, alla cui stregua il primo giudice aveva opinato per la validità della scrittura in data 20.12.2001, con cui la cooperativa edilizia "Losanna 74" aveva ceduto al Comune di Ventimiglia le aree controverse. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso il condominio "Losanna 74" e Roberto S;
ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese. Il Comune di Ventimiglia ha depositato controricorso;
ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità. I ricorrenti hanno depositato memoria. Con l'unico motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1388 cod. civ. e dell'art. 14 del regolamento condominiale. Premettono che il primo giudice ha affermato che le aree contese in origine erano di proprietà del condominio "Losanna 74" e che tale capo della prima decisione non è stato impugnato dal Comune di Ventimiglia con appello incidentale. Indi deducono che la cooperativa edilizia "Losanna 74", allorché ha ceduto al Comune di Ventimiglia con la scrittura in data 20.12.2001 le aree poste al piano pilotis degli edifici condominiali, ha ecceduto i limiti delle prerogative che l'art. 14 del regolamento condominiale le attribuiva. Il ricorso è privo di fondamento.Si evidenzia che il regolamento di condominio di natura contrattuale è, in ogni caso, un atto di produzione privata, anche nei suoi effetti tipicamente regolamentari, cioè incidenti sulle modalità di godimento delle parti comuni dell'edificio;
ne consegue che, non avendo il medesimo natura di atto normativo generale e astratto, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la violazione o falsa applicazione delle norme di tale regolamento non è proponibile ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ., ma solo come vizio di motivazione ai sensi del n. 5 del medesimo art. 360 (cfr. Cass. 7.6.2011, n. 12291). A rigore pertanto non si giustificano le denunciate - in rubrica - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14 del regolamento condominiale. Si ribadisce che in prime cure le domande tutte degli attori sono state respinte ed è stata accolta la riconvenzionale proposta dal Comune di Ventimiglia (cfr. sentenza d'appello, pag. 2). Non si giustifica perciò il rilievo dei ricorrenti, secondo cui la "decisione del Tribunale non è stata impugnata dal Comune, che si è semplicemente costituito nel giudizio di appello senza interporre appello incidentale" (così ricorso, pag. 5). Invero l'interesse a proporre impugnazione ha origine e natura processuali e sorge dalla soccombenza, connessa ad una statuizione del giudice a quo capace di arrecare pregiudizio alla parte, la quale, proprio col mezzo dell'impugnazione, tende a rimuovere il pregiudizio stesso (cfr. Cass. sez. un. 3.11.2005, n. 21289). Si rappresenta, per un verso, che l'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce attività riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178, e Cass. 2.5.2006, n. 10131). Si rappresenta, per altro verso, che né la censura ex n. 3 né la censura ex n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si traduca nella mera contrapposizione di una differente interpretazione;
sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178, e Cass. 2.5.2006, n. 10131). Su tale scorta si rimarca che l'iter motivazionale che sorregge il dictum della corte di merito risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo ed esaustivo. Specificamente, nel solco dell'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte n. 8053 del 7.4.2014, si rimarca quanto segue. Da un canto, è da escludere recisamente che taluna delle figure di "anomalia motivazionale" destinate (giusta, appunto, la testé menzionata statuizione delle sezioni unite) ad acquisire significato in rapporto al novello dettato - rilevante ratione temporis nel caso di specie - del n. 5 del 10 co. dell'art. 360 cod. proc. civ. possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte distrettuale ha ancorato il suo dictum. Con precipuo riferimento al paradigma della motivazione "apparente" - che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico - giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) - la corte territoriale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo. Dall'altro, la corte di Genova ha sicuramente disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante la res litigiosa. In pari tempo è innegabile che le censure dai ricorrenti addotte si risolvono nella mera prefigurazione dell'antitetica interpretazione ("la Corte di Appello ha arbitrariamente attribuito al sostantivo plurale dismissioni un che non gli appartiene (...). E nel caso che ci occupa tale termine è riferito a ben individuati e specificati beni (aree a sedíme stradale o aree di giardini interni ed esterni) e non può comprendere in sé ciò che non è indicato": così memoria, pagg. 4 - 5). Da ultimo va posto in risalto che il ricorso a questa Corte di legittimità non risulta notificato a T M, del pari appellante innanzi alla corte genovese. E tuttavia in dipendenza del rigetto del ricorso a questo Giudice del diritto ben può prescindersi dalla necessità dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 331 cod. proc. civ. ai fini dell'integrazione del contraddittorio (cfr. Cass. sez. un.23.9.2013, n. 21670, secondo cui la fissazione del termine ex art. 331 cod. proc. civ., in forza del principio della ragionevole durata del processo, può ritenersi anche superflua ove il gravame appaia "prima facie" infondato, e l'integrazione del contraddittorio si riveli, perciò, attività del tutto ininfluente sull'esito del procedimento). In dipendenza del rigetto del ricorso i ricorrenti vanno in solido condannati a rimborsare al controricorrente, Comune di Ventimiglia, le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. Si dà atto che il ricorso è datato 8.5.2017. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, d.p.r. cit..
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