Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2012, n. 3553

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Il diritto al pagamento "una tantum" della somma pari al 75 per cento della contribuzione integrativa, riconosciuto dall'art. 32 della legge n. 377 del 1958 agli iscritti al Fondo di previdenza per gli impiegati delle esattorie e ricevitorie, ha natura previdenziale, non trattandosi di un vero e proprio rimborso di contributi inutilizzabili, bensì dell'erogazione "una volta tanto" di una indennità sostitutiva e anticipatoria del trattamento pensionistico, commisurata ad una parte soltanto dei contributi versati; pertanto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 e dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, sulla "una tantum" è dovuto unicamente il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, senza cumulo delle due voci.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2012, n. 3553
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3553
Data del deposito : 7 marzo 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V G - Presidente -
Dott. S P - Consigliere -
Dott. C DE C G - Consigliere -
Dott. M U - rel. Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 7370-2010 proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avvocati SGROI ANTONINO, M L e C L, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
S S, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P.L. DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell'avvocato I F P, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE G R, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1259/2009 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 09/12/2009 R.G.N. 162/09;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2012 dal Consigliere Dott. U M;

udito l'Avvocato M L;

udito l'Avvocato SABIA VINCENZO per delega I F P;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra specificata, la Corte di appello di Torino ha confermato, rigettando l'impugnazione dell'INPS, la sentenza del Tribunale della stessa sede in data 18.12.2008, con la quale era stata accolta la domanda, proposta da Sicari Sebastiano, intesa al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali per il ritardo nella corresponsione della somma pari al 75% della contribuzione integrativa versata al Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, ai sensi della L. n. 877 del 1958, art. 32. La decisione ha disatteso la tesi dell'Istituto secondo cui il rimborso in questione configurerebbe un credito previdenziale, soggetto alle limitazioni di cui alla L. n. 412 del 1991, art. 16. 2. La cassazione della sentenza è domandata dall'Istituto con ricorso per unico motivo, cui resiste l'intimato con controricorso precisato da successiva memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il motivo di ricorso è denunciata violazione dell'art. 32 cit. ed è sostenuta, anche in questa sede, la tesi della natura previdenziale del credito, onde deriva l'applicazione dei soli interessi legali, con esclusione della rivalutazione, ai sensi della L. n. 112 del 1991, art. 6. 2. La Corte giudica fondato il ricorso.

2.1. Il Fondo di previdenza per gli impiegati delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette (previsto dalla L. 2 aprile 1958, n. 377, come modificata dalla L. 29 luglio 1971, n. 587)

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