Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/06/2003, n. 10080
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STRAZIONE 26/4/1986 B N. 5TRIBUTARIA I TALIANA RE PUBBLI CA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 0080/03 LA CORTE SUPR MA SEZION Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. F C OTANO Presidente OGG. Ricorso per cassazion Dott. E P Consigliere Requisiti R. G. N. 1860/99 Dott. V R Consigliere Dott. S D C Consigliere Cron.22626 Dott. F A G Cons. Rel. Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 14/01/03 SENTENZA sul ricorso proposto da: R V, elettivamente domiciliato in Roma, via P. da PALESTRINA n. 47, presso l'avv. P I, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. M G giusta delega in atti; ricorrente contro Ministero delle Finanze intimato avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo n. 229/9/87 del 14 ottobre 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/03 dal Relatore Cons. Francesco Antonio GENOVESE; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore G, il quale ha Generale Dott. Vincenzo 81 1 concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso notificato a mezzo posta, in data 23 novembre 1998, R V impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo n. 229/IX/1997, depositata il 14 ottobre 1997, facendo valere due motivi di gravame. 2. Con il primo (con il quale deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 56 del d. P.R. n. 633 del 1972) lamenta che l'Ufficio IVA avrebbe posto in essere un accertamento induttivo privo di fondamento. 3. Con il secondo (con il quale si deduce la violazione ed erronea applicazione dell'art. 12 della legge n. 516 del 1982 e 654 cod. proc. pen.) si duole del da parte della Commissione mancato ossequio - tributaria regionale alla decisione del Tribunale penale di Sulmona che avrebbe assolto 1'imputato- ricorrente dal reato di cui all'art. 1, commi 2 e 4, della legge n. 516 del 1982. MOTIVI DELLA DECISIONE inammissibile.