Cass. civ., sez. III, sentenza 18/09/2003, n. 13781
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RE1 378 1/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.17367/00 Dott. E LO Presidente Dott. R P Consigliere Cron.27811 Dott. F SNI Cons. Rel. Dott. R PTE LICATESE Consigliere Rep. 3644 Dott. F T Consigliere Ud. 23.04.03 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da aпривіл DHL INTERNATIONAL s.r.l. e DHL AVIATION N.V. in ' persona dei rispettivi legali rappresentanti ing. Carlo Gattini e sig. F C ' elettivamente domiciliate in Roma viale Carso n. 51 presso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ' UFFICIO COPIE l'avv. F R che le rappresenta e difende Rilasciata copia legale ' al $10. RUFINI giusta deleghe in atti unitamente agli avv. P per diritti € 7,23 il - 2.0II.2003. S e F M ; IL CANCELLIERE RIASSUNZ,OWE ricorrenti - USO contro VERTE VALLEE STUDIOS ( ora HYPER ) s.r.l. in persona ' dell'a.u. sig. A R elettivamente , 937 domiciliata in Roma piazza Mazzini n. 27 ' presso 2003 l'avv. A S ' che la rappresenta e difende giusta delega in atti anche disgiuntamente all'avv. C A ; controricorrente 3 avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 764 del 3.4.2000 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 aprile 2003 dal Relatore cons. F S ; Uditi gli avv. C A ed A i quali hanno ' per la controricorrente Sperati ' chiesto il rigetto del ricorso i Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore che ha concluso per Generale Dott. Maurizio Velardi il rigetto del ricorso ” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La società Verte Vallée Studios acquistò in India della merce ( articoli di maglieria ) che per quanto qui interessa fu trasportata da Dubai ( Emirati ) ' ove era giunta via mare ad ' Orio al Serio ( Bergamo ) con aereo della DHL Aviation e da qui al Centro intermodale di Marghera con automezzo della DHL International s.r.l. 2 Con atto di citazione del 7-8 marzo 1997 la predetta acquirente ' tanto premesso e premesso altresì che il 23 agosto 1996 all'arrivo della merce in quest'ultima località era stata constatata la manomissione di dieci cartoni convenne in giudizio i due menzionati vettori e ne chiese la condanna solidale al risarcimento del danno conseguente . ' con sentenza Resistendo le società convenute del 27 marzo 1998 l'adito Giudice di pace di Mestre condannò entrambe , in solido a pagare all'attrice la somma di lire 4.674.688 , oltre accessori . Tale decisione appellate dalle parti rimaste ' soccombenti è stata confermata dal Tribunale con ' la pronuncia ora gravata . Il Tribunale ribadita la qualificazione del ' già rapporto come trasporto cumulativo di cose affermata in primo grado , con il rilievo che in tal senso era decisivo il contenuto della lettera vettura aerea emessa dalla E.A.T. per contodi della DHL Aviation ha ritenuto che la responsabilità solidale delle convenute sarebbe rimasta ferma quand' anche si fosse trattato come ' da esse sostenuto di trasporto con subtrasporto ' essendosi verificato un unico evento dannoso quale 3 risultato di una pluralità di fatti i poiché 1'ammanco era avvenuto nella tratta Dubai 1 'Marghera le due appellanti , in difetto della prova di cui all'art. 1693 c.c. dovevano entrambe f rispondere non essendo risultato se esso si fosse verificato durante la prima o la seconda parte di tale tratta i non era applicabile il massimale previsto dalla convenzione di Varsavia non trattandosi di trasporto aereo né potendosi configurare quello eseguito dalla DHL International ' ai sensi dell'art. 18 n. 3 della stessa convenzione come attività complementare a quello ' eseguito dalla DHL Aviation . Per la cassazione di tale decisione le società DHL International e DHL Aviation hanno affidato a due congiuntamente proposto ricorso motivi cui l'intimata ora Hyper s.r.l. resiste con controricorso Entrambe le parti hanno " depositato memoria . MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso le ricorrenti lamentano che il tribunale abbia omesso di provvedere sull'eccezione di decadenza ex art. 1698 c.c. da esse riproposta nell'atto di appello presa in considerazione e che non era stata 4 neppure dalla sentenza di primo grado , e censurano l'affermazione dello stesso tribunale secondo la ' quale il devolutum era circoscritto alle sole doglianze enunciate nel paragrafo 5 della parte in diritto dell'atto di appello Il motivo è fondato . Premesso che essendo dedotto un error in ' procedendo la Corte è giudice anche del fatto e ' può pertanto esaminare direttamente l'atto di appello , deve rilevarsi che la parte " in diritto 11 del gravame comprende più paragrafi il primo ' alla eccezione indei quali dedicato appunto questione Orbene ' da escludere che le relative come invece argomentazioni non si siano tradotte il tribunale ha affermato - in una formale censura ' equivalendo ciò a dire che una parte dell'atto di appello è tamquam non esset • Non vale osservare in senso contrario come fa che la riproposizione la controricorrente dell'eccezione in appello è consentita dall'art. 346 c.p.c. all'appellato e non all'appellante Fermo infatti ' restando l'onere di ' posto a carico dispecificazione dei motivi quest'ultimo dall'art. 342 c.p.c ( e sul quale 5 vedasi , da ultimo , Cass. sez. un. n. 16 del 2000 ' non può infatti non osservarsi che esso deve essere però correlato al contenuto della sentenza impugnata : talché nel caso in cui essa abbia omesso di provvedere sull'eccezione , è sufficiente alla parte interessata riproporla in appello non senza aggiungere che , rifiutando tale gravame l'uso di formule sacramentali ' in ogni caso la volontà di impugnazione avrebbe dovuto essere riconosciuta ed affermata L'omesso esame dell'eccezione da parte del giudice di appello comporta la nullità della violazione dell'art. 112 c.p.c. chesentenza per ' impone al giudice di provvedere anche sulle eccezioni sollevate dalle parti ( Cass. nn. 2085/95 e 3243/85 ) Che poi , le riserve di cui al citato art. ' 1698 C.C. vi siano state come la ' ' controricorrente anche afferma è questione di merito che non può essere esaminata per la prima volta in questa sede ma dal giudice del rinvio . Sebbene l'accoglimento del primo motivo assorba le ulteriori censure giacché nel caso in cui ' dovesse essere accolta detta eccezione il giudizio sarebbe con ciò stesso definito non può 6 tuttavia non osservarsi che in parte fondato ' con il quale si anche il secondo motivo " denunciano vizi di motivazione Pur se la qualificazione del rapporto è rimessa al giudice del merito e la relativa decisione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici ' deve infatti rilevarsi che la sentenza impugnata , dopo aver ribadito la qualificazione di trasporto cumulativo ( art. 1700 C.C. ) sulla contrattuale era apertapremessa che la proposta all'adesione anche di altri vettori ha però ' omesso di accertare se tale adesione vi fosse stata anche da parte della DHL International che ' eseguì il trasporto via terra • Per l'ipotesi alternativa del subtrasporto ' ha ribadito la responsabilità pure ritenuta ' solidale delle attuali ricorrenti . In senso contrario a quest'ultima affermazione questa C.S. 1 sentenze n. 698/95 e n. 7247/96 ha ritenuto che nel trasporto di merci concordato ' dal mittente con unico vettore il quale si avvalga per l'esecuzione del contratto di altro и vettore con il quale stipuli un contratto di subtrasporto non sussiste responsabilità solidale 7 7 tra i diversi vettori nei confronti del destinatario della merce : affermazione dalla quale la sentenza impugnata ha ritenuto di discostarsi senza però adeguatamente indicarne le ragioni sotto tale profilo , la pronuncia : Anche deve pertanto essere cassata con rinvio ad altra sezione dello stesso Tribunale il quale prenderà in esame l'eccezione di cui all'art. 1698 c.c. ritualmente riproposta in appello dalle attuali ricorrenti e nel caso in cui la riterrà infondata riesaminerà il merito tenendo conto di quanto sopra osservato ; all'esito , regolerà anche le spese del giudizio di cassazione .